CON IL NUOVO PROSSIMO CCNL FF.LL. PERSONALE DELLE CATEGORIE RIPRISTINATO L’ASSEGNO ALIMENTARE ANCHE IN CASO DI APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA E DI CONDANNA CON PENA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DAI PUBBLICI UFFICI?
CON IL NUOVO PROSSIMO CCNL FF.LL. PERSONALE DELLE CATEGORIE RIPRISTINATO L’ASSEGNO ALIMENTARE ANCHE IN CASO DI APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA E DI CONDANNA CON PENA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DAI PUBBLICI UFFICI?
06 Novembre 2025
L’ARAN in data 3.11.2025 (come risulta dal sito istituzionale : https://www.aranagenzia.it/ - COMUNICATI 03 Novembre 2025 - SIGLATA L’IPOTESI DI CCNL PER IL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022-2024) dà notizia che è stata “SIGLATA L’IPOTESI DI CCNL PER IL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022-2024” e indica anche le “Principali novità”, tra le quali manca quella di cui al titolo del presente articolo. Chissà perché ?!
Ma andiamo con ordine e facciamo luce = T-R-A-S-P-A-R-E-N-Z-A !!!
T00-Ante CCNL FF.LL. Personale del Comparto 21.5.2018, la materia della “Sospensione cautelare in caso di procedimento penale” era disciplinata dall’art. 5 del CCNL 11 aprile 2008 che in particolare al:
- comma 1 recitava: “1. Il dipendente (((mero indagato)))che sia colpito da misura restrittiva della libertà personaleè sospeso d’ufficiodal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.”
- comma 11 recitava:“Qualora la sentenza definitiva di condanna(((dipendente condannato))) preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell’ente sospende il lavoratore per la durata della stessa.”
- comma 7(comma centrale dell’art. 5) recitava:“Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo(((TUTTI I CASI IVI NORMATI: quindi anche per il caso del comma 11)))sono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.”
Conclusioni:
1) ante CCNL 21.5.2018 FF.LL. Personale del Comparto: l’assegno alimentare spettava anche per il caso della sospensione dal lavoro/servizio non connessa a mera “misura restrittiva della libertà personale” (v. ivi sub art. 5 co. 1 CCNL 11.4.2008: dipendente mero indagato), ma anche per impossibilitàgiuridica di lavorare quale effetto accessorio di una sentenza di CONDANNA PENALE DEFINITIVA[1](reante anche la pena accessoriadella “interdizione temporanea dai pubblici uffici”che ben può essere applicataex artt. 28 e 29 cp.a dipendente condannato a piede libero. Una giusta/saggia previsione, attesa la continuità del rapporto di lavoro, salvi gli effetti del licenziamento disciplinare successivo alla sentenza penale emessa, ovviamente !
2) mentre, anche sub CCNL 11.4.2008 art. 5 nessun assegno alimentare spettava al dipendente (mero indagato) in caso di interdizione da tutti i pubblici uffici disposta da un Giudice nel corso del procedimento penale (su richiesta del PM) in quanto tecnicamente misura “interdittiva” e non “restrittiva” (il CCNL recita “restrittiva” = impossibilità fisica di lavorare per il concomitante arresto)!!!
Invero, quanto al punto 2), v’è da dire che il Pubblico Ministero (PM) in Italia ha anche il potere di richiedere, e quindi di agire per ottenere, la sospensione di un pubblico dipendente dall'esercizio dei suoi poteri, anche in assenza di arresto (ma nb: con l’arresto il PM di fatto ottiene lo stesso risultato, tuttavia! Ma non sempre ha le condizioni per arrestare il dipendente pubblico che libero può continuare a recarsi al lavoro es essere mensilmente remunerato).Il potere della specifica sospensione (diciamo ‘giuridica’) de quo non è esercitato direttamente dal PM, ma dal Giudice su richiesta del PM, attraverso l'applicazione di una misura cautelare interdittiva.La norma che disciplina la misura cautelare che interdice un dipendente pubblico dall'esercizio delle sue funzioni è l'Articolo 289 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.): “Art. 289[2] c.p.p. - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio- Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.”. Se è “in tutto” il dipendente non si può recare al lavoro: non ha titolo !
Il Pubblico Ministero non ha il potere di disporre direttamente la sospensione, ma ha il potere di richiederla al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) o al Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) quando ricorrono le condizioni di legge (gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari).
Questa misura rientra tra le misure cautelari interdittive (Capo III, Titolo I, Libro IV del c.p.p.) e ha natura preventiva, mirando a evitare che l'imputato, permanendo nell'esercizio delle sue funzioni, possa:
- Reiterare reati della stessa specie (pericolo di recidiva).
- Inquinare le prove (pericolo di inquinamento probatorio).
Condizioni e Limiti
- Natura Giudiziale: È il Giudice a disporre la misura con ordinanza, su richiesta del PM.
- Reati: La misura è applicabile in caso di delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (Art. 287 c.p.p.).
- Reati contro la P.A.: Se si procede per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena standard, a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio (Art. 289, comma 2, c.p.p.).
- Distinzione dall'Arresto: L'interdizione dai pubblici uffici è una misura interdittiva, mentre l'arresto (custodia cautelare) è una misura coercitiva che limita la libertà personale. La prima può essere applicata autonomamente e non richiede l'arresto.
Tutto ciò chiarito, passiamo al punto 01 procedendo in avanti (diacronicamente) nel tempo quanto a normazione dettata dal CCNL che ha valore di legge tra le parti.
T 01- Arriva poi il CCNL FF.LL. del 21.5.2018 e ri-disciplina in maniera monca rispetto al CCNL 11.4.2008 (v. infra il perché) la materia della “Sospensione cautelare in caso di procedimento penale”col suo art. 61 e, si badi bene, l’art. 2 comma 8 dello stesso CCNL dispone: “8. Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibilicon le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni deiprecedenti CCNL.”
Ora, poiché il nuovo (in T 01) CCNL al cit. art. 61 si limita a prevedere quanto segue ai commi 1 e 7, senza riportare un comma del tenore del comma 11 dell’art. 5 CCNL 11.4.2008 per il dipendente condannato con applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea da tutti i pubblici uffici ex artt. 28 e 29 c.p., ed esattamente:
- 1. Il dipendente che (((quale indagato)))sia colpito da misura restrittiva della libertà personaleè sospesod'ufficio dal serviziocon privazione della retribuzione per la durata dello stato didetenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
- 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennitàpari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzioneindividuale di anzianità, ove spettanti.
gran parte delle PP.AA.- Servizio/Settore Personale, a fronte della posizione dell’ARAN (v. infra) e stante il pericolo di essere rinviati a giudizio per danno erariale in caso di erogazione di assegno alimentare fuori dai casi consentiti, ha conclusoper :
1) mantenere ferma la non spettanzadell’assegno alimentare, come già dal CCNL 11.4.2008, in caso in caso di interdizione da tutti i pubblici uffici disposta da un Giudice nel corso del procedimento penale (su richiesta del PM) in quanto tecnicamente misura “interdittiva” e non “restrittiva” (il CCNL continua invero a recitare“restrittiva” = impossibilità fisica di lavorare per il concomitante arresto)!!!
2) non procedere più (come avveniva sub CCNL 11.4.2008) all’erogazione dell’assegno nel caso di “ sentenza definitiva di condannapreveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici”. Praticamente si vede nella non riscrittura del comma 11 del previgente CCNL del 2008 la sua disapplicazione tacita per il caso specifico ivi previsto di sospensione dal lavoro.








