CHI ATTRIBUISCE GLI INCARICHI DI EQ?
Valorizzazione sistematica della Sentenza C.Cost. 157/2019
CHI ATTRIBUISCE GLI INCARICHI DI EQ?
a cura del Dott. Riccardo Lasca
19 Maggio 2025
Allo stato nessuna norma del D.Lgs. 165/2001 (TUPI) attribuisce espressamente al Dirigente la titolarità (competenza) del potere di assegnare a dipendente l’incarico di EQ un tempo detto PO, ovviamente previo espletamento di procedura comparativa e attuativa dei criteri stabiliti dal CCNL. A dire il vero, però, trattandosi di incarico che incide esclusivamente sul piano civilistico del rapporto tra PA e dipendente che si vede assegnato tale ‘incarico’, da cui scaturiscono precisi effetti giuridici (es. l’assoluta irrilevanza ai fini economici, in genere, del lavoro straordinario, cioè eccedente le 36hset.li, eventualmente svolto) ed economici (spettanza mensile della cd. retribuzione aggiuntiva cd. di posizione che ‘si aggiunge’ a quella stipendiale + eventuale PEO spettante + retribuzione di risultato), ben potrebbe sostenersi che il TUPI all’art. 5 comma 2 eccome norma anche tale aspetto (tacendo invece su tale aspetto specifico sia l’art 16 che l’art. 17 co. 1 sempre del TUPI):
“2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione (((dell’Ufficio: dicesi incardinati))) con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.”
Quanto al CCNL Funzioni Locali – Comparto da ultimo vigente (16.11.2022) esso stabilisce:
Art. 16 Incarichi di Elevata Qualificazione
1. Gli enti istituiscono (((allocandole all’interno dell’organizzazione della PA))) posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del presente CCNL. (…)
(…)
2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative (((collocate di prassi in strutture interne denominate e gerarchicamente ordinate ad es. Dipartimenti; in Direzioni; in Settori: ciascuna delle quali ha un Dirigente a capo che gestisce il personale assegnato alla struttura in cui esso Dirigente è incardinato con l’atto cd. di nomina o preposizione all’Ufficio dirigenziale))) di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale (((interno = di ruolo della PA))) inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area.
Art. 18 Conferimento e revoca degli incarichi di EQ
1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 27 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere -
- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare,
- dei requisiti culturali posseduti,
- delle attitudini
- e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all’art. 16 del presente CCNL.
(….)
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi (((di esclusiva competenza della Giunta: che ben può sopprimere una EQ in struttura e magari crearne altra altrove in struttura Y; etc.))) o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. (((valutazione che p-a-c-i-f-i-c-a-m-e-n-t-e ex D.Lgs. 150/2009 è di esclusiva competenza del Dirigente posto a dirigere la struttura presso cui la EQ valutata è stata allocata dalla Giunta: e di nessun altro Dirgente della PA in cui detta EQ trovasi!))).
Letta la suddetta normazione di CCNL è palese quanto risaputo a qualunque addetto ai lavori che:
> UNA COSA, MOMENTO, ASPETTO è la istituzione (formale previsione con tanto di allocazione della EQ all’interno dell’organizzazione della PA), atto evidentemente di competenza dell’organo politico in quanto avente natura e funzione squisitamente macro o-r-g-a-n-i-z-z-a-t-o-r-i-a (incide su e qualifica la STRUTTURA ORGANIZZATIVA della PA), cioè di competenza della Giunta, tanto nei Comuni quanto nelle Regioni (per i Consigli regionali leggasi l’Ufficio di Presidenza);
> ALTRA COSA, MOMENTO, ASPETTO è - ovviamente dopo l’espletamento della prevista procedura seletttiva con applicazione dei criteri selettivo-comparativi del CCNL e magari anche di Regolamento interno (che mai però può derogare e/o ampliare ciò che il CCNL dice: insomma può solo dettagliare i criteri ce il CCNL detta: da qui sorgono molti dubbi su fantasiosi Regolamenti che prevedo assurdi requisiti degli aspiranti etra CCNL !!!) - la attribuzione (detta in gergo impropriamente ‘nomina’) al miglior candidato (interno o esterno) dell’incarico di EQ presso una determinata struttura (es. Dipartimento; Direzione; Settore): atto squisitamente civilistico, una sorta di ordine di servizio addirittura, come è tale anche la nomina a RUP ad esempio per pacifica giurisprudenza del Giudice del Lavoro.
Allora, la domanda ‘delle cento pistole’ (posta quale titolo del presente approfondimento) è : chi saranno mai intra PA il “dirigenti” chiamati in causa dal CCNLsenza meglio specificare ? Direte Voi:
“Semplice, quanto anche logico e sensato oltre che conforme all’art. 5 comma 2 del TUPI ma anche alla disciplina della revoca dell’incarico di EQ secondo il CCNL sopra riportato (insomma: chi revoca non può che essere lo stesso Dirigente che ha attribuito l’incarico: se no si crea una asimmetria gestionale che è tra l’assurdo ed il grottesco, oltre che illogico/irrazionale!) :
- il Dirigente cd. Capo Dipartimento, per gli incarichi di EQ allocati dalla Giunta presso la struttura del Dipartimento da eso diretto;
- il Dirigente cd. Capo Direzione, per gli incarichi di EQ allocati dalla Giunta presso la struttura della Direzione da esso diretta;
- il mero Dirigente di Settore (allocato sotto una determinata Direzione), per gli incarichi di EQ allocati dalla Giunta presso la struttura del Settore.
Insomma, giammai: un Dirigente qualsiasi, purché Dirigente ! ”.
Risposta esattissima a giudizio dello scrivente.
Ma, si supponga che non tanto e/o non solo un Regolamento di PA (es. Delibera di Giunta), ma addirittura una legge Regionale disponga che la competenza spetti per tutte le EQ al solo Capo del Dipartimento, il quale cioè provvede non solo a ‘nominare’ le ‘sue’ EEQQ (cioè quelle allocate dalla Giunta nel Dipartimento), ma anche quelle restanti diverse EEQQ assegnate ai Dirigenti Direttori e ai meri Dirigenti di Settore ricadenti tutti/e sotto il suo Dipartimento in termini di macro-organizzazione: quid iuris? Legittima detta ipotizzata legge regionale normante tale aspetto già normato da CCNL, anche alla luce dell’art. 117, secondo comma lett. elle) della Costituzione? Lo si ricorda: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) l) giurisdizione e norme processuali; ordina mento civile e penale; giustizia amministrativa; ”. Insomma, che valenza ha il CCNL, che evidentemente allude al Dirigente che ha la gestione del rapporto di lavoro con il soggetto nominato titolare dell’incarico di EQ, rispetto alla legge regionale suddetta ipotizzata e viceversa? Cosa prevale?
Prima di passare all’esame di una sentenza della Corte Costituzionale che, mutatis mutandis, palesemente ci dice che detta ipotizzata legge regionale è palesemente illegittima, devesi esaminare il testo dell’art. 2 del TUPI, considerando che, trattandosi di D.Lgs. normante lo status giuridico ed economico di personale pubblico ma con rapporto di lavoro cd. privatizzato, inevitabilmente si verte in materia di ORDINAMENTO CIVILE. Invero, l’evenienza dell’attribuzione di un incarico di EQ è indubbiamente una evenienza che attiene all’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, o no?! Tra l’altro è evenienza che determina l’attribuzione di uno specifico aggiuntivo ‘trattamento economico’.
Ebbene l’art. 2 del TUPI ai commi 2 e 3 recita:
“2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1***, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.
*** = 1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono...