DOPO L’ANNULLAMENTO DI CUI CUI ALLA SENTENZA Tar Lazio, Roma, Sezione IV-ter, con sentenza 3 novembre 2023, n. 16305
DOPO L’ANNULLAMENTO DI CUI CUI ALLA SENTENZA Tar Lazio, Roma, Sezione IV-ter, con sentenza 3 novembre 2023, n. 16305
QUALI FASCE DI REPERIBILITA’ ESISTONO IN CASO DI MALATTIA DEI PUBBLICI DIPENDENTI?
15 Novembre 2023
Post sentenza Tar Lazio, Roma, Sezione IV-ter, con sentenza 3 novembre 2023, n. 16305, nei giorni a seguire sui siti specializzati in gestione del Pubblico Impiego sono stati spesi fiumi di inchiostro a mera descrizione della portata, in sé e per sé, di detta sentenza per i dipendenti pubblici, privatizzati e non[1], ma nessun Autore, incluso l’ente istituzionale Inps ha affontato la successiva questione gestionale seguente: nelle more della nuova disciplina regolamentare delle fasce di reperibilità a mezzo DM, il pubblico dipendente ammalato a che fasce di reperibiliutà è soggetto? A nessuna ?
Al seguente link https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/dossier/visite-fiscali-e-malattia.html non a caso l’Inps ricordava nel settembre del 2017 - asetticamente: ovvio !!! - a tutti essi dipendenti ‘pubblici’ latu sensu:
Le fasce di reperibilità per le visite fiscali Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati, l’Istituto effettua visite mediche sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. Anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale. Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico. I lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19. Quelli pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18. |
Orbene, sulla base del principio “IUXTA PETITA” o “PRINCIPIO DISPOSITIVO” che sino a prova di diritto pretorio contraria sembra valere anche per il processo amministrativo[2], checché ne dica il sito https://www.brocardi.it/I/iuxta-petita.html[3], questo è quanto richiesto dalla onorevole ricorrente sigla sindacle UILFpl e questa è la pronuncia del TAR LAZIO cit. su tale richiesta, da leggersi ed intendersi considerando detto PRINCIPIO DISPOSITIVO:
(RICHIESTA)
(…) ricorso numero di registro generale 2760 del 2018, proposto da UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria, (….);
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
- del Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, conosciuto il 29 dicembre 2017 a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 392, concernente il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dell’art. 3, laddove il decreto individua le fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.A. e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, per il quale le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.”;
(DISPOSITIVO DELLA SENTENZA)
“ P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto; (((= ANNULLA L’ART. 3 SOLO DEL DM 2076/2017 a firma del Ministro Madia)))
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 (…)”, ma pubblicata il 3.11.2023 !
Si omette[4] la descrizione delle motivazioni tanto sono ovvie quanto imbarazzanti, almeno spero per i giuristi del Governo: eppure dipendenti pubblici in primis soggetti alla legge e alla Costituzione ! Vedremo cosa dira ‘in adeguamento’ CON LE REGOLE VIGENTI PER I LAVORATORI DEI SETTORI PRIVATI il nuovo attesissimo decreto ministeriale sul punto. Ll’art. 55septies del D.Lgs. 165/2001 al comma 5, voluto dallo stesso Ministro Madia, imponeva invero e-s-a-t-t-a-m-e-n-t-e una ARMONIZZAZIONE E NON UNA DISCRIMINAZIONE VESSATORIA: “5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita' per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.” ).
Dopo poco più di 6 anni di vessazioni, cade il DM 206/2017? Tutto? Non proprio!
Per ora si sa che il solo art. 3 del DM 206/2017, esattamente il suo comma 1 (solo!), non esiste più: “Articolo 3 - Fasce orarie di reperibilita'. 1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.”
Si sa anche che l’art. 10, ancora in vigore, del DM 206/2017 recitava e recita ancora: “Art. 10 - 1. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, e' abrogato.” e tale decreto recava solo due articoli e più esattamente, per quanto qui interessa il suo...