I RISULTATI DEL NECESSARIO MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI SONO ANCHE DA PUBBLICARSI SUL SITO WEB DELLA PA?
I RISULTATI DEL NECESSARIO MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI SONO ANCHE DA PUBBLICARSI SUL SITO WEB DELLA PA?
19 Gennaio 2026
La risposta esatta in punto di diritto da dare a qualunque stakeholder che dovesse denunciare ex art 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 (detta ‘istanza di accesso civico’: in realtà è una mera denuncia di assenza di dato su Amministrazione Trasparente) l’assenza di tale dato (“I risultati del monitoraggio…”) è ‘SI’ e riguarda TUTTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DI UNA DATA PA.
Tale risposta positiva sicuramente sorprenderà non poco massimamente i publishers (gli addetti alla pubblicazione dei dati) e a monte di essi anche più d’un RPCT di PA e probabilmente molti membri di OIV/NDV, monocratici o collegiali, di molte PA italiane: ciò, almeno, stando a quanto vedo NON PUBBLICATO TALE DATO SU MOLTE pagine di PA dedicate ad Amministrazione Trasparente e ciò post D.Lgs. 97/2016.
Per comprendere perché la risposta è ‘SI’ mi si deve seguire nel prosieguo di questo breve studio di diritto ove ripercorro in materia tutte le evoluzioni ed involuzioni normative, tipiche del legiferare ‘sgangherato’ di questo Stato, tale ormai da più di 30 anni ! Occorre subito dire che in materia serve però distinguere esattamente tra:
- ASPETTO A) la descrizione del (recte: di ogni) singolo procedimento amministrativo di competenza della PA (inclusi quelli non ad istanza di parte: ergo anche quelli ad attivazione cd. ‘d’ufficio’) e quindi anche dei relativi dati, tra cui il termine di conclusione del procedimento, stabilito dalla legge o da atto regolamentare della stessa PA (con espresso riferimento all’atto deliberativo attinente);
- ASPETTO B) il monitoraggio ‘periodioco’ sul (recte: su ogni) singolo procedimento amministrativo (descritto) di competenza della PA in ordine al rispetto del relativo specifico termine di conclusione del procedimento, e ciò per ogni singolo procedimento avviato: in assenza di specificazione ex lege o regolamentale di tale periodicità logica vuole (trattandosi di una MISURA pro Anticorruzione) che sia almeno ‘annuale’, in maniera tale da consentire al RPCT anno dopo anno in sede di stesura del PTPCT - intra/extra PIAO - di calibrare bene tale periodicità, se del caso, magari distinguendo tra un procedimento e l’altro (e quindi ad es. anche trimestrale, semestrale!).
Devesi dire subito che secondo le informazioni agli stakeholders rese su Amministrazione Trasparente dalle PP.AA. più zelanti (= collaborative) rese su tale dato (atteso che al cittadino deve essere data sempre la maggiore informazione possibile: anche così si attua la TRASPARENZA!) si deve dire che la risposta è “NI’: cioè né ‘no’ né ‘si’ ed esattamente secondo la seguente spiegazione:
“ I risultati del monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell’art.24 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33, ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97.
L'art. 12, comma 1, lettera a), della legge n. 120 del 2020 ha introdotto nell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il comma art. 4-bis, secondo il quale: “Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicanonel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i ter- mini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazionedi cui al primo periodo”.
Occorre, pertanto, attendere l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la effettiva reintroduzione di tale obbligo di pubblicazione.”.
Chi scrive contesta siffatta conclusione giuridico-operativa in quanto stando all’evoluzione normativa essa ‘in punto di diritto’ èinesatta.
Si rifletta bene. Su tale materia gli steps temporal-normativi sono 4:
T0) L. 190/2012
T1) D.Lgs. 33/2013
T2) D.Lgs. 97/2016 + Determina ANAC 1310/2016 – Allegato 1
T3) L. 120/2020 = LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (in Suppl. ordinario n. 33 alla Gazz. Uff., 14 settembre 2020, n. 33). - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – art. 12 comma 1 lett. a) n.1).
