COSA SI PENSA E SI FA PER RIMANERE A FARE IL SEGRETARIO GENERALE ANCHE SE CAMBIA IL SINDACO CUI COMPETE PER LEGGE LA NOMINA FIDUCIARIA DEL SUO NUOVO SEGRETARIO GENERALE
COSA SI PENSA E SI FA PER RIMANERE A FARE IL SEGRETARIO GENERALE ANCHE SE CAMBIA IL SINDACO CUI COMPETE PER LEGGE LA NOMINA FIDUCIARIA DEL SUO NUOVO SEGRETARIO GENERALE
Esame e studio dell’ordinanza della Cassazione n. 13860/2023.
09 Giugno 2023
00 – IL CONTESTO NORMATIVO E PERSONALE DEL SEGRETARIO GENERALE DOPO LA RIFORMA BASSANINI BIS (L. 127/1997)
A volte accadono fatti che sono o segno dei tempi o delle condizioni lavorative di una persona o...di entrambe le cose assieme. L’ordinanza della Cassazione n. 13860/2023 è uno di questi fatti.
Focalizzando l’indagine sulle persone, viene da pensare alla persona o meglio figura del Segretario Generale, visto il titolo della sezione del sito web in cui questo articolo viene pubblicato.
Chi scrive - laureatosi in Giurisprudenza proprio con Tesi in Diritto Amministrativo su istituto della L. 142/1990) ha da sempre contestato, aborrito, criticato, perché palesemente illegittima per contrarietà - oggettiva: poco opinabile! - all’art. 97 Cost., la cd. Riforma Bassanini bis (v. L. 127/1997)[1] che ha sì conservato la figura del Segretario Generale, che, non dipendente dell’E.L., molti politici dell’epoca - reduci da Tangentopoli - volevano assolutamente soppressa dal Parlamento, almeno per come allora era (longa manus del Ministero degli Interni, controllante - con un sostanziale potere di veto e/o denuncia severa - sul primo cittadino, il Sindaco, sulla Giunta e sul Consiglio !), ma, stando al D.Lgs. 267/2000 Bassanini ha saputo mediare creando una via di mezzo tra un mostro giuridico ed un martire moderno destinato a vivere nella sofferenza quotidiana (perché la gran parte dei Segretari Generali sono preparati e fini giuristi, sanno, sanno bene ...tutto quanto, statene certi: e anche il PM erariale la pensa così!), invero la genialità giuridica del Parlamento italico tra il 1997 ed il 2000 (col D.lgs. 267/2000):
- l’ha privata del potere-dovere di resa del parere di legittimità sulle delibere di Giunta e consiglio;
- però ha stabilito che il SG, benché di nomina strettamente fiduciaria del primo cittadino, il Sindaco (!!! esso deve essere in breve, per forza di cose, stando alla realtà umana, una sorta di suo fedele, fedelissimo…. o quanto meno, meglio, essere molto, ma molto, collaborativo col Governo al potere nell’esaminare la legittimità dei ‘prodotti’ amministrativi somministrati ai cittadini amministrati), nel lavorare presso l’Ente Locale diciamo ‘ospitante’ deve però esattamente al contempo deve per legge
- svolgere “ (...) compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.” !!! Ma non solo, questo uomo di diritto ma di stretta fiducia,
- e deve anche svolgere “(...) ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco”, funzioni che non può rifiutare di fatto, anche se esigono per il loro contemporaneo serio esercizio doti sovrumane (ad es. due o tre interim che durano 5 anni su due tre Servizi su cui prima ci stavano dei Dirigenti in care ed ossa ora beati pensionati: viene da chiedersi: lavoravano oppure oggi si altera la consistenza reale e necessaria della Dotazione Organica?!).
Insomma, una sorta di cane da guardia pro legalità dell’EL. ma con la museruola: invero, con quali poteri e doveri di fatto in concreto a garanzia della legalità dell’azione amministrativa dell’Ente? Nessuno! Vogliamo dire che sono anche “ricattabili”? E sicuramente hanno un rischio molto concreto - e verificatosi: leggere la Gr della Corte dei Conti! - di essere pure co-citati dal PM erariale assieme a Dirigenti, Funzionari e Amministratori per danni erariali anche immensi ! E si sa che una assicurazione dopo il primo “sinistro” grave, scarica l’assicurato e le banche dati assicurative del XXI secolo parlano tra di loro in barba al GDPR 679/2016, pare !
Uno sguardo rapido all’evoluzione normativa non guasta:
L. 142 1990 – testo originario |
L. 142/1990 post L. 127/1997 cd. Bassanini bis |
D.Lgs. 267/2000 al 07.06.0223 |
Art. 51 (vedi ivi comma 1 periodo II) 1. (..) Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente e gli stessi.
Art. 52 co. 3 3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'art. 51,
sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività,
cura l'attuazione dei provvedimenti,
è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni,
provvede ai relativi atti esecutivi
e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.
Art. 53 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto. |
Art. 53 Articolo abrogato dall'articolo 17, comma 86, della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente l'intera legge è stata abrogata dall'articolo 274, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “86. L'art. 52 e il comma 4 dell'art. 53 della legge 8 giugno1990, n.142, sono abrogati.” |
Articolo 97 Ruolo e funzioni. 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 102 e iscritto all'albo di cui all'art. 98. 2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. 4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all'art. 49[2], in relazione alle sue competenze, (((SOLO)) nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente(1); d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4. 5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. |
Dulcis in fundo arriva la L. 190/2012 (nota come Legge Severino) sull’Anticorruzione nelle PPAA italiane che addossa alla figura del Segretario Generale dell’E.L., probabilmente ritenendolo nullafacente o quasi in punto di diritto dopo la Riforma Bassanini bis (ma così non è assolutamente nei fatti!!!), altra croce funzionale di non poco peso; all’art. 1 commi 7 e 8 sta ivi scritto, tra l’altro:
“7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'.
Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.
Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
e
indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.(...)”
“8. (…) L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.”
E molti Sindaci...hanno seguito il consiglio esplicito del Legislatore a mezzo proprio decreto, sobbarcando il SG di tutti tali compiti gravosi assai, quanto meno sotto il profilo temporale e…. considerata la fiduciarietà del suo rapporto di impiego!
Curioso è che il Legislatore abbia pensato bene di suggerire tanto solo sulla / per la figura del Segretario Generale presso gli EE.LL. quando, a ben vedere, ve ne sono di molti altri in giro presso altre indubbie PP.AA. italiane: : ad es. quelli presso le CCIA, presso le Giunte regionali, presso i Consigli regionali, etc. etc. Un giudizio implicito del Legislatore sul ruolo del SG dopo la Riforma Bassanini bis ? Ma tant’è!!!
Si noti, infine, incidentalmente, ai fini della piena comprensione del presente approfondimento che il SG è l’unico lavoratore p-r-e-c-a-r-i-o presso l’Ente Locale che SCADE MA NON SCADE DEL TUTTO CON LA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO CHE L’HA (PRECEDENTEMENTE) NOMINATO, FIDUCIARIAMENTE: IL NEO ELETTO E PROCLAMATO TALE NUOVO SINDACO SE LO RITROVA DENTRO IL PALAZZO PER LEGGE ! Invero ex art. 99 commi...