COL DL 144/2026 ART. 1 COMM1 1 e 2 ADDIO ALLE FERIE DIRITTO IRRINUNCIABILE ED IMPRESCRITTIBILI NELLE PP.AA
Ancora un’occasione normativa sprecata per fare definitiva chiarezza?
COL DL 144/2026 ART. 1 COMM1 1 e 2 ADDIO ALLE FERIE DIRITTO IRRINUNCIABILE ED IMPRESCRITTIBILI NELLE PP.AA
ORA LA QUESTIONE SI SPOSTA SUL FRONTE DEL COMPUTO DEI TERMINI PRESCRIZIONALI CHE LA PA DEVE INDICARE IN PRE-AVVISO DI PERDITA
15 Settembre 2026
Sommario:
00 – ASPETTI GENERALI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI SUL DIRITTO ALLE FERIE E/O ALLA INDENNITA’ SOSTITITIVA DELLE STESSE OVE MATURATE MA NON GODUTE.
01 – L’INTERVENTO NORMATIVO ‘A GAMBA TESA’ DEL GOVERNO COL DL 144/2026 SUL DIRITTO ALLE FERIE.
02 – CONCLUSIONI
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00 – ASPETTI GENERALI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI SUL DIRITTO ALLE FERIE E/O ALLA INDENNITA’ SOSTITITIVA DELLE STESSE OVE MATURATE MA NON GODUTE.
Negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidata, anche sulla scia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel ritenere, nell’ambito del rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che il diritto alle ferie annuali retribuite sia irrinunciabile e che la prescrizione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute decorra, di regola, dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri di aver effettivamente posto il lavoratore nelle condizioni di fruirne.
Vedasi da ultimo Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 16772 del 23 giugno 2025. La Cassazione ivi afferma che:
- le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile per comportamento/atto formale del lavoratore, cui è intrinsecamente collegato il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto;
- grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere consentito e sollecitato la fruizione delle ferie al dipendente dormiente sulla fruizione di tale diritto, ma subordinata in concreto alla concessione delle stesse da parte del datore di lavoro (NB: non è così solo per i Dirigenti pubblici !);
- il lavoratore perde il diritto alle ferie e quindi alla relativa indennità sostitutiva soltanto se il datore prova di averlo invitato a goderne e di averlo informato tempestivamente che, in difetto, il diritto sarebbe andato perduto.
Tuttavia né l’ordinamento ‘speciale’ del Pubblico Impiego privatizzato italiano (CCNL inclusi) né l’ordinamento civile ordinario del lavoro subordinato sempre italiano dedicano una espressa norma alla questione PRESCRIZIONE delle FERIE maturate dal dipendente pubblico/privati: eppure se è un diritto, come tutti deve essere soggetto a prescrizione ..per ragioni di certezza del diritto: mettiamoci anche nei panni del datore di lavoro, massimamente ove è una PA che utilizza denari pubblici, cioè della collettività indistinta. La Cassazione, silente il diritto, ha fatto il suo dovere…colmando una grave lacuna.
Su cosa cade / a cosa attiene la prescrizione? Attenzione: in via puramente teorica e civilistica, occorre distinguere fra:
- diritto alle ferie (piano A);
- diritto all'indennità sostitutiva delle ferie (piano B) non godute.
1. Diritto alle ferie
Il diritto alle ferie deriva dall'art. 36 Cost. e dall'art. 2109 c.c. ed è qualificato come irrinunciabile. Per esso non è corretto ragionare sulla prescrizione come per un normale credito retributivo: il diritto primario non è il denaro, ma il godimento del riposo per ovvie ragioni di tutela della cd. integrità psico-fisica dell’essere umano-lavoratore.
Per effetto della giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria, il diritto alle ferie annuali (recte: al godimento delle ferie annuali) retribuite è considerato un diritto fondamentale e quindi IRRINUNCIABILE del lavoratore, sicché la sua perdita può avvenire solo a precise condizioni e, in particolare, quando il datore dimostri di avere concretamente messo il lavoratore nelle condizioni di fruirne.
2. Diritto all'indennità sostitutiva
Quando il rapporto cessa e residuano ferie non godute monetizzabili (ove l’ordinamento non lo vieta: è il caso del Pubblico impiego dal …; non così , nasce il diritto all'indennità sostitutiva. Qui e solo qui esattamente entra in gioco la prescrizione o meglio dovrebbe entrare in gioco la prescrizione, anche se a dire il vero il diritto alle ferie ovvero il diritto di assentarsi dal lavoro (=non lavorare) venendo ugualmente retribuiti come se si lavorasse si matura (viene conteggiato dalle PA dato un certo tipo di rapporto di lavoro: t.ind / t.det ; settimana lavorativa 4/7, 5/7 o 6/7) su base annuale o meglio ancora mensile, stando alle disposizioni di CCNL.
L'orientamento consolidato della Cassazione considera tale indennità sostitutiva, ove spettante, come credito di natura mista (retributiva e risarcitoria), ma ai fini prescrizionali la Gr. applica (operando una scelta di campo) la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non quella quinquennale prevista per le retribuzioni periodiche[1] e men che meno quella quinquennale risarcitoria extraxcontrattuale ex ar. 2043 c.c..
Inoltre, secondo le più recenti pronunce della Cassazione (ad esempio ord. n. 17643/2023 e ord. n. 21297/2023), la prescrizione dell'indennità sostitutiva decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché durante il rapporto il diritto alla monetizzazione non è normalmente esercitabile in costanza di rapporto di lavoro.
01 – L’INTERVENTO NORMATIVO ‘A GAMBA TESA’ DEL GOVERNO COL DL 144/2026 SUL DIRITTO ALLE FERIE.
Con l’art. 1 commi 1 e 2 del DL 144/2026 il Governo re-interviene per l’ennesima volta sulla fruizione, monetizzazione/non monetizzabilità e perdita delle FERIE in ordine al “personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”.
Testo? Eccolo:
“1. All'articolo 5, comma 8[2], del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti (((periodi: esattamente 5))):
«[1] Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti.
[2] Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati.
[3] Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile (((per la loro la loro legittima fruizione, come normata espressamente: sino al….))) che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e (((quindi))) non potranno essere sostituite da indennità finanziaria.
[4] La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi (((neppure))) alla cessazione del rapporto di lavoro.
[5] Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Perché il Governo ri_norma? Semplice: dopo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause Max-Planck, Kreuziger, Shimizu), si è affermato il principio secondo cui il diritto alle ferie non può estinguersi automaticamente se il datore di lavoro non ha posto il lavoratore nelle condizioni effettive di fruirne. È esattamente questa logica che ritrovi oggi nel nuovo testo dell'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 come modificato dal D.L. 144/2026, laddove si impone al datore di lavoro di:
- invitare formalmente il dipendente a fruire delle ferie;
- informarlo che le ferie andranno perse alla scadenza;
- dimostrare che la mancata fruizione dipende da una scelta consapevole del lavoratore.
Il Governo ri-norma nel 2026 non intervenendo ESATTAMENTE sul TESTO NORMATIVO BASILARE (= ATTRIBUTIVO DEL DIRITTO) di cui al D.Lgs. 66/2003 (art. 10) ma sul vetusto art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, normazione dedicata al personale delle PP.AA. ed attinente al MODUS di fruizione del diritto, cui però si sa ex art. 2 co. 2 del D.Lgs. 165/2001 non si applicano solo le disposizioni dei relativi CCNL ma anche a monte le seguenti fonti: “2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate (((= RI-NORMATE = RI_DISCIPLINATE, ERGO ANCHE MODIFICATE))) (((ma solo…))) nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1 (((le ferie sono/attengono alla ‘gestione del rapporto di lavoro))), e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili [, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge] .
- 4. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. (((cioè in primis dal relativo CCNL))))
Ne consegue che anche per i dipendenti di PP.AA. si deve leggere a monte anche l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, che il Governo redattore dichiara valevole anche per i dipendenti delle PPAA.
Come è agevolmente comprensibile dalla lettura del novellato comma 8 dell’art. 6 DL 95/2012 (vedine testo di risulta finale sub nota n. 2 sopra) il Governo nel novellare confonde i due piani (piano A e piano B) di cui al §00 sopra e sancisce la morte = prescrizione = esattamente ‘perdita’ del diritto stesso alle ferie (“le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento [=anno di maturazione/spettanza/ordinario godimento] o del periodo di riporto eventualmente autorizzato [= godimento posticipato al predetto anno di maturazione]”) agendo sul piano A, ferma restando - per ragioni di contabilità pubblica e di gestione oculata delle risorse pubbliche: buona gestione secondo l’art. 97 Cost. – la perdurante non monetizzabilità delle stesse ove trattasi di perdita consapevolmente dovuta (in caso di morte invece spetterebbe, ovviamente, pur nel silenzio del nuovo testo normativo: come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 95/2016, la quale ha sancito che il divieto di monetizzazione non opera quando la mancata fruizione delle ferie dipenda da cause non imputabili al lavoratore, come la morte, ma anche la grave malattia): insomma un’occasione persa per fare chiarezza a 360°, confidiamo nel testo finale in sede di conversione in legge!
Il risultato finale, la lettura e comprensione del suddetto novellato comma 8, è tutt’altro che agevole sul concreto fronte gestionale operativo: invero stanti i seguenti termini espressi “al termine del periodo di riferimento [T1=anno di maturazione/spettanza/ordinario godimento] o del periodo di riporto eventualmente autorizzato [T2= godimento posticipato al predetto anno di maturazione]” in sede di pre-avviso - o avvertimento che dir si voglia - al dipendente, il datore di lavoro QUALE TERMINE DI FRUIZIONE (DECADENZIALE) ESATTO DEVE TRAGUARDARE? Quello del CCNL o della Legge italiana ???!!! Qui ‘casca l’asino’ verrebbe da dire.
Si noti comunque bene come il DL 144/2026, oltre all’esatta procvedura che la PA deve seguire (cd. preavviso scritto di perdita ferie con indicazione del termine!!!), indica esattamente di traguardare due distinti termini [T1 e T2] per stabilire la ‘perdita’ del dipendnete del diritto a godere delle ferie e al contempo la impossibilità (rispetto alle ferie ‘perse’ = meglio dire ormai prescrittesi !!!) di averne una monetizzazione ristoratrice.
Non avete compreso la domanda o meglio l’esatta questione operativo-gestional-operativa sopra posta?
Vediamo, allora, di fare chiarezza partendo dall’origine: esattamente, come ricordato sopra, dal D.Lgs. 66/2003 art. 10, che rappresenta il T0 di tale intricata quanto disgraziata (nel senso di: priva di grazia giuridica) normazione statale, considerando gli ultimi 25 anni.
Dunque, quando è entrato in vigore il D.Lgs. 66/2003 (29 aprile 2003, con efficacia dal 29 aprile 2003 per l'art. 10), norma attributiva del diritto extra Costituzione repubblicana (il DL 95/2012 disciplina il QUOMODO), nel comparto degli enti locali era vigente il sistema contrattuale del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14 settembre 2000, integrativo del CCNL 1° aprile.
Il CCNL allora vigente – v. infra CCNL 6.7.1995 art 18 - prevedeva una disciplina delle ferie che consentiva il rinvio delle ferie residue entro determinati termini contrattuali, mentre successivamente intervenne l'art. 10 del D.Lgs. 66/2003, che recepiva la direttiva europea sull'orario di lavoro introducendo il termine legale delle due settimane (((DA FRUIRSI))) nell'anno di maturazione e delle ulteriori due settimane (((DA FRUIRSI))) entro i 18 mesi successivi, contando dal 1° gennaio dopo l’anno solare di maturazione delle stesse.
Da qui nasceva all’epoca e sussiste tutt’ora il seguente dibattito interpretativo assolutamente non risolto dal DL 144/2026: se i termini contrattuali dei CCNL degli Enti Locali (oggi Comparto Funzioni Locali: FF.LL.) possano essere considerati decadenziali (con effetti estintivi sul diritto) [TESI ALFA] o meramente sollecitatori pro bona gestio del rapporto di lavoro quanto all’istituto delle ferie oppure se, per le quattro settimane minime di fonte legislativa ed eurounitaria, il termine realmente rilevante - anche ai fini decadenziali - sia quello dell'art. 10 del D.Lgs. 66/2003 (= i 18 mesi successivi, contando dal 1° gennaio dopo l’anno solare di maturazione delle stesse) [TESI BETA]. C’è una bella differenza tra le due tesi !
Quanto, infatti, al testo del CCNL del 2000 suddetto vigente nel 2003, esso nulla disponeva in generale sulle ferie e all’art. 51 recitava: “Art.51 Disapplicazioni 1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell’art. 72, comma 1, del D.Lgs.n.29/1993, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro. 2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.”. Invero devesi risalire al CCNL del 6.7.1995 (il primo CCNL dell’era della cd. contrattualizzazione) per arrivare alla normazione (la prima) del CCNL EE.LL. delle ferie ed esattamente al suo art. 18. Esso ai relativi commi 18 stabiliva la seguente normazione sulla cd. fruizione posticipata all’anno seguente:
- al comma 12 “12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.”
- al comma 13 “13.In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.”
E se detti termini stabiliti dal CCNL non vengono rispettati? NULLA…il CCNL TACEVA come tace – v. infra – il CCNL del febbraio 2026 !!! Ma oggi post DL 144/2026 parla il Governo e o ottobre il Parlamento confermerà in sede di conversione in legge.
Vedasi, quanto al rapporto fonte CCNL / fonte LEGISLATIVA sulle ferie il testo UNIFICATO ARAN 2017 CCNL Personale del Comparto Enti locali ove si legge all’art. 18 “FERIE” esattamente:
A) la sotto riportata nota n. 241 all’omesso comma 16 dell’art. 18 “Ferie:
241 L’indicazione “Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse” non è richiamata (((recte trascritta: si ha omissis nel Testo Unificato))) in quanto la sua ulteriore applicabilità deve essere verificata alla luce delle previsioni contenute nell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012.
B) la sotto riportata nota n. 242 sull’omesso art. 10 del CCNL 5.10.2001
Compensi per ferie non godute (242)
(art. 10 CCNL 5.10.2001)
1. ……. omissis.
242 La disciplina “1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000242; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.52.” non è richiamata (((recte trascritta: si ha omissis nel Testo Unificato))) in quanto la sua ulteriore applicabilità deve essere verificata alla luce delle previsioni contenute nell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012.
Ecco, comunque, in appresso il testo dell’art. 10 del D.Lgs. 66/2003: Art. 10 FERIE ANNUALI
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile , il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all' articolo 2 , comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione .
-------- testo art. 2 commi 1 e 2 DLgs. 66/2003-----------------------------------------------
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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2.Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute (((= cd. DIVIETO DI MONETIZZAZIONE DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE))), salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
Senza dimenticare la mera sanzione (nessuna norma stabiliva la decadenza dal diritto) stabilita dal relativo art. 18bis co. 3 periodo IV ancora oggi in vigore (i dirigenti dovrebbero saperlo !) dedicato alla non corretta fruizione delle ferie in corso d’anno di maturazione e/o posticipate stante la loro RATIO FISIOLOGICA A TUTELA DELLA INTEGRITA’ PSICOFISICA DEL DIPENDENTE:
“In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 120 a 720 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa e' da 480 a 1.800 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa e' da 960 a 5.400 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.”.
Insomma, somme importanti: fanno male !






