CLAMOROSA SVISTA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO SULLA DELEGA DI FUNZIONI DEI GIUDICI CIVILI DI PRIMO E SECONDO GRADO BACCHETTATI DA ORDINANZA CASSAZIONE N. 19751/2022
PRINCIPI E REGOLE BASILARI DEL DIRTTO AMMINISTRATIVO ITALIANO SULLA COMPETENZA
CLAMOROSA SVISTA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO SULLA DELEGA DI FUNZIONI DEI GIUDICI CIVILI DI PRIMO E SECONDO GRADO BACCHETTATI DA ORDINANZA CASSAZIONE N. 19751/2022
Se per applicare la Costituzione ed il diritto amministrativo serve arrivare in Cassazione ….
19 Settembre 2022
Sommario:
0 – PRINCIPI E REGOLE BASILARI DEL DIRTTO AMMINISTRATIVO ITALIANO SULLA COMPETENZA
1 – ESAME DELL’ORDINANZA CASS. CIV. N. 19751/2022: ERRORI INESCUSABILI DEI GIUDICI DI I E II
0 – PRINCIPI E REGOLE BASILARI DEL DIRTTO AMMINISTRATIVO ITALIANO SULLA COMPETENZA.
La lettura ed il commento dell’ordinanza di cui al sottotitolo devono essere preceduti dall’esposizione di alcuni ‘fondamentali’ (anche PRINCIPI) di diritto amministrativo italiano, che magari non sono proprio ben tutti contestualmente chiari agli addetti ai lavori soffocati da tanta gestione quotiodiana, spesso privi di tempi umani per lo studio/ripasso del diritto amministrativo, senza nessuna critica per ciò ad essi: è la dura e triste realtà lavorativa del 90% dei dipendneti pubblici italiani! Ma che erri anche la Magistratura civile di I e II è disarmante.
L’esatto ambito di esercizio (manifestazione legittima) del potere amministrativo in Italia si chiama “COMPETENZA”, vale tanto per gli organi politici (ad esempio negli EE.LL.: Sindaco, Giunta, Consiglio comunale) quanto per gli organi tecnici (detti anche più semlicemente “Tecnici”, negli EE.LL. i Dirigenti ma anche i Titolari di Posizione Organizzativa nei Comuni senza la Dirigenza); più o meno lo stesso concetto si ha in ambito giurisdizionale ed è detta COMPETENZA GIURISDIZIONALE. Addirittura vale anche per le professioni: quante volte si sente dire ‘quel professionista lì è ‘incompetente’? Ma in tal caso siamo su altro fronte: significa ‘somaro’ !
Ora, per diventare Magistrati ordinari in Italia serve, oltre alla laurea, superare un pubblico concorso assai arduo e impostato dal 1941 in modo semi-ottocentesco1 avente tra l’altro la seguente regola - tratta direttamente dall’Empireo dell’epoca ma tutt’ora esistente (anche se precipitata dentro successiva fonte normativa: il D.Lgs. 16072006) - dai legislatori del ‘ventennio’ del secolo scorso (1941 per l’esattezza) : “Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi”, ribadita in DM del 2004 molto dopo il ‘ventennio’ a Costituzione repubblicana vigente “Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi ”; cioè: se vieni bocciato in tre distinti concorsi, anche non consecutivi, sei marchiato a vita, non sei più degno e, benchè laureato, non puoi mai più anche solo tentare - solo per questa vita, però! - di entrare nell’Empireo dei Giudicanti/Inquirenti italiani.
Però poi una volta che diventi Magistrato e scrivi castronerie palesi in sentenze o ordinanze sei e diventi intoccabile e fai anche automaticamente la carriera in ascesa, con effetti positivi sullo stipendio ovviamente: qualcosa non torna, sempre ai sensi della nostra amata Costituzione, che forse andrebbe riformata sotto altri aspetti da quelli che voleva modificare il precipitato Governo Renzi. Oppure potrebbesi iniziare a regolare meglio in sede di legge ordinaria, in modo costituzionalmente orientato - superando il timbro del ‘ventennio’ - sia l’accesso al concorso eliminando la suddetta regoletta limitante il numero di concorsi sostenibili a fronte di insuccessi precedenti (non tutti nella vita mentre preparano il concorso in Magistratura studiano solo, qualcuno lavora pure e magari ‘tiene anche famiglia’: non tutti cioè hanno mamma e papà che mantengono agli studi il genio del diritto: pare !) sia la permanenza in Essa e la carriera del Magistrato vincitore dell’ardua prova.
Ora, a prescindere dal concorso pubblico superato, anche solo ‘aprendo il web’ è andando semplicemente per definizioni prese nei ‘dizionari’ sul web anche un Magistrato sa o dovrebbe sapere quanto segue sulla COMPETENZA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO (v. es. https://www.treccani.it/enciclopedia/competenza-amministrativa), sperendo che ricordi l’art. 97 Cost. Nei suoi primi due commi (“[I] I pubblici uffici sono organizzatisecondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento (((dato dalla legge))) degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.”):
“La competenza amministrativa, espressamente contemplata dall’art. 97 della Costituzione, è stabilita dalla legge e non può essere derogata se non da istituti quali la delega, l’avocazione o la sostituzione. Viene distinta per materia, per territorio, per grado e per valore economico.
La competenza per materia ripartisce i compiti fra i diversi organi con riferimento all’oggetto e ammette un’ulteriore ripartizione di tipo funzionale; la competenza per territorio è data dalla ripartizione, nell’ambito di una stessa amministrazione, fra i diversi organi dei compiti relativi alle singole parti del territorio sul quale l’ente deve svolgere la propria azione; la competenza per grado è data dalla priorità gerarchica, nel senso che le funzioni più importanti (di direzione e di coordinamento) sono affidate agli organi superiori, mentre le funzioni d’esecuzione sono affidate agli organi inferiori; la competenza per valore è data invece dall’entità economica dell’oggetto.
Prima di adottare qualsiasi atto, l’organo amministrativo deve accertarsi che sussista la propria competenza. (…) Un atto amministrativo perfetto in tutti i suoi elementi [cd. costitutivi] (contenuto, forma e fini) è comunque affetto da vizio di legittimità se viene adottato da un organo non competente; pertanto risulterà invalido e potrà essere oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo (per essere annullato) o davanti al giudice ordinario (per essere disapplicato [= E QUINDI IGNORATO AI FINI DELLA DECISIONE IN SEDE CIVILE]), oppure potrà essere oggetto di ratifica da parte dell’organo istituzionalmente competente, attraverso convalida o conversione.”
Sta invero scritto nei dizionari sul web (v. https://www.treccani.it/enciclopedia/delega-amministrativa) - che esiste anche l’ATTO DI DELEGA ma legittimo esattamente solo a queste condizioni, stante il tenore del suddetto art 97 Cost. (una sorta di corollario!!!):
“Provvedimento amministrativo con cui un organo trasferisce ad altri l’esercizio di potestà o facoltà inerenti a diritti di sua spettanza.L’istituto della delega amministrativa viene annoverato tra i meccanismi di deroga alla sfera delle attribuzioni e competenze disciplinate e individuate dal legislatore, ed è pertanto ammissibile solo nei casi in cui sia espressamente prevista dalla legge e conferita con atto scritto. Mediante la delega l’autorità delegante demanda al delegato esclusivamente l’esercizio dei poteri, senza perderne la titolarità e conservando nell’attività delegata poteri di ingerenza, quali quelli di direttiva, di sorveglianza e di avocazione. Per effetto della delega, il delegato viene a trovarsi, rispetto all’esercizio del potere, nella medesima posizione del delegante, sicché esercita il potere in nome proprio e gli atti compiuti nell’espletamento dell’attività delegata sono a lui imputabili.”2
L’art. 4 comma 4 del T.U. del Pubblico Impiego e non solo (tratta anche di macro-organizzazione delle PP.AA.), poi, espone chiaramente il seguente PRINCIPIO: “4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.” (D.Lgs. 165/2001 – Tupi).
A chi spettano in Italia intra PA da un lato “indirizzo e controllo” e dall’altro “attuazione e gestione ”? Sta scritto chiaramente extra Tupi ! - nel lontano poi abrogato art. 45, comma 1 del D.Lgs. 80/1998, come ci ricorda questa sentenza del 2013 della Corte Costituzionale che lo definisce un COROLLARIO NECESSARIO DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ DI CUI ALL’ART. 97 COST., ma guarda un po’ (Corte Costituzionale, 03/05/2013, (ud. 24/04/2013, dep. 03/05/2013, n.81):
“3.1. - Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo (((CD. INDIRIZZO E CONTROLLO))), spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti, introdotto dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è stato poi «accentuato» dal legislatore, «proprio per porre i dirigenti (generali) "in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principî d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione"» (sentenza n. 104 del 2007).
Tale rafforzamento si è realizzato,
dapprima, con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
e, poi, con il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Con riferimento alla dirigenza amministrativa, la giurisprudenza costituzionale ha affermato più volte che una «netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie» (sentenza n. 161 del 2008) costituisce una condizione «necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa» (sentenza n. 304 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 390 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007).
Al principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost. si accompagna, come «natural[e] corollari[o]», la separazione «tra politica e amministrazione, tra l'azione del "governo" - che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza - e l'azione dell'"amministrazione" - che, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento» (sentenza n. 453 del 1990).
3.2. - La separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, quindi, costituisce un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell'art. 97 Cost. L'individuazione dell'esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa, però, spetta al legislatore.
A sua volta, tale potere incontra un limite nello stesso art. 97 Cost.: nell'identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione.”
Esattamente il D.Lgs. 80/1998 ne parlava - molto più chiaramente del D.Lgs. 165/2001 - all’art. 45 comma 1 (poi invero abrogato dall’art. 72, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.) come segue:
“ 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.”
Attenzione, se per le PP.AA. statatali tale norma è stata abrogata, per el PP.AA. Enti Locali si trova un suo fortunato copia/incolla - vigente ! - all’art. 107 comma 5 : “5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54.”
Ed è esattamente a questo che implicitamente rinvia il succitato comma 4 dell’art. 4 del Tupi ove genericamente da solo oggi esige che le PP.AA. adeguino “….i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.” , il come esattamente, una volta aborgato il chiaro art. 45 del D.Lgs. 80/1998, sta scritto nelle varie sentenze della Corte Costituzionale sopra citate dalla sentenza C.Cost. 81/2013 !!!
Passando alla COMPETENZA AMMINISTRATIVA intra EE.LL., dobbiamo passare dal D.Lgs. 165/2001 al D.Lgs. 267/2000 (Tual), che parimenti ha forza di legge, esattamente quella “legge” che esige l’art. 97 Cost. sul riparto delle competenze, per operare il quale la Corte. Cost. dice che il Legislatore (Titolare = Parlamento o Delegato=Governo) comunque non ha piena libertà in sede legiferante sul RIPARTO DELLA COMPETENZA, esattamente non può “compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione.”: e se non lo può fare il Legislatore figuriamoci se lo può fare il Sindaco con un suo atto o a monte il Consiglio comunale in sede Statutaria (l’Autonomia statutaria deve rispettare l’art. 97 Cost ed i suoi ‘corollari’ !) o la Giunta in sede di Regolamento di organizzazione ex art. 48 comma 3 Tual (unico regolamento dii competenza giuntale!). Non scherziamo !!!
Il Tual individua esattamente quali sono le competenze del Consiglio (v. art. 42: tassative per la Gr.), del Sindaco in quanto Sindaco (v. art. 50 al netto del comma 43: tassative); della Giunta (v. art. 48 comma 2 e 3: cd. competenza residuale); dei Dirigenti (v. art. 107).
In via generale (come recita l’art. 50 cit.) “Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente” cui sono a capo per elezione diretta del Popolo (oggi non più per il Presidente della Provincia), ma ciò non significa che hanno i poteri gestionali di tutte le funzioni degli enti solo ‘rappresentati’ (non sono dei CEO ! Il Comune non è una Azienda privata !!!) e men che meno le responsabilità per errori nella gestione o per omisisoni: lo si ricordi bene quando si passerà ad esaminare l’ordinananza della Cassazione qui in esame!
Il Sindaco poi in quanto Ufficiale di Governo - non quindi come Sindaco né come Autorità Locale ex art 50 co. 5 - ha tutti gli specifici poteri pseudo-gestionali della7sulla collettività amministrata di cui all’art. 54, i cui (((NB!!!))) commi 10 ed 11 così dispongono impattando sulle sue competenze ex art. 54:
“10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3* (((*= “...tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.”))), nonche' dall' articolo 14* (((* = “1..servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54.”))), il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato (((come sopra))) nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' (((IN AVOCAZIONE: altro istituto di deroga alla COMPTENZA ex lege disposta))) intervenire con proprio provvedimento.”
Diversa delega, ma sempre delega legittima, perché autorizzata dalla legge (v. art. art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ” = Art. 13. Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.), è quella che può rilasciare il SSindaco quale Ufficiale del Governo titolare del potere di gestione dei “1 (…) servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54.” (v. art. 14 Tual commi 1 e 2), esattamenteautorizzato dal DPR 223/1989“Articolo 2 - Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe. 1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei. 1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate e' consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.”.
Quanto all’organo tecnico-Dirigente della PA E.L., poi, esattamente esso fa ciò che dice (((HA LE COMPETENZE DI CUI ALL’ART…))) l’art. 107 del Tual commi 1,4 e 5 - né una di più né una di meno, insensibile alla volontà del sindaco foss’anche espressa in un decreto! - e cioè:
“1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti (((cioè proprio ad essi))) mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate (((NB: L’ATTO DI DELEGA DEROGA ALLA COMPETENZA !!!))) soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. (((che le prevdono e le consentono !!!))). (((= VIETATA LA LIBERA DELEGA !!! Ed un CCNL nulla può dire in merito !!!)))
“5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54.”, CON BUONA PACE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA !!!
La Giunta ex comma 2 art. 48 “2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento (((O DEI DIRIGENTI EX ART. 107, OVVIAMENTE: LA GIUNTA NON PUO’ CIOE’ COMPIERE ATTI GESTIONALI che SONO PER PRINCIPIO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA DIRIGENZA!!!))); collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.”
Insomma, in Italia, a partire dal dettato non trascurabile e/o ignorabile dell’art. 97 Cost. ciascun organo (politico o tecnico che sia) ha le sue esatte/specifiche competenze esercitate in concreto da una sola persona fisica (organo monocratico) o pù persone fisiche (oragno collegiale), e la persona fisica magari esercita tali poteri anche in ‘vesti’ diverse, come ad esempio il più amaleontico tra essi ex lege: la persona del Sindaco che per legge opera a livello locale con tre profili: Sindaco-Sindaco – Sindaco come Autorità locale – Sindaco come Ufficiale del Governo); competenze che possono essere delegate (trasferite) solo nei casi e nei modi stabilit dalla legge (anche a mezzo DPR autorizzato espressamente dalla legge come nel caso della tenuta dell’Anagrafe).
Esame a riprova della comprensione di quanto sopra in due domandine con risposta:
1) che significa quanto dispone il comma 2 dell’art. 109 del Tual, allora? Eccolo “2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi , indipendentemente dalla loro qualifica funzionale (((meri dipendenti cioè non aventi lo status dirigenziale e anche non cessariamente di Cat. D: dipende da chi c’è nella struttura considerata!))), anche in deroga a ogni diversa disposizione.”. Cioè ? che significa ‘attribuite’ , considerato che il comma 1 del cit. art. 109 recita “1. Gli incarichi d-i-r-i-g-e-n-z-i-a-l-i sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, ” = ergo dal Sindaco? Semplicemente che lui il Sindaco - organo avente la competenza/il potere ex lege solo di incardinare/nominare il Dirigente - può in tali casi (Comuni senza alcun Dirigente = senza Dirigenza: non deve esitere nessun Dirigente, all’infuori del Segretario Generale) eccezionalmente può incardinare un non Dirigente e cioè ad esempio un Funzionario Titolare di PO, ma nelle funzioni spettantigli per legge ! Il sindaco per legge non ha nessuna delle competenze spettanti al Dirigente. Ergo deve essere chiaro che:
- A) il Sindaco incardina (nomina) sul posto Dirigenziale/di PO a mezzo proprio decreto ex art 50, comma 104 Tual che si riferisce sia ai “i responsabili degli uffici e dei servizi,” (PPOO) sia agli “incarichi dirigenziali”, mentre la legge attribuisce ex art. 97 Cost. le competenze gestionali: sempre e solo ai Tecnici (Dirigenti o Titolaridi PO), esattamente quelli individuati (incardinati/nominati) dal sindaco però e non tutti indistintamente ! Quanto prescrive espressamente l’articolo 17, comma 1, del Ccnl 21.5.2018 (il cui contenuto è nella sostanza identico a quello dell’articolo 11, comma 1, del Ccnl 31.3.1999), ai sensi del quale “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13”, sta asignificare che lo sono automaticamente ai sensi di legge, ma ovviamente il chi sia (quale dipendente persona fisica) dipenda da chi riceve il decreto di nomina a PO dal sindaco
- B) poi, quali esatte competenze gestionali, intra singolo EL spetti a ciascuna struttura (Area/Settore etc.) o meglio Ufficio Dirigenziale o di PO, esercita il nominto/l’incardinato sta invece scritto nel ROUS o meglio nella delibera giuntale a valenza organizzatoria (cd. di macro organizzaizone) che è rinvenibile in ogno EL e sana PA, ma attenzione: la Giunta non ha detti poteri adotta solo uan delibera di specificazione/riparto di poteri (COMPETENZE) assegnate dalla legge all’EL e alla Dirigenza (PO ove non c’è la Dirigenza) tra le varie strutture/segmenti organizzativi (un Comune di 25.000 abitanti può avere le sue competenze funzionali ripartiti in 10 segmenti-organizzativi - ciascuno li chiama a modo suo: Aree, Settori, Servizi; li articola per gradi etc. fantasia infinita! - con a capo ciascuno un Dirigente, mentre un altro Comune delle stesse dimensioni in 15 segmenti-organizzativi; e così via).
2)che significa e quanto vale - stante la riserva di legge in materia di delega amministrativa - quanto dispone il CCNL FFLL 21.5.2018 quando così recita all’art. 15 co. 2 a proposito della retribuzione di posizione delle PP.OO. “Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegatecon attribuzione di poteri di firmadi provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.” ? Significa che ai sensi del CCNL 21.5..2018 il Dirigente di un Comune, nonostante il tenore dell’art. 97 Cost. e dell’art. 107 comma 5 del Tual, può delegare a piacimento e stabilmente alcune sue funzioni al Titolare di PO, magari anche per lavorare un po’ meno sotto pressione viste le sue tante incombenze funzionali ? Chi risponde “sì” è semplicemente bocciato senza possibilità di..."