ATTENZIONE: FARE IL WHISTLEBLOWER PER UN DIPENDENTE PUBBLICO E’ UN DOVERE, NON UNA FACOLTA’.
Continua purtroppo il silenzio istituzionale su questo aspetto centrale, anche dopo le Linee Guida...
ATTENZIONE: FARE IL WHISTLEBLOWER PER UN DIPENDENTE PUBBLICO E’ UN DOVERE, NON UNA FACOLTA’.
a cura di Riccardo Lasca
09 Settembre 2021
Che il dipendente pubblico whistleblower sia un sogetto specificatamente quanto espressamente ‘tutelato’ dalla legge dopo che ha ‘segnalato’ lo si sa. Il D.Lgs. 165/2001 all’art. 54bis scrive quanto segue nei - qui - più rilevanti commi 1, 7, 8 e 9 ed è chiaro, quanto alla TUTELA DEL WHISTLEBLOWER ed ai suoi LIMITI:
“Articolo 54 bis
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 (((RPCT))), comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli eventuali provvedimenti di competenza.
7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite (((LIMITI))) nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.”
Ma se il dipendente pubblico DEBBA o POSSA segnalare/denunciare come sopra ancora non lo ha scritto nessun organo preposto e tanto meno lo di chiarisce in primis espressamente il TUPI e men che meno lo si sente chiarire nei seminari formativi ad hoc. Il Tupi è infelicissimo: “1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, segnala …., o denuncia...” ma a fronte di quest due subordinate relative introdotte da quul’unico “che”, il dipendente pubblico DEVE SEGNALARE/DENUNCIARE O PUO’ SEGNALARE/DENUNCIARE ?
Se il dipendente pubblico rileva un reato ed è Pubblico Ufficiale (cioè colui che esercita una funzione pubblica con poteri autoritativi e certificativi) o anche meramente Incaricato di Pubblico Servizio (cioè colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio disciplinato nelle stesse forme della funzione pubblica, ma senza poteri tipici di quest’ultima: (pare che per Gr. Penale tale non sia un mero Usciere Cat. A ! Ma dalla cat. B in su pare siano tutti tali!!!), la risposta è ovviamente sì e sta scritta negli articoli 361 e 362 C.P.“Omessa denuncia…..”:se tace commette un reato!
Ma se il fattaccio (illegittimo/illecito) non è un reato??? E poi spesso i confini sono molto labili. La domanda ovviamente i dipendenti pubblici seri e scrupolosi se la pongono da anni - dal 2012 quando è entrata in vigore la L. 190 - e pochi sono i PPTTPCT che espressamente chiariscono. Alcuni hanno la risposta quando vengono interrogati dai PPMM penali ed erariali, ma a quel punto è troppo tardi se non hanno segnalato/denunciato: sono corresponsabili !
Eppure le risposte stanno scritte nella legge ovviamente in altre leggi: scriverlo nel D.Lgs. 165/2001 sub art 54bis sarebbe stata cosa troppo utile e chiara. Chi scrive lo ha già scritto e ribadito nei propri seminari ad hoc da anni, ma repetita iuvant.
Inaccettabile perdurante silenzio sul punto lo si rileva anche dopo aver letto attentamente lo“Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) (adottate dall’Autorità con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 – modificate con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige).
Orbene, per il ‘fattaccio’ non reato accaduto e quindi rilevabile di interesse/competenza del RPCT risponde al quesito posto il DPR 62/2013 con l’art. 8 dedicato proprio ai comportamenti virtuosi quanto doverosi ATTIVI (vi sono poi anche quelli PASSIVI: l’astensione!) che un pubblico dipendente DEVE porre in essere per essere leale verso la propria PA:
“Articolo 8
Prevenzione della corruzione
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria (((OVE TRATTASI DI REATO E OVE Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio))), segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza