CONCORSI PUBBLICI CON RISERVE AGLI INTERNI: UNA NUOVA DECLINAZIONE DEL CONCETTO DI “ IMPARZIALITA’ ” SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE.
trattamento giuridico del personale delle PP.AA.
CONCORSI PUBBLICI CON RISERVE AGLI INTERNI: UNA NUOVA DECLINAZIONE DEL CONCETTO DI “ IMPARZIALITA’ ” SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE.
a cura di Riccardo Lasca
17 Marzo 2021
E’ noto agli addetti ai lavori del trattamento giuridico del personale delle PP.AA. che l’eventuale ‘avanzamento in carriera’, l’acquisizione cioè di un nuovo e superiore inquadramento giuridico (il mutamento dell’ “Area” del D.Lgs. 165/2001), da parte dei dipendenti di ruolo è retto da queste tre regole basilari sul “reclutamento” (perché di esso comunque si tratta!) stabilite dal D.Lgs. 165/2001 quali corollari dell’art. 97 Cost.:
1) 1^ REGOLA BASE SUL ‘RECLUTAMENTO”:
Articolo 35
Reclutamento del personale
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite (((recte: previo espletamento di ))) procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
(…)
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione (1);
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.
2) 2^ REGOLA PER LE ‘VERTICALIZZAZIONI”: DI REGOLA SEMPRE E SOLO NELL’AMBITO DI UN CONCORSO PUBLICO (CON RISERVA AGLI INTERNI)
“Articolo 52
Disciplina delle mansioni
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.
Le progressioni all'interno della stessa area (((PEO)) avvengono secondo principi di selettivita', in funzione delle qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.
Le progressioni fra le aree (((LE VECCHIE VERTICALIZZAZIONI: defunte dall’1.1.2010 grazie alla cd. Riforma Brunetta; MA SEMPRE VERTICALIZZAZIONI SONO E RESTANO))) avvengono (((solo)) tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, (((E COME? Attraverso….))) una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica (((PEO))) e dell'attribuzione dei posti riservati (((VERTICALIZZAZIONI NUOVE))) nei concorsi (((pubblici, con riserva..))) per l'accesso all'area superiore.
La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche (((PEO))) sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonche' degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater.”
3) spesso, in conformità a previsioni regolamentari della singola PA procedente, i Bandi pubblici, lex specialis di queste particolari ‘gare’ pubbliche dette ‘concorsi’, prevedono test preselettivi nel caso in cui i partecipanti iscritti (tutti: sia gli inetrni che gli esterni) superino determinati livelli, per evidenti ragioni logistico-gestionali.
Invero eccezionalmente sino al 2022 ex art 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017, ma è una eccezione che conferma la regola di cui sopra sub nn. 1) e 2):
“15. Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree (((INTERAMENTE))) riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. (((MA))) Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non puo' superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacita' dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attivita' svolta e i risultati conseguiti, nonche' l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.”
[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1-ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8.
[3] Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 2, comma 6, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159.
Questione: ora, nei suddetti concorsi pubblici con riserva agli interni ex D.Lgs. 165/2001, è possibile (legittimo), senza violare il ‘principio’ di imparzialità sopra richiamato dal Legislatore espressamente, di sicura derivazione ex art. 97 Cost., sottrarre i soli partecipanti interni a dette pre-selezioni, che poi, a dirla tutta, nel 99,99% dei casi tutto sono fuorché selezioni basate sulla preparazione giuridica del candidato per le future espletande prove concorsuali (tests logico-matematici, di cultura generale, psicologici, etc.: sic. Addirittura per il numero chiuso a Medicina: doppio sic!); ma gli esterni le devono fare comunque!!!
Ad un qualsiasi addetto ai lavori la prima risposta che verrebbe spontanea è no!
E invece la risposta è sì e viene esattamente da una pronuncia della Corte costituzionale dello scorso anno 2020, forse trascurata dai commentatori, che addirittura ha avallato detta esclusione a fronte di una esclusione disposta nientemeno che da una legge e quindi quale motivo per non prevedere detta esclusione - e praticarla - nei regolamenti interni delle singole PA? Se è legittima la norma di legge a maggior ragione deve esserlo un interno regolamento che lo prevede. Le motivazioni, anche se ex L. 241/1990, non servirebbero ce le offre a chiare note la Corte Costituzionale, basta fare copia/incolla.
Trattasi esattamente della sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 11/06/2020 (pubblicata il 29/07/2020) che in sintesi stabilisce che il fine della procedura selettiva non è solo quello “di selezionare rapidamente in base a un qualsivoglia criterio oggettivo, ma di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che faccia emergere le effettive capacità dei candidati; pertanto, se questo è il fine della preselezione, non può dirsi irragionevole l’esonero per coloro che, attraverso il servizio già prestato, abbiano sufficientemente dimostrato “sul campo” effettive capacità: in altri termini, il riconoscimento dell’esperienza all’interno dell’amministrazione che bandisce il concorso, non collide con il principio di buon andamento, anche perché i beneficiari dell’esonero dovranno comunque, al pari degli altri concorrenti, cimentarsi con le prove concorsuali”.
Per quanti volessero vederci e capirci meglio si riportano di seguito i passaggi motivazionali salienti, con invito a valutare se è il caso di aggiornare i propri regolamenti, prima di pubblicare nuovi Avvisi di reclutamento con riserve agli interni con la clausola delle eventuali pre-selezioni prima delle prove scritte ed orali.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Marta CARTABIA Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "
- Franco MODUGNO "
- Augusto Antonio BARBERA "
- Giulio PROSPERETTI "
- Giovanni AMOROSO...