DIRIGENTI DELLE PP.AA.: DAL 7.7.2019 SICURO OBBLIGO DI RILEVARE LA PRESENZA AL LAVORO CON SISTEMI BIOMETRICI/VIDEOSORVEGLIANZA, MA NON HANNO DEBITO ORARIO GIORNALIERO, SETTIMANALE, MENSILE, ANNUALE.
DIRIGENTI DELLE PP.AA.: DAL 7.7.2019 SICURO OBBLIGO DI RILEVARE LA PRESENZA AL LAVORO CON SISTEMI BIOMETRICI/VIDEOSORVEGLIANZA, MA NON HANNO DEBITO ORARIO GIORNALIERO, SETTIMANALE, MENSILE, ANNUALE.
05 Luglio 2019
Dopo la L. 56/2019 (Gazzetta Ufficiale: 22/06/2019, n. 145), esattamente dal 15° giorno successivo al 22.6.2019 e quindi dal 07.07.2019 anche se è domenica, è finalmente stabilito/chiarito dalla legge italiana relativa all'ordinamento civile dei pubblici dipendenti che:
- i Dirigenti non hanno un debito orario giornaliero, settimanale, mensile o annuo di lavoro;
- i Dirigenti quando sono al lavoro devono – per dirlo con la locuzione della L. 724/1994 art. 22 co. 3 - assoggettarsi a “....forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.” in quanto dipendenti come tutti gli altri, a prescindere dal lavoro che svolgono.
Finalmente: chi scrive attendeva questa norma dalla L. 724/1994 (L. FIN. 1995) il cui art. 22 sul punto taceva, creando non poche perplessità!
Oggi la legge dice:
> Legge “Concretezza” n. 56/2019 art. 2 (Misure per il contrasto all'assenteismo) comma 2:
“2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto nonche' a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Per le finalita' di cui al presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identita' e di videosorveglianza di cui al comma 1[1].”.
Articolo 6
Disposizioni finali e clausola di salvaguardia
“2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.”
A rigore chi scrive ritiene che la suddetta novità legislativa integri ab externo in modo sostanziale il D.Lgs. 165/2001 con conseguente applicabilità in materia dell'intero art. 2 del D.Lgs. 165/2001: staremo a vedere cosa partorirà l'imminente (???) CCNL della Dirigenza Locale!
La norma contrattuale vigente dispone:
> CCNL Dir. Regioni-AA.LL.: “Orario di lavoro - art. 16 CCNL 10.4.1996: 1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.”
Anche l'ARAN si era pronunciata in materia, ma erroneamente:
ARAN - AII4_Orientamenti_Applicativi
“(((QUESITO))) Può il dirigente essere assoggettato a forme di rilevazione, anche se non contabilizzata, dell’orario di lavoro?
(((RISPOSTA))) La materia è disciplinata dall’art. 22 della L. 724/94 e dall’art. 16 del CCNL del 10.4.1996. Il nuovo sistema è basato sulla autoresponsabilizzazione del dirigente ma all’amministrazione è comunque riconosciuta