CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - TERMINE DI PREAVVISO - INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - EVENTO MALATTIA DURANTE IL PREAVVISO E QUESTIONE FERIE MATURATE ANTE E DURANTE IL PREAVVISO.
Aspetti generali e commento a due recentissime pronunce della Cassazione
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - TERMINE DI PREAVVISO - INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - EVENTO MALATTIA DURANTE IL PREAVVISO E QUESTIONE FERIE MATURATE ANTE E DURANTE IL PREAVVISO.
a cura di Riccardo Lasca
10 Aprile 2025
La tematica o meglio le tematiche di cui al titolo sono assai interessanti ed utili nella pratica quotidiana degli addetti al Servizio Personale e numerosi sono i quesiti che spesso mi giungono in merito massimamente da parte dei neofiti: facciamo il punto allora ad oggi 2025 sia quanto a ‘diritto generale’ sia quanto a prassi (corrette/errate), non senza commentare due recenti pronunce della Cassazione in merito ed esattamente:
- ordinanza n. 8913 del 29 marzo 2023;
- sentenza n. 28164/2024;
molto interessanti, sentenze non additive ma ottimi esemplari corollari (applicazioni) del cd. diritto vivente basati però sulla normazione generale di ccnl o ex lege, spesso incompresa o non voluta comprendere, massimamente dai datori di lavoro, pubblici come privati, non senza qualche sindacalista, poco studioso!
Ma andiamo con ordine e quindi come al solito in primis il quadro delle fonti normative contrattuali (guai a partire da Pareri, Circolari e anche da sentenze!).
Se si cerca negli ultimi due CCNL del personale non dirigenziale del comparto FF.LL. Del 2018 e del 2022, un tempo detto Enti Locali e Regioni, il termine/la/le locuzione/i “risoluzione” / “cessazione” / “preavviso” / “indennità sostitutiva del preavviso”, non si trova in essi una disciplina generale ma solo puntuali previsioni o generali rinvii alla/applicativi normazione del CCNL, vedasi ad es. in:
- CCNL 21 5 2018 - art. 19 co. 3 “3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso (((il datore di lavoro non lo deve rispettare = il lavoratore non ne ha diritto))), l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.” - idem in corrispondente art. 24 co. 3 del CCNL 16.11.2022 “3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. ”;
- CCNL 21 5 2018 - art. 20 co. (periodo di prova) “6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal 27 momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato.”; idem in corrispondente art. 25 co. 6 del CCNL 16.11.2022 “6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. ”
- CCNL 21 5 2018 - art. 50 co. 10 (TD) “10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive. ” (ma vedasi anche art. 61 commi 2 e 4 per i TTDD); idem in corrispondente art. 60 co. 10 del CCNL 16.11.2022 “10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive. ”;
- CCNL 21 5 2018 - art. 51 co. 4 (TD): “4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o (((senza preaviso ma..))) con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 dell’art. 50 e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo. ” - idem in corrispondente art. 61 co. 4 del CCNL 16.11.2022 “4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 dell’art. 60 e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.”
- CCNL 21 5 2018 - art. 58 co. 1 lett. f) e g) (“Sanzioni disciplinari”): “1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art. 57 danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: (...); f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso.” - nel CCNL 16.11.2022 manca un articolo con la rubrica “Sanzioni disciplinari” abbiamo solo: art. 71 “Obblighi del dipendente” e art. 72 “Codice disciplinare”;
Dove sta, allora, la disciplina generale cui accennano o presuppongono detti due CCNL del 2018 e del 2022? Semplice: in precedente disciplina negoziale di CCNL non disapplicata espressamente o implicitamente dai successivi CCNL sino ad arrivare all’ultimo del 16.11.2022. Ora se si va alla troppo datata (2017! perché l’ARAN non ha ancora redatto una Raccolta aggiornata agli ultimi ccnl del 2018 e del 2022???) RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI Comparto Regioni ed Autonomie locali Personale non dirigente Gennaio 2017 tramite il lin in nota si rinviene in essa già dal relativo Sommario l’ottimo quadro normativo riassuntivo, ante CCNL del 2018 e del 2022, quanto all’istituto/evento della risoluzione del rapporto di lavoro, del preavviso e della relativa indennità (ove dovuta per CCNL), eccola:
Bene, andando a leggere scopriamo (nel 2025) che già dal 1995 è stato contrattualmente stabilito quanto segue, che vale anche oggi 2025 (!!!):
IN GENERALE SULLE CAUSE POSSIBILI DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMNATO:
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
(art. 27-ter CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 6 CCNL 13.5.1996 e modificato dall’art. 21 CCNL 22.1.2004)
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 21, 22 e 25 (***: TESTI RIPORTATI SOTTO) [= 3 casi di risoluzione per recesso legittimo del datore di lavoro] del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995(334), ha luogo:
a) al raggiungimento del limite massimo di età (((ipotesi A))) o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio (((ipotesi B: oggi impraticabile per legge))) qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’ente; (((NB: per chi scrive il RAGGIUNGIMENTO IN VITA DEL LIMITE MASSIMO DI ETA’ da parte del lavoratore integra oggettivamente ex lege una sorta di inidoneità fisica permanente e assoluta ma non dovuta a malattia ma semplicemente all’età in base ad una presunzione di diritto: ergo non si applica la Dic. Congiunta n. 1 del CCNL che invece cita tra l’altro la malattia e non anche il raggiungimento del limite massimo di età perché sia la PA sia l’interessato dipendente sapeva e sa che età sta raggiungendo, anzi la PA diligentemente dovrebbe metterlo d’ufficio in ferie prima che si abbia la risoluzione automatica come recita l’art. 27 quater co. 1 stesso CCNL, v. sotto)))
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
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*** = art. 21 “Assenza per malattia” = risoluzione per superamento cd. periodo di comporto v. comma 4 “4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. (((ipotesi A))) Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.
Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,(((IPOTESI B))) l'Amministrazione può (((su questo “puo’” si possono scrivere pagine e pagine …! Lo rilevo solo al momento: rifletterci bene: comunque il dipendente va a zero euro ergo nessun danno erariale diretto !!! vedi a conferma che trattasi di un vero ‘può’ art. 22 co. 2 stesso CCNL))) procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.”
- art. 22 “Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio” v. ivi comm1 1 e 2 “1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi 1e 2. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'art. 21. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta alcuna retribuzione.” (((NB.NB.NB: allora il “può’” dell’art. 21 co. 4 è davvero un autentico “può ” = facoltà, ma poi zero retribuzione e nessuna indennità)))
- art. 25 “ Codice disciplinare ” e quindi rinvio ai casi di licenziamento con e senza preavviso.
Obblighi delle parti
(art. 27 quater CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 6 CCNL 13.5.1996)
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter (335) [ = caso del “raggiungimento del limite massimo di età (1° caso) o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio (2° caso)”] , la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica (((ovviamente anticipatamente!!!))) comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione (((recte l’intervenienda risoluzione ope legis))) del rapporto. ……. omissis (336). [testo della parte omessa “”] (((NB1: risoluzione automatica; nessun obbligo di preavviso e correlate regole (ad es. quella sul godimento delle ferie: v. infra) e nessun obbligo per il dipendente di comunicare alcunché alla PA anticipatamente: anzi è la PA che onerata della comunicazione al dipendnete dell’imminente futura ed AUTOMATICA cessazione del rapporto. NB2: quanto alle ferie vedasi chiosa NB1 all’art. 27-ter sopra !)))
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
NB: + da CCNL 21 5 2018
Dichiarazione congiunta n. 1 In relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all’art. 5, comma 8, del D.L. n.95 convertito nella legge n.135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14.9.2012 e prot. 94806 del 9.11.2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6.8.2012 e prot. 40033 dell’8.10.2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, m-a-l-a-t-t-i-a e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. (((stante in merito la confuzione generale ancora regnante in molte PP.AA. bene hanno fatto le parti contraenti a chiarire in sede di CCNL: ora è tutto chiarissimo ed inequivocabile))).
IN GENERALE SUI TERMINI DI PREAVVISO:
Termini di preavviso (((e obbligo di corripondere l’indennità per inosservanza del prevviso)))
(art. 12 CCNL 9.5.2006)
1. In tutti i casi in cui il presente contratto ((recte: la contrattazione collettiva, presente e futura))) prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono (((considerata la data della lettera di comunicazione o meglio la notifica alla parte della stessa))) dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. (((e non dal giorno successivo in cui è comunicato!!!)))
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. (((q.1 che natura ha? e i contributi INPS su essa gravano ???)))
(((in caso di dimissioni del dipendente senza rispetto del preavviso))) L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. (((NB. NB.NB: il diritto espresso in esame della PA indirettamente esclude per altre ipotesi le trattenute ad opera della PA in busta paga e quindi la prassi della compensazione atecnica ad es. in caso di pagamento indebito della PA è illegittima, secondo lo scrivente !!!)))
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. (((ovvio si è dinanzi ad una cessazione per mutuo consenso: risoluzione consensuale del rapporto e non unilaterale !!!)))
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso (((NB: regola valida per le ipotesi in cui per CCNL c’è il preavviso !!!Ma vale anche quando è la PA che recede? Tale regola non vale nel caso dell’art. 27 quater CCNL 6.7.95 co 1 ipotesi 1^ che non prevede preavviso inver recita :“1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter [ = caso del “raggiungimento del limite massimo di età (1° caso) ”] , la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista.”))). ……. omissis (337) [parte omessa: vedila in nota 337 che risente del suo non aggiornamento al CCNL 2018 essendo del 2017]
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti. (((OK, invero è lavorato e tale resta anche in caso di eventuale fruizione delle ferie, ma: sulla relativa indennità sostitutiva ove corrisposta dalla PA sono dovuti i contributi INPS?)))
8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile. ……. omissis (338) [parte omessa: vedila in nota 338].
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando:
- la retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) (339);
- l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante;
- il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell’art. 5 (340); - l’indennità di comparto, di cui all’art. 33 del CCNL del 22.1.2004341;
- le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all’art. 49 del CCNL del 14.9.2000342.
10. ……. omissis (343). [parte omessa: vedila in nota 343].
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334 - Cfr. Assenze per malattia, pag.75; Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag.77; il riferimento all’art.v25 CCNL 6.7.1995 deve essere inteso all’art.3 CCNL 11.4.2008: Cfr. Codice disciplinare, pag. 110.
335 - CCNL 6.7.1995; Cfr. Cause di cessazione del rapporto di lavoro, pag.105.
336 - Indicazione non richiamata (((recte : parte omessa))) in quanto la disciplina contenuta in questo periodo deve ritenersi superata per effetto delle vigenti disposizioni legislative in materia (((che hanno abrogato l’istituto: 2° caso))): “Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter [= raggiungimento dell’anzianità massima di servizio (2° caso)], l'amministrazione p-u-ò risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista”.
337 - L’indicazione (((sopra omessa))) “Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse” non è richiamata in quanto la sua ulteriore applicabilità deve essere...