CCNL 21.5.2018 FUNZIONI LOCALI E ORARIO FLESSIBILE:MINUS ORARIO E PLUS ORARIO COMPENSATIVO FINALMENTE NORMATI!Qualcuno se n’è accorto?
CCNL 21.5.2018 FUNZIONI LOCALI E ORARIO FLESSIBILE:MINUS ORARIO E PLUS ORARIO COMPENSATIVO...
CCNL 21.5.2018 FUNZIONI LOCALI E ORARIO FLESSIBILE:MINUS ORARIO E PLUS ORARIO COMPENSATIVO FINALMENTE NORMATI!Qualcuno se n’è accorto?
22 Ottobre 2018
CCNL 21.5.2018 FUNZIONI LOCALI E ORARIO FLESSIBILE:MINUS ORARIO E PLUS ORARIO COMPENSATIVO FINALMENTE NORMATI! Qualcuno se n’è accorto?
01 – INTRODUZIONE.
Se l’esperienza pluriventennale di gestione delle risorse umane del Pubblico Impiego contrattualizzato non m’inganna, le società informatiche di elaborazione dei programmi per la rilevazione e gestione dell’orario di lavoro (cd. debito orario) ci metteranno un bel po’ ad adeguare i loro software in commercio e/o già in uso al CCNL 21.5.2018 di cui in epigrafe relativamente all’istituto dell’orario flessibile, massimamente se prive (come lo sono nel 90% dei casi) di analisti giuridici alle dipendenze.
Certamente il cd. (in gergo: atteso che il CCNL non usa tali vocaboli) PLUS ed il MINUS esistono già per prassi e sono anche gestiti per prassi consolidata dai software in uso, ma dopo la lettura del presente articolo, in punto di diritto (il contratto scritto), le cose dal punto di vista gestionale dovranno cambiare un po’ e si dovrà anche tenere rigorosamente distinto dal ‘contatore’ matematico del PLUS/MINUS sia lo straordinario espletato messo a recupero ordinario sia quello espletato messo in banca delle ore, mentre allo stato in moltissimi enti c’è una gran confusione giuridico-matematica. Contribuisce a questo stato di anarchia giuridica l’assegnazione alla Direzione o Settore Risorse Umane di dipendenti aventi titoli di studio e/o attitudini poco affini al diritto, quello che si apprende all’Università, atteso che alle scuole superiori non si studia a certi livelli e l’interpretazione ed applicazione ‘fai da te’ di una norma di CCNL o di legge al rapporto di lavoro porta spesso alla confuzione gestionale e ad un elevato malumore e/o contenzioso: ricordando quanto al potenziale contenzioso, con l’Auotore Domenico Irollo che, alla luce della recentissima sentenza della CdC Toscana Sez. Giur.le n. 241/2018 e Gr contabile ivi citata “ ...va detto che in merito alla risarcibilità del danno cosiddetto «da spese di difesa», l'orientamento giurisprudenziale consolidato sostiene che la scelta fatta dalla pubblica amministrazione, nell'intendimento di curare i propri interessi, di intraprendere un'azione giudiziale ovvero di resistere a quella intentata da altri, in linea di principio attiene alla sfera della discrezionalità.
Quindi, di per sé questa scelta non conduce a perseguire, indipendentemente dall'esito della lite, gli autori della scelta sotto il profilo della responsabilità amministrativa, tenuto anche conto che una ragionevole soglia di rischio è comunque implicita in ogni difesa legale.
Il limite della insindacabilità tuttavia non può essere invocato dai presunti responsabili del danno nel caso di temerarietà della lite o di irrazionalità e incongruenza della difesa in giudizio, ossia in caso di consapevolezza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza.”
Il peculiare profilo di responsabilità erariale indiretta di cui sopra deve essere ben chiaro e noto anche ai suddetti dipendenti ‘fuoriposto’ presso la Direzione del Personale che usualmente, spesso con l’avallo - spesso solo orale !!! Meglio se scritto.. - dell’Avvocatura interna, interpretano le norme di CCNL in modo illogico, assurdo e al di fuori del contesto generale del CCNL che rappresenta sempre e comunque un corpus normativo unitario benchè scaturente da diversi atti negoziali (dal 1995 ad 2018 ad esempio per il personale delle Categorie) e quindi poi invitano pilatescamente il dipendente e/o le OO.SS. dissenzienti in ordine ad una data interpretazione ed applicazione di un dato istituto contrattuale a fare causa all’Ente affinché sia un “Giudice” a risolvere la questione! Lo stesso dicasi quando il dipendente propone tentativo facoltativo di conciliazione esponendo il toto le proprie palesissime fondate ragioni e l’Ente tace non presentandosi al tentativo di conciliazione: sia l’Avvocatura (ove ha scritto) sia la Direzione del Personale incorrono in detta responsabilità erariale fortunatamente emergente.
Se non erro nessun Autore allo stato ha notato e/o scritto quanto in appresso sto per chiarire alla luce del nuovo CCNL 21.5.2018 traguardando a come era e/ forse in parte è ancora la normazione negoziale dell’orario flessibile.
02 – L’ORARIO FLESSIBILE ANTE CCNL 21.5.2018.
Ante CCNL 21.5.2018 il CCNL era davvero avaro:
“Orario di lavoro
(Art. 17 CCNL del 6/7/1995)
4. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;”
Gli addetti ai lavori meno giovani ricorderanno che operativamente :
a) il “ nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura “ era definito in gergo la “FASCIA DI COMPRESENZA (DI TUTTI I DIPENDENTI), al lordo però delle legittime assenze oraria dal lavoro di fonte negoziale o legislativa;
b) esemplificando, il lunedì con un debito orario di 6ore (delle 36 settimanali distribuite su 5/7) ciò comportava, previa unilaterale normazione del datore di lavoro (non era materia devoluta alla contrattazione decentrata) che un dipendente potesse entrare tra le 07,40 e le 08,40 e quindi uscire tra le 13,40 e le 14,40, con la massima (teorica) compresenza di tutti i dipendenti tra le 08,41 e le 13,39;
c) non potendo smarcare ad es. 500 dipendenti nell’unico o negli unici due smarcatempo tutti all’interno dei medesimi 60’ del minuto finale delle 6 ore dovute in detto lunedì lavorativo o per altre ragioni umane (in una riunione si perde di vista l’ora ) e/o spesso anche di servizio (un Capo Ufficio che ci trattiene per questione urgentissima che poi ‘nel pomeriggio’ deve risolvere da solo), capitava e capita tutt’ora che il dipendente facesse del PLUS orario (es. 6ore e 10 minuti, a fronte di sole 6ore dovute: plus di 10’) ovvero anche del MINUS orario (es. 5 ore e 50’ contro le 6 da rendersi: minus di 10’) da non confondersi con il PERMESSO BREVE A RECUPERO ex art. 20 CCNL;
d) detto PLUS a livello di Ente, sempre con atto unilaterale dirigenziale (spesso del DG valido per tutte le Direzioni, salvo deroghe puntuali motivate), veniva ‘tettato’ giornalmente nel suo livello massimo, raramente anche a livello minimo (ad. es. +29’ o +59’ / die, senza franchigie!), superandosi il quale (es. 30’ o 60’ /die) si generava il diverso fenomeno del lavoro STRAORDINARIO; detto PLUS veniva anche tettato settimanalmente ovvero anche solo mensilmente, con modalità diverse: o azzeramento del PLUS o (negli Enti più lungimiranti) possibilità di vedersi riconosciuto e contabilizzato detto PLUS con un tetto orario (es. max +1h alla settimana o +3h al mese) da impiegarsi però solo nell’ambito del sistema delle entrate ed uscite flessibili (non si poteva impiegare 6h di PLUS per starsen a casa una intera giornata con debito orario di 6 ore).
Un esempio, tra i tanti, di normazione operativa datoriale severa con franchigia minima molto elevata ed azzeramento a fine mese: “Il plus-orario è la permanenza in servizio oltre il limite di 30’ e non oltre 59’ per l’effettuazione di prestazioni lavorative non aventi il carattere della straordinarietà. La prestazione di plus-orario comporta unicamente il diritto di godere dei relativi permessi a recupero, che dovranno essere usufruiti entro il mese e non potranno comunque essere superiori alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive.”. Ma sono possibili innumerevoli combinazioni tipologiche.
Tutte cose/aspetti gestionali di prassi noti agli addetti ai lavori, meno noti anzi avversi dall’Aran che in merito (ante CCNL 21.5.2018) non aveva dubbi. Alcuni tra i tanti orientamenti simili in materia di PLUS e MINUS:
11.10.2016 - RAL_1870_Orientamenti Applicativi
(((Quesito))) Eventuali eccedenze orarie rilevate al 31 dicembre di ogni anno e non derivanti dal lavoro straordinario regolarmente autorizzato, ma solo dall’accumulo di prestazioni comunque rese al di fuori dell’orario di lavoro, per pochi minuti giornalieri, nel corso dell’anno come devono essere valutate? Possono essere riportate come prestazioni a credito del lavoratore nell’anno successivo.
(((Risposta))) In materia, la scrivente Agenza non può che richiamare le seguenti indicazioni di carattere generale.
Il D.Lgs.n.66/2003, ai fini della verifica e del rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali in materia, ha introdotto la suddistinzione dell’orario di lavoro nelle due sole categorie dell’orario di lavoro ordinario e straordinario.
In proposito, poi, si deve anche ricordare che, sulla base della disciplina contrattuale (art.38, comma 2, del CCNL del 14.9.2000) le prestazioni di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate dal dirigente, ovviamente anche nella misura, al fine di consentire un effettivo rispetto dei vincoli quantitativi e di spesa in materia.
Senza tale autorizzazione nessuna prestazione ulteriore, rispetto all’orario di lavoro ordinario, può essere considerata come prestazione di lavoro straordinario, in quanto manca la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze organizzative dell’ente che deriva appunto dall’autorizzazione.
Pertanto, se il dipendente è stato autorizzato, ad esempio, per due ore di lavoro straordinario, ulteriori prestazioni (anche di pochi minuti) risultanti dal sistema di rilevazione dell’orario di lavoro, non possono essere in alcun modo conteggiate e compensate a tale titolo.
Se non possono essere considerate prestazioni di lavoro straordinario, tali periodi non solo non possono essere remunerate, ma, evidentemente, non possono neppure dare luogo a riposi compensativi (si tratta di una modalità di remunerazione alternativa al pagamento monetario).
Relativamente alla diversa situazione dei titolari di posizione organizzativa, si rinvia alle indicazioni ricavabili dall’orientamento applicativo RAL1383* (consultabile sul sito: www.arnagenzia.it, Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Sistema di classificazione posizioni organizzative, orario di lavoro e assenze).
[*RAL_1383_Orientamenti Applicativi
(((Domanda))) Un dipendente titolare di posizione organizzativa, che ha accumulato nel corso di un mese un plus orario conseguente a lavoro straordinario, può recuperarlo, in tutto o in parte, entro il mese successivo mediante uscite anticipate da effettuare entro le fasce di flessibilità?
Quale disciplina, invece, trova applicazione per l’attività di lavoro svolta da un titolare di posizione organizzativa in giornata festiva infrasettimanale?
(((Risposta))) Sulle diverse problematiche prospettate, si evidenzia quanto segue:
- la vigente disciplina contrattuale, in relazione ai titolari di posizione organizzativa, si limita a stabilire la durata minima della prestazione lavorativa settimanale (le 36 ore) e non anche quella massima, che sarà, invece, collegata, genericamente e dinamicamente, alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere;
- l’orario minimo settimanale, pertanto, deve essere soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione;
- pertanto, relativamente all’orario di lavoro, il personale incaricato delle posizioni organizzative, diversamente dai dirigenti, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, e che neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire;
- a tal fine si deve ricordare che l’art. 10, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 non consente di corrispondere al personale dallo stesso contemplato il compenso per lavoro straordinario, dovendosi, conseguentemente, ritenere che le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d’obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato.
Essendo vietata la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, deve ritenersi vietata anche l’applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso. Pertanto, le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d’obbligo settimanale (36 ore) non danno in alcun caso titolo a corrispondenti riposi compensativi;
- il titolare di posizione organizzativa non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale;
- a tali regole, fa eccezione solo il caso della prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale, in considerazione della tutela costituzionale, legale e contrattuale apprestata per tale riposo; in presenza di questa particolare fattispecie, il titolare di posizione organizzativa avrà diritto comunque a fruire di una giornata di riposo settimanale, che potrà, dunque, essere recuperata secondo modalità da concordare con il dirigente, in modo comunque proporzionato alla durata delle prestazioni rese.
Si coglie l’occasione anche per ricordare che l’orario minimo settimanale, del titolare di posizione organizzativa è comunque soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione.
La vigente contrattazione collettiva di comparto, in particolare, non attribuisce in alcun modo al dipendente il potere o il diritto alla autogestione (((evidentemente: generando PLUS o MINUS))) dell’orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro.
07.08.2012 - RAL_1415_Orientamenti Applicativi
(((Quesito))) Un dipendente ha un orario di servizio che va dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16.00. Nel caso in cui, per ragioni lavorative, timbrasse in uscita rispettivamente alle 12,31 ed alle 16, 31, i due minuti oltre l’orario, totalizzati a fine...