ASSUNZIONI DI MERI IDONEI A MEZZO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE, PROPRIE E/O ALTRUI, PRESSO GLI ENTI LOCALI: POSSIBILI DOPO IL 01.01.2019?
SCORRIMENTO DI GRADUATORIE
ASSUNZIONI DI MERI IDONEI A MEZZO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE, PROPRIE E/O ALTRUI, PRESSO GLI ENTI LOCALI: POSSIBILI DOPO IL 01.01.2019?
21 Agosto 2019
Che l’ordinamento del pubblico impiego italiano sia ormai in stato ‘coma normologico’ lo dimostrano molte norme affastellatesi nel corso degli ultimi 20 anni: illogiche anche sul piano della tutela del pubblico erario (il tempo da sé è già denaro!), non coordinate negli anni (discrasie tra leggi e dpr attuativi), contraddittorie e massimamente non rispettose del principio di specialità della normazione stabilita e sancita come tale (lex specialis) da esplicita normazione statale speciale verso la peculiarità degli enti locali (Province e Comuni), non rispettata dallo stesso Legislatore stagionale (quello della Legge di Bilancio) e neppure dalle ‘interpretazioni togate’.
Un istituto tra i molti immersi nelle nebbie del basso impero ordinamentale del pubblico impiego che connota questo inizio di III millennio D.C.: il cd. scorrimento delle graduatorie scaturenti da concorsi pubblici ovvero l’assunzione del ‘mero idoneo’ (cd. classificato) cioè non vincitore dei posti messi a concorso. Un istituto - intelligente, ovvio! - che attiene alle modalità di utilizzo delle graduatorie e non alla loro validità = cd. durata, sul quale pure il Legislatore si è sbizzarrito negli anni.
Prima di avvicinarsi alla recente palude normativa generata dal Governo della Repubblica dall’1.1.2019, su siffatto istituto è bene sapere o meglio ricordare (anche ai togati) che:
1) il D.Lgs. 165/2001. cd. Testo Unico delle PPAA (TUPI) italiane quanto al reclutamento e gestione (principi generali) del personale, unitamente al correlato vetusto ma ancora in vigore DPR 487/1994 così dispone sul punto ed ‘in prossimità’:
- (TUPI) art. 35 comma 5ter: “5-ter. Le graduatorie dei concorsi (((a n. X POSTI))) per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato (((INFELICISSIMO=INCOSTITUZIONALE...INCISO = CADUTA DI STILE di precisa matrice politica, per gli addetti ai lavori con buona memoria !!! Raramente praticato, ma solo al Nord dell’Italia!)))”
- (TUPI) art. 70 comma 13 “13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.”
- (DPR 487/1994) art. 15 commi 5-7: “5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.
6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.
7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti (((ESATTAMENTE DI QUELLI))) per i quali il concorso è stato bandito (((= POSTI VACANTI ANTE CONCORSO PUBBLICO E DUNQUE DISPONIBILI=COPRIBILI, salvi i limiti di spesa e di bilancio !!!!))) e che (((E DI QUELLI CHE))) successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. ”
- (DPR 487/1994) art. 18bis : norma da ritenersi abrogata dall’art. 70 co. 13 del TUPI che attiene a tutte le PPAA italiane e non precisa/focalizza nessun articolo specifico!?
“1. Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3, dall'articolo 7 comma 1, lettera b), e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17 costituisce per gli enti locali territoriali norma di indirizzo.”
2) quanto al TUAL (D.Lgs. 267/2000) Testo Unico degli Enti Locali [la cui efficacia nel tempo è retta dalla seguente norma generale (v. ivi art. 1 comma 4) basata sulla Costituzione repubblicana “4. Ai sensi dell'art. 128[1] della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.” e ciò, oltre che per il rispetto della AUTONOMIA ad essi riconosciuta anche per OVVIE QUESTIONI DI CERTEZZA DEL DIRITTO: o no??? ] l’istituto dello scorrimento è espressamente così normato IN MODO – QUINDI – SPECIALE all’art. 91 comma 4:
“4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione (((il DPR 487/1994 dice dove!!!))) per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili (((EVIDENTEMENTE PER GLI STESSI IDENTITICI PROFILI PROFESSIONALI PER CUI E’ STATO INDETTO ED ESPLETATO IL CONCORSO))), fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.”. Lo scorrimento sugli idonei non solo è ammesso dalla legge ma sembra addirittura – e se ne comprende la ratio: tutela dell’erario e celerità dell’azione amministrativa - MODALITA’ DOVEROSA: insomma la Giunta in sede di Piano Assunzionale in presenza di graduatorie utilizzabili ...subisce detta modalità!!!
Altra e diversa questione su cui qui si sorvola è quella, pure molto discussa in dottrina come nelle aule giudiziarie, dell’interferenza tra l’assunzione a mezzo scorrimento della graduatoria (e non indizione di nuovo concorso) e la assunzione previa offerta del posto a mezzo mobilità e dunque di reclutamento a mezzo cessione di contratto tra PPAA (il consenso del lavoratore ceduto sta/si sostanzia nella stessa domanda di partecipazione, anche se qualche PA assurdamente lo fa replicare[2] prima della presa di servizio!!!).
Come si vede, sia il D.Lgs. 165/2001 (TUPI) per tutte le PPAA indistintamente sia il D.Lgs. 267/2000 (TUAL) specificatamente per gli EE.LL. normano chiaramente ed in TESTI UNICI l’istituto in esame e addirittura l’ordinamento SPECIALISSIMO degli Enti Locali ha anche la norma contro i furbetti del settore amici del Sindaco/Assessori e relativi figli/parenti/amici risultati idonei e cioè lo scorrimento della graduatoria (chiamando meri idonei) pro assunzione a tempo indeterminato è ammesso anche “per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, (((MA…..)))) fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.” , mentre per le PPAA diverse dagli EE.LL. il DPR 487/1994 ingenuamente si limita a stabilire “7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.” senza pensare/prevedere che detti posti liberi sopraggiunti (ma guarda un po’!) ben potrebbero essere istituiti ex post per losche operazioni nepotistico-clientelari, più frequenti in ambienti, quali quelle degli EE.LL., ad alto tasso di Amministratori a stretto contatto con Funzionari qualche volta compiacenti….anche perché economicamente ricattabili in modo quasi lecito o quanto meno difficilmente provabile (si pensi alla soppressione di una PO e/o al suo deprezzamento l’anno successivo al ‘gran rifiuto’ !!!.
Che dire? Un istituto intelligente, logico, pro erario (fare un nuovo concorso costa: tempo=denaro e denaro!!!) e ben presidiato presso gli Enti Locali!!! E cosa fa Roma, per di più in tempi di ‘vacche magre’ per il pubblico erario con l’aiuto di chi l’erario dovrebbe preservarlo e difenderlo?
Cosa fa Roma ce lo racconta chiaramente la stampa specialistica (ex plurisbis v. su https://www.segretaricomunalivighenzi.it/19-07-2019-niente-piu-scorrimento-delle-graduatorie-concorsuali-lo-afferma-anche-la-corte-dei-conti):
“19/07/2019 - Niente più scorrimento delle graduatorie concorsuali, lo afferma anche la Corte dei conti (((Corte dei Conti-Sardegna, Sez. contr., Delib., 3 luglio 2019, n. 36)))
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Niente più scorrimento delle graduatorie concorsuali, lo afferma anche la Corte dei conti di Amedeo Di Filippo - Dirigente comunale”
Le norme
È stato posto alla sezione un quesito relativo al permanere della possibilità di scorrimento delle graduatorie concorsuali formate da altro ente pubblico, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio n. 145/2018 (((Legge di Bilancio 2019))), il cui art. 1, comma 363 ha abrogato il comma 3-ter dell’art. 4, D.L. n. 101/2013.
Il comma 361 della Legge di bilancio stabilisce che le graduatorie dei concorsi sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.
Il successivo comma 363, coerentemente con la regola, prevede diverse abrogazioni all’art. 4, D.L. n. 101/2013:
- la lett. b) del comma 3, che subordinava l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
- il comma 3-ter, che manteneva ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie l'applicabilità dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, L. n. 350/2003, che consente di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- il comma 3-quater, in base al quale l'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
All’interno di questo nuovo contesto normativo è maturato il dubbio che non possano più trovare applicazione:
- l’art. 9 della L. n. 3/2003, che rinvia ad apposito regolamento le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni centrali possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione,