DDL AC 2511-A: DIVENTARE DIRIGENTI DI RUOLO DI P.A. A MEZZO PROCEDURA DI “SVILUPPO DI CARRIERA”. CHE PROCEDURA E’ E COME SI ARTICOLA
DDL AC 2511-A: DIVENTARE DIRIGENTI DI RUOLO DI P.A. A MEZZO PROCEDURA DI “SVILUPPO DI CARRIERA”. CHE PROCEDURA E’ E COME SI ARTICOLA
04 Febbraio 2026
Sul sito istituzionale della Camera dei Deputati (v. https://mobile.camera.it/progetti-di-legge/pdl-ultimi-approvati ) in data 28.01.2026 appare la seguente news:
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Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (2511) 28 gennaio 2026 - Approvato |
Di che si tratta? Il titolo del ddl 2511-A - passato alla Camera e ora transitato al Senato per quanto di competenza (passerà in 1^ lettura al Senato, cioè senza modifiche?) - è sufficientemente chiaro: si occupa di (A) CARRIERA (quindi anche accesso) del personale DIRIGENZIALE di ruolo delle PP.AA. italiane tutte, ma anche di PERFORMANCE del personale tutto (Dirigenti e non dirigenti*: *truppa, come benevolmente la chiamo io!) .
Quanto alle novità sub lett. A), tattate dal CAPO II del ddl in esame, è evidente che vengono ad essere modificati gli artt. 28 e 28-bis del TUPI (D.Lgs. 165/2001, che di tale materia si occupano) anche se all’art. 14 comma 1 lett. b) del ddl in commento non manca una bella modifica ab externo del D.Lgs. 267/2000 (TUAL) esattamente intra art. 19 del TUPI che verrebbe così a recitare al comma 2 in chiusura solo per gli EE.LL.:
« Per gli enti locali, gli incarichi dirigenziali a termine di cui all’articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno comunque una durata non superiore a quella del mandato del sindaco in carica alla data del conferimento ».
Complimenti per il chiarimento (dopo anni di sentenze e quindi di contenziosi in merito…era ora scossa !!!): ma senza parole sulle modalità normative: integrazione ab externo del TUAL-Dlgs. 267/2000.
Quanto alle novità sub lett. B) come recita il CAPO II del ddl in esame trattasi di “MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE”: insomma di un bel restyling del D.Lgs. BRUNETTA sulla PERFORMANCE.
E’ chiaro che il contenuto del ddl merita specifici distinti focus in altrettanti articoli ‘dedicati’: questa volta (il mio primo intervento su detto ddl) è la volta dell’esame delle modifiche apportande all’art. 28 del D.Lgs. 165/2001 che verrebbe ad avere, ove la normazione passasse in G.Uff.le come oggi appare, come segue (v. infra colonne II e III scritte in carattere verde).
A 48h post detta news sul web specialistico impazzano titoli più o meno simili del tipo ‘ACCESSO ALLA DIRIGENZA SENZA CONCORSO PUBBLICO”. Ovviamente tali titoli focalizzano l’attenzione alla nuova (ed un po’ farragginosa) modalità detta dal legislatore “sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio presso l’amministrazione che bandisce la procedura” di cui al futuro nuovo comma 1-ter lett. c) dell’art. 28 TUPI utilizzabile da ogni PA limitatamente al “30 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate”.
Ora chi scrive rileva come già sulla basa dell’art. 28 comma 1 del TUPI vigente è possibile ricoprire “(…), una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative (…)”.
Certamente un “concorso pubblico” è sicuramente aperto a tutti (gli aspiranti) indistintamente (cd. ACCESSO DALL’ESTERNO) ed ha delle prove con tanto di punteggi, graduatoria finale e ‘vincitori’.
Consultando una qualunque IA sul vigente art. 28 TUPI si hanno queste condivisibili osservazioni:
1. Contenuto della norma
L’art. 28, comma 1‑ter, D.Lgs. 165/2001 stabilisce che:
· fatto salvo il 50% dei posti destinati al corso‑concorso SNA,
· una quota non superiore al 30% dei posti residui può essere riservata ai dipendenti interni a tempo indeterminato con almeno cinque anni di servizio nell’area apicale. [brocardi.it]
Si tratta dunque di una riserva parziale all’interno di un concorso pubblico, non di una procedura interamente riservata.
2. Parametri costituzionali rilevanti
Le riserve di posti nella Pubblica Amministrazione vanno valutate alla luce di:
· Art. 3 Cost. – principio di uguaglianza;
· Art. 51 Cost. – accesso ai pubblici uffici “in condizioni di eguaglianza” mediante concorso;
· Art. 97 Cost. – buon andamento e imparzialità, da cui deriva il principio del concorso pubblico come regola generale.
Negli anni la Corte costituzionale ha affermato principi chiave in materia:
1. Ammissibilità delle riserve solo se ragionevoli e proporzionate, senza sacrificare eccessivamente l’accesso dall’esterno.
2. Le riserve sono legittime se collegate a un interesse pubblico riconoscibile, ad esempio la valorizzazione delle professionalità interne.
3. Non è ammissibile che la riserva snaturi il concorso pubblico o riduca drasticamente le possibilità di accesso degli esterni.
(Principi consolidati, richiamati da dottrina e giurisprudenza amministrativa citate, ad es. TAR e commenti tecnici del settore pubblico).
3. La riserva del 30% per gli interni è costituzionalmente legittima?
✔ Argomenti a favore della legittimità
1. La riserva è limitata (massimo 30%) e non elimina il concorso
La Corte ha sempre ritenuto legittime quote moderate che non impediscono l’accesso dall’esterno.
Qui la riserva opera solo sui posti residui, dopo aver destinato il 50% al corso‑concorso SNA aperto anche agli esterni. [brocardi.it]
2. Tutela dell'interesse pubblico alla valorizzazione dell’esperienza interna
La giurisprudenza riconosce che l’esperienza maturata nella PA può costituire un obiettivo pubblico legittimo, purché non esclusivo.
La norma punta a valorizzare competenze professionali già formate e valutabili sulla base del servizio svolto.
3. La selezione per gli interni è comunque comparativa e distinta
La norma prevede prove e criteri oggettivi, organizzati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
Non si tratta di stabilizzazione automatica né promozione interna automatica, ma di una procedura concorsuale.
Ma la procedura suddetta oggi ancora in vigore (“procedure comparative”) dell’art. 28 co. 1-ter TUPI come quella futura (“sviluppo di carriera”) ex art. 28 co. 1-ter lett. c) TUPI , pur essendo accessibili da una platea ristretta di candidati (dipendenti della sola PA che bandisce: si chiama VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ INTERNE con evidente deroga alla regola ex art. 97 COST dell’ ACCESSO DALL’ESTERNO), hanno pur sempre momenti valutativo-comparativi (BEN TRE !!!), prove scritte ed orali, che assai difficilmente possono concludersi senza una ‘GRADUATORIA’ finale e quindi nella sostanza veri e propri ‘CONCORSI’ ma di tipo riservato: tanto per essere chiari le eventuali controversie sugli stessi sono di competenza del TAR e non dell’AGO. Invero, In base alla giurisprudenza costante delle Sezioni Unite della Cassazione (che costituisce principio generale):
Tutte le controversie in materia concorsuale, indipendentemente dal fatto che il concorso sia aperto, parzialmente riservato o totalmente riservato ai dipendenti, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo (TAR).
Questo perché ciò che conta è la natura pubblicistica della procedura selettiva e la presenza di valutazioni comparative.
Le controversie che vanno al giudice ordinario sono solo quelle relative a progressioni “interne” non concorsuali, cioè meri avanzamenti di carriera privi di reale comparazione con terzi.
Le fonti settoriali confermano che l’art. 28, c. 1‑ter del TUPI prevede una procedura concorsuale vera e propria, non una progressione interna. Quanto alla Giurisprudenza:
Ø Cassazione SS.UU. n. 18653/2024: quando la procedura selettiva presenta un bando, una valutazione comparativa e una graduatoria finale, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, anche se la selezione è con riserva o riguarda incarichi a tempo determinato.
Ø TAR Latina (Lazio), sez. I, 12 marzo 2021, n. 149: nelle controversie relative ai concorsi interni (anche riservati), la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando la procedura comporti una progressione verticale, cioè una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
E allora dove sta la scandalosa novità sul punto – rispetto al tetso dell’art. 28 co. 1 ter TUPI - nel ddl 2511-A Camera dei Deputati?[1]
Trattasi, nello specifico, di modifiche apportate dal CAPO II art. 12 del ddl che rispettivamente recitano: “CAPO II MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” – “Art. 12. (Modifiche in materia di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia)”. Ne riporto il TESTO DI RISULTA qualora il ddl 2511 dovesse passare al Senato esattamente così come è scritto ora (senza modifiche), in caratteri verdi il testo finale leggibile tra la colonna II e III (assieme):
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Testo art. 28 D.Lgs. 165/2001 (ora): in verde le parti che sopravvivono al ddl 2511-A Camera
Rubrica: Articolo 28 - Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia |
Modd. al testo art. 28 in futuro D.Lgs. 165/2001 (ad oggi) ex art. 12 ddl 2511-A Camera
1. All’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Comma 1 |
1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter .
1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
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a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« , e mediante sviluppo di carriera. » (((v. sotto comma 1 ter lett. c e 1 quinquies))))
b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: « 1-ter. L’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene: a) per il 50 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (((SNA))); b) per il 20 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, per concorso pubblico indetto dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) o dalle singole amministrazioni, rivolto ai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla dirigenza; c) per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, mediante sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio presso l’amministrazione che bandisce la procedura e appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui al presente comma, che abbia maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell’area dei funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell’area del personale di elevata qualificazione, fermo restando il possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla dirigenza .»
c) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: « 1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter non si applicano agli enti di cui all’articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 1-quinquies. Le procedure di sviluppo di carriera destinate al personale di cui al comma 1-ter, lettera c), sono bandite e svolte dalle singole amministrazioni nel rispetto dei princìpi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e si articolano: |
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a) in una prima fase selettiva e comparativa (((interna))), finalizzata a individuare, sui posti disponibili, i soggetti ai quali conferire un incarico dirigenziale non generale temporaneo. Tale (((prima))) selezione è basata: (((PRIMA VALUTAZIONE))) dei titoli posseduti, della performance individuale, delle capacità organizzative e delle attitudini (((manageriali?))) evidenziate nei cinque anni precedenti, per il personale dell’area dei funzionari, o nei due anni precedenti, per quello dell’area del personale di elevata qualificazione, secondo le modalità di cui al comma 1-sexies; 2) sullo svolgimento di una prova scritta e orale; b) in una seconda fase di osservazione e valutazione dello svolgimento dell’incarico temporaneo per un periodo di almeno quattro anni (((nb sotto al comma 1-septie: Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1-quinquies non possono avere durata superiore a tre anni e sono rinnovabili una sola volta))), nel corso dei quali il dirigente incaricato è valutato (((MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE seconda – terza – quarta – quinta : SUL LAVORO SVOLTO COME DIRIGENTE PRECARIO ))) in ordine ai risultati conseguiti, sotto i profili della performance sia individuale sia organizzativa, al raggiungimento degli obiettivi, anche assegnati ai dipendenti dell’ufficio presso cui ha svolto l’incarico temporaneo, e alle capacità manageriali possedute. 1 sexies - La (((prima))) selezione per il conferimento temporaneo degli incarichi di cui al comma 1-quinquies, lettera a), è affidata ad una commissione indipendente composta da sette componenti, di cui quattro dirigenti di livello generale appartenenti ai ruoli o in servizio presso l’amministrazione che ha indetto la procedura o personale di livello dirigenziale in servizio presso la stessa amministrazione, anche se appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi, o, in mancanza, di altra amministrazione, e due professionisti qualificati nella valutazione e selezione del personale (assessor)* [*????], provenienti da un’amministrazione diversa da quella procedente o dal settore privato, e presieduta da un dirigente generale di ruolo proveniente da un’altra amministrazione ovvero da personale di livello dirigenziale appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente di livello non generale della stessa amministrazione che ha bandito la procedura. Non possono in ogni caso fare parte della commissione dirigenti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. Restano fermi i casi di incompatibilità previsti per la partecipazione alle commissioni di concorso. I componenti della commissione sono estratti a sorte attraverso il Portale unico del reclutamento, di cui all’articolo 35-ter, e non possono far parte della commissione per due volte consecutive. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato, con funzioni di relatore, e un componente dell’organismo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto. (((MODALITA’ DELLA PRIMA VALUTAZIONE SELETTIVA))) Ai fini della valutazione (((selettiva))) di cui al comma 1-quinquies, lettera a) (((n. 1) esatto: al n. 2) ci sono 2 prove: scritto e orale: vedi infra loro rilevanza!!!))), la commissione tiene conto (((dell’esito))) di un colloquio di esclusivo carattere esperienziale-attitudinale e motivazionale, (((tiene conto))) della valutazione di performance conseguita dal candidato nei cinque anni precedenti o nei due anni di servizio nell’area del personale di elevata qualificazione, della complessità degli obiettivi assegnati e di quelli conseguiti, (((tiene conto))) di una relazione dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di carattere comportamentale concernenti le capacità di leadership e le attitudini manageriali del singolo candidato, nonché (((tiene conto))) dei risultati della prova di cui al comma 1-quinquies, lettera a), numero 2). (((= esito prova scritta e prova orale: ma NB l’esito di tali prove riguarda in primis la PRIMA VALUTAZIONE SELETTIVA !!! ))) Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 1-septies. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1-quinquies non possono avere durata superiore a tre anni e sono rinnovabili una sola volta, previa la necessaria valutazione favorevole della commissione di cui al comma 1-sexies sull’attività svolta nell’espletamento dell’incarico.(((=VALUTAZIONE: su ciascuno anno…dei tre anni + 4° anno: avviene annualmente nei primi tre anni di incarico come dirigente precario, prima del rinnovo con cui il precario arriva alla soglia almeno di 4 anni – o oltre: es. 5, 6 max - di cui al comma 1-quinquies lett. b) “seconda fase di osservazione e valutazione dello svolgimento dell’incarico temporaneo per un periodo di almeno quattro anni” !!!))) 1-octies. L’inserimento nei ruoli della dirigenza di seconda fascia consegue all’esito favorevole dell’osservazione e (((della))) valutazione (((TERZA))) dell’incarico dirigenziale temporaneo conferito e rinnovato con la procedura di cui ai commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies ed esercitato per un periodo di almeno quattro anni con valutazione (((è la TERZA))) finale positiva dell’attività svolta in relazione
(((MODALITA’ DELLA SESTA VALUTAZIONE, QUELLA “FINALE”: SUL LAVORO SVOLTO COME DIRIGENTE PRECARIO NEL COMPLESSO))) al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla dimostrazione di adeguate attitudini e capacità manageriali. La predetta valutazione finale della procedura di sviluppo di carriera è affidata a una nuova commissione composta e nominata secondo la procedura di cui al comma 1-sexies. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In caso di mancato rinnovo dell’incarico di cui al primo periodo (((max tre anni, evidentemente per esisto negativo della SECONDA VALUTAZIONE))) o di esito negativo della valutazione finale,(((trattasi della QUINTA VALUTAZIONE: quella finalissima al più presto dopo 4 anni = 3+1: ergo dopo ))) la posizione dirigenziale viene resa disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi dei commi 1-quinquies e 1-sexies. 1-novies. Le regioni e gli enti locali possono avvalersi delle procedure di cui ai commi da 1-ter a 1-octies, individuando i livelli dirigenziali ivi indicati secondo i rispettivi ordinamenti. Resta fermo che il dirigente sovraordinato al candidato, di cui al comma 1-sexies, deve essere individuato nel superiore gerarchico-funzionale del medesimo candidato » |
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comma 2 |
già abrogato |







