GLI ATTI DI GESTIONE PREGIUDIZIEVOLI PER IL DIPENDENTE WHISTLEBLOWER DEVONO ESSERE BLINDATI
SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA’, PENA SANZIONI ASSAI SALATE PERCHE’ RITENUTI MISURE...
GLI ATTI DI GESTIONE PREGIUDIZIEVOLI PER IL DIPENDENTE WHISTLEBLOWER DEVONO ESSERE BLINDATI
Esame delibere sanzionatorie ANAC nn. 426/2024 e 348/2026
07 Ottobre 2026
ANAC Newsletter n. 17 del 30 settembre 2026 - Focus Atti Anac Raccolta di approfondimenti su alcuni degli ultimi atti Anac pubblicati segnala in data 24.09.2026 una interessante doppia azione sanzionatoria dell’ANAC (v. https://www.anticorruzione.it/-/news.24.09.2026.sanzione-whistleblowing):“Ritorsioni verso il dipendente comunale, sanzione di 10.000 euro al Segretario Generale”.
Le due delibere ANAC sopra indicate nel sottotitolo, cui l’ARAN si riferisce con detta segnalazione dello scorso settembre, rappresentano, assieme, invero un utile spaccato del diritto vivente presso l’ANAC in materia di MISURE RITORSIVE verso il dipendente whistleblower. Le stesse offrono ad amministratori locali (a partire dal Sindaco, sanzionato anche lui!) e ai Segretari Generali di EE.LL. indirettamente utili suggerimenti organizzatori….per chi vuole capire, ovviamente !
Secondo l’abrogato (dal D.Lgs. 24/2023) art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 le cd. “misure ritorsive” erano così elencate dal comma 1 “ 1. (…) non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.”. Come si vede c’è anche la “sanzione” ovviamente disciplinare!
Secondo l’ora vigente art. 17 comma 4 del D.Lgs. 24/2023 dette misure ritorsive sono esplose in un elenco ben più dettagliato, ma evidetemente non esaustivo stante l’uso dell’aggettivo indefinito “talune” che precede il nome “fattispecie” sia per il rinvio alla lettera “m” dell’art. 2 co. 1 del medesimo D.Lgs. 24/2023):
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“4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m)[1], costituiscono ritorsioni: |
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a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; |
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b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; |
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c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; |
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d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; |
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e) le note di merito negative o le referenze negative; |
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f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; |
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g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; |
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h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; |
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i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; |
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l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; |
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m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; |
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n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; |
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o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; |
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p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; |
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q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
La vicenda trattata dalle due dliberazioni ANAC sopra elencate, benchè gestita con l’art. 54bis del TUPI e correlati atti ANAC attuativi dell’epoca, concernerebbe (oggi) esattamente le ipotesi di cui alle lettere c) ed f) secondo l’attuale disciplina dettata dall’art. 17 co. 4 del D.Lgs. 24/2023. Ma veniamo alla vicenda e al diritto in essa applicato. |
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Fatto o meglio ‘FATTI’:
E’ accaduto che in un E.L. un dipendente nel 2023, titolare - all’epoca - della posizione di EQ ex PO ‘Area II - Finanziaria’, sotto la vigenza dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e delle correlate delibere attuative ANAC[2], effettua dal 28 febbraio al 2 marzo del 2023 ben tre segnalazioni interne - al RPCT della sua PA datoriale - esattamente su presunte illegittimità inerenti a due procedure di affidamento gestite da colleghi parimenti titolari di incarichi di EQ ex PO.
Non solo il dipendente-whistleblower dopo aver fatto la segnalazione “non riceveva alcuna comunicazione in merito alle doverose attività di verifica e analisi svolte dal RPCT” ma addirittura:
a) perdeva, ad opera del Sindaco, la titolarità della PO dell’Area II - Finanziaria (invero come leggesi in atti “In data 31.03.2023, il Sindaco, con Decreto n. 2600, procedeva a nominare i responsabili delle posizioni organizzative, assegnando alla dott.ssa omissis l’Area amministrativa oltre, ad interim, quella finanziaria, fino ad allora ricoperta dal
[dipendente], e attribuendo alla omissis la responsabilità dell’Area Urbanistica e quella dell’Area Lavori Pubblici, anche
quest’ultima ad interim.
Con riferimento all’assegnazione ad interim dell’Area finanziaria, il dipendente ne rilevava l’illegittimità “in quanto, ai sensi dell’art. 16, comma 9, del CCNL Enti Locali vigente la nomina ad interim è consentita solo in “… caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico…”, nomina ad interim che sarebbe stata attuabile solo per il periodo 01.04.2023 – 12.05.2023 durante il quale il [segnalante] era in malattia. Infatti, il dipendente osservava che “il CCNL Enti Locali vigente vincola il Sindaco necessariamente ad assegnare gli incarichi di posizioni organizzativa ai dipendenti in posizione apicale nell’Area di riferimento, Area Finanziaria che al 12/05/2023 (data di rientro in servizio) vedeva il sottoscritto quale unico apicale. Il Sindaco in sostanza avrebbe dovuto revocare l’incarico ad interim ed assegnarlo al sottoscritto”.
In definitiva, alle due dipendenti oggetto delle precedenti segnalazioni venivano conferiti gli incarichi di responsabilità, mentre il [segnalante] veniva privato della posizione di Responsabilità dell’Area II- Finanziaria, assegnata, come detto, ad interim alla dipendente omissis per la durata di un anno.];
b) ma subiva - a stretto giro di tempo: strana concomitanza! - ben due procedimenti disciplinari attivati dallo stesso Rpct ricevitore di dette segnalazioni/SG dell’E.L. ed esattamente come scrive l’ANAC:
- “In data 11.03.2023, il Segretario Generale del Comune, dott.ssa omissis, avviava un (((primo))) procedimento disciplinare nei confronti del [dipendente] concluso con la sanzione della multa pari a un’ora di retribuzione, irrogata in data 4.08.2023. In particolare, la dott.ssa omissis sanzionava disciplinarmente il [dipendente] per aver utilizzato frasi ingiuriose e irriguardose nei confronti della collega omissis (((la cui persona era implicata negli illeciti denunciati quale whistleblower))) nella segnalazione di presunti illeciti del 2 marzo inviata anche ai diversi rappresentanti dell’Amministrazione (la Giunta e il Sindaco).
- “In data 19.05.2023, il Segretario Generale avviava un secondo procedimento disciplinare nei confronti del [dipendente],concluso con la sanzione disciplinare della multa pari a tre ore di retribuzione, datata 14 settembre 2023.
In particolare, il lavoratore veniva disciplinarmente sanzionato per non aver comunicato il periodo di malattia all’Ufficio di appartenenza, al Responsabile delle risorse umane e, in generale, all’amministrazione, pur avendo inoltrato i certificati medici. Sul punto, il dipendente censurava la palese pretestuosità e infondatezza della sanzione giacché il periodo di malattia risultava attestato da 12 certificati comunicati ai soggetti competenti e nei termini di legge. Avverso la sanzione, il dott. omissis proponeva ricorso innanzi al Tribunale di omissis, sezione Lavoro.”
DECISIONI DELL’ANAC:
A fronte di tali due curiose evenienze gestionali denunciate dall’interessato-whistleblower all’ANAC (l’art. 54bis del Tupi recitava al comma 1: “L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.”), accadeva che:
- al Sindaco l’ANAC, applicando il comma 6 periodo I dell’art. 54bis[3] infliggeva, con deliberazione n. 426/2024, irroga “tenuto conto della concreta gravità del fatto illecito, globalmente desunto dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, al Sindaco, dott. omissis, in qualità di firmatario del decreto n. 2600 del 31.03.2023, la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 5.000,00 (cinquemila), ai sensi dell’art. 54- bis co. 6, primo periodo d.lgs. 165/2001 “ avendo accertato quanto segue scritto sempre in deliberazione n. 426/2024:
…e quindi:
“Ne...







