DIPENDENTE PUBBLICO & LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE
: LA CASSAZIONE LAVORO FINALMENTE FA IL PUNTO SULL’ADESIONE ALLA MASSONERIA ALLA LUCE DELL’ART...
DIPENDENTE PUBBLICO & LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE
a cura di Riccardo Lasca
09 Settembre 2026
Dal 1° Settembre 2026 le PP.AA. italiane devono adeguarsi sul piano gestionale!
A 13 anni dalla scrittura dell’art. 5 del DPR 62/2013 finalmente la Cassazione lavoro fa il punto sul rapporto dipendente pubblico/adesione alla Massoneria.
Andiamo con ordine, come sempre, partendo dalla base line giuridica di partenza e vediamo poi perché l’ordinanza Cass. Lav. n. 24875 del 2026, pubblicata il 31 agosto 2026 impone a tutte le PP.AA. italiane urgenti misure di adeguamento, diciamo conseguenziali al contenuto e aspetto motivazionale dell’ordinanza predetta.
Il quadro normativo generale è abbastanza chiaro: il dipendente pubblico – cittadino italiano come gli altri - gode della piena libertà di associazione garantita dall'art. 18 Cost., ma tale libertà incontra limiti ulteriori rispetto al cittadino comune quando l'appartenenza associativa può interferire con imparzialità, buon andamento e prevenzione dei conflitti di interesse nella funzione pubblica.
Eccone il testo vigente:
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (((es. associazione ex art 416 o 416bis commi 1 e 8 cp.[1]))).
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”.
Il principio costituzionale
L'art. 18 Cost. quindi riconosce il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini non vietati dalla legge penale; vieta però espressamente le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Da ciò deriva che:
- Ø l'adesione ad associazioni, fondazioni, movimenti culturali, gruppi professionali, associazioni massoniche non segrete (tut’al più: RISERVATE = legittime), enti religiosi, sportivi o ricreativi è, in linea di principio, lecita;
- Ø lo Stato non può imporre un controllo generalizzato sulle scelte associative del cittadino;
- Ø il pubblico dipendente conserva integralmente tale libertà, salvo esigenze collegate alla funzione esercitata, secondo quanto dispone dal 2013 l’art. 5 del DPR 62/2013.
La stessa Costituzione contempla la libertà associativa in relazione ai sindacati (v. art. 39 Cost.) ed ai partiti politici (v. art. 49 Cost.).
Oggetto di divieto sono le associazioni vietate dalla legge penale (ad esempio l'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., le associazioni segrete e le associazioni a carattere militare che perseguano anche indirettamente scopi politici.
Le associazioni segrete sono proibite dal suddetto art. 18 Cost. in quanto in un regime democratico in cui è libero associarsi, è chiaro che le organizzazioni segrete perseguano scopi illeciti. In particolare, a questa disposizione si fece riferimento quando, negli anni '80, emerse la questione della loggia massonica c.d. P2, organizzazione segreta (a differenza delle massonerie ufficiali, delle quali sono noti il nome degli aderenti, gli scopi ecc.) volta a deviare il corretto esercizio delle funzioni pubbliche e, pertanto, costituzionalmente illegittima.
Non a caso la legge Anselmi (L. n. 17/1982) dispone quanto segue per quanto qui di interesse anche specificatamente per i dipendenti pubblici:
(art.1) Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.
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(art. 2) Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'art 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.(((RILEVANZA PENALE) |
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Chiunque (((meramente))) partecipa ad un'associazione segreta è punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare è del tribunale.
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(((PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SPECIALISSIMO!!!)))
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(art. 4) I dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1, possono essere sospesi dal servizio, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità del dipendente stesso. |
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Le amministrazioni competenti devono inviare immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori sono svolti da chi esercita le funzioni di capo del personale nell'amministrazione di appartenenza. |
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Conclusi gli accertamenti, gli atti sono trasmessi ad una commissione nominata, ogni tre anni[2], con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta: |
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da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, designato dal presidente del Consiglio di Stato; |
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da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione, designato dal primo presidente della Corte di cassazione; |
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da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti; |
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da un magistrato militare, designato dal Ministro della difesa; |
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da due dirigenti generali, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; |
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da un professore ordinario di materie giuridiche nelle università, designato dal Ministro della pubblica istruzione. |
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La commissione decide, con provvedimento motivato, il proscioglimento ovvero la sanzione (((disciplinare))) da irrogare. Essa ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si avvale dei suoi uffici. |
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Per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia nel corso degli accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di rispettiva appartenenza degli inquisiti. |
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Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma non si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e militari. Restano ferme, nei confronti degli stessi, le vigenti norme in materia di competenze e procedure disciplinari. |
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Ai dipendenti pubblici, civili e militari, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete, sono irrogate le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. (((oltre alla reclusione [= sanzione penale] di cui all’art. 2))) |
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Le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione segreta, nonché alla posizione del medesimo ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. |
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La sospensione dal servizio, disposta ai sensi del primo comma, cessa di avere efficacia qualora, entro il termine di centottanta giorni dal relativo provvedimento, non sia stata esercitata l'azione penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare. |
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Le disposizioni di cui al primo, ottavo e nono comma si applicano, altresì, ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica ed ai dipendenti di enti e società concessionari di pubblici servizi, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete. Per lo svolgimento del procedimento disciplinare e per le relative sanzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro. |
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I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, compresi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, degli enti e delle società concessionari di pubblici servizi, nonché delle società per azioni di interesse nazionale, dei quali risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1, possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina. La revoca disposta ai sensi del presente comma si considera determinata da giusta causa. |
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Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli amministratori ed ai sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile. |
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Per i dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati nei commi decimo, undicesimo e dodicesimo, la cui nomina, proposta o designazione spetti ad organi regionali, nonché per i componenti degli organi di controllo o di amministrazione di società che, in forza di provvedimenti regionali, siano concessionari di pubblici servizi, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi nel presente articolo. |
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NB su ultimo comma art. 4: LEGGI REGIONALI in materia
Storicamente alcune Regioni hanno invece adottato norme proprie per imporre obblighi dichiarativi a:
- consiglieri regionali;
- assessori;
- componenti di organi regionali;
sull'eventuale appartenenza ad associazioni, logge massoniche o organismi similari.
Le più note sono state:
- Toscana (L.R. 18/2017);
- Emilia-Romagna (L.R. 1/2018).
Entrambe sono state però oggetto di impugnazione governativa e la Corte costituzionale, con sentenza n. 195 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità di parti rilevanti di tali discipline, ritenendo che incidessero sulla libertà di associazione e su materie riservate alla competenza statale. Dal punto di vista costituzionale, dunque, la tendenza più recente è stata quella di limitare gli interventi regionali autonomi in materia. Ad analoga sentenza si sarebbe arrivati nel caso in cui detta normazione regionale avesse riguardato i dipendenti pubblici regionali, ovviamente !