Curioso che l’ANAC, post T2) e massimamente post T3) non si sia pronunciata in alcun modo, neppure nelle FAQ, in materia, ma si è limitata con parere del 9 aprile 2025 (fascicolo n. 1324)quanto all’ASPETTO B) di cui sopra a dire semplicemente che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha un ruolo attivo nel segnalare e intervenire sui ritardi procedimentali, interpretandoli come possibili anomalie rilevanti ai fini dell’anticorruzione: niente di più ovvio stando al ruolo che la L. 190/2012 assegna al RPCT! Ma è evidente come il singolo Dirigente di struttura non può fare ‘il pesce in barile’ dinanzi a ritardi evidenti quanto sospetti: no ?!Se lo fa …sembra essere connivente, quanto meno! Ecco un estratto dei passaggi principali di tale parere tautologico dell’ANAC:
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Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito alle competenze del R.P.C.T. omissis (rif. prot. ANAC n. omissis del omissis).
Per quanto concerne la questione posta, occorre rilevare che una delle misure generali da inserire nei PTCT delle amministrazioni è il Monitoraggio dei tempi procedimentali, che la omissis. ha inserito all’interno del PIAO 2025 (sezione omissis.). Come rilevato dalla Regione, infatti, “L'attività di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, previsti dalla legge o dai regolamenti, è individuata dal legislatore statale quale uno dei fattori essenziali che concorrono alla salvaguardia dei principi di trasparenza e di prevenzione della corruzione e della illegalità nell’attività della Pubblica Amministrazione ed è disciplinata all'art. 1, commi 9, lett. d), e 28, della legge 190/2012 (((NB: nel 2024 la Regione in sede di PAIO 2025-2027 non accenna alla fonto L. 120/2020 sul punto = T3, ma l’originaria fonte di T0 !!! E l’Anac nulla obietta)))Gli esiti di tale attività sono soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1, comma 28,(((idem ante: nel 2024 la Regione in sede di PAIO 2025-2027 non accenna alla fonto L. 120/2020 sul punto = T3, ma l’originaria fonte di T0 !!! E l’Anac nulla obietta))) della stessa legge, secondo cui“Le amministrazioni provvedono altresi' al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.”La presente misura prevede, in particolare, l'esecuzione del prescritto monitoraggio periodico riguardante i procedimenti di ciascun anno. Detto monitoraggio mira all'accertamento dell'eventuale inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e, conseguentemente, all'avvio di azioni utili per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate. Alla luce di quanto sopra, come previsto dall'Allegato E al presente Piano, entro il 31 marzo deve procedersi alla pubblicazione dei risultati del predetto monitoraggio, aggregando per tipologia i procedimenti riferiti all'anno solare precedente. A titolo esemplificativo per i procedimenti svolti nell'anno 2024, si procederà, anzitutto, a monitorare il rispetto dei tempi; gli esiti di tale attività, aggregando i procedimenti per tipologia, andranno pubblicatientro il 31 marzo 2025. Successivamente, ai fini della verifica della corretta attuazione della misura, i Referenti dei Dipartimenti/Uffici entro il 31 ottobre 2025, trasmetteranno all'Organo di indirizzo politico del proprio ramo di Amministrazione e al Responsabile una relazione che, dato atto dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di monitoraggio e di pubblicazionedi cui sopra, esponga, per le varie tipologie di procedimento, le eventuali criticità rilevate nell'attuazione della misura, nonché le iniziative assunte o programmate, per i casi di inosservanza dei termini, ai fini della relativa risoluzione.
(…)
Per quanto concerne invece i termini di conclusione dei procedimenti, l'Amministrazione regionale pubblica i tempi in questioneanche con riferimento al Dipartimento omissis., in esecuzione della disposizione di cui al comma 3, dell'art.2 della legge regionale omissis., con il quale è stato previsto che "il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni". E’ possibile infatti consultare i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi definiti con Decreto del Presidente della Regione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della omissis. (G.U.R.S), nell’apposito “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter , della legge regionale omissis e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale omissis.”.”
Orbene, pur non ricorrendo in capo al RPCT un dovere di intervento volto a far cessare l’inerzia dell’ufficio responsabile del procedimento (((questa attività è ovviamente di competenza del solo DIRIGENTE della struttura ove ricade l’Ufficio ‘inerte’))), resta inteso che tale ritardo configura una criticità da rilevare necessariamente in occasione del monitoraggio dei tempi procedimentali. In particolare, spetta al RPCT approfondire, con il supporto dell’ufficio competente, la/e ragione/i che hanno determinato l’inosservanza dei termini, raccogliendo le eventuali proposte funzionali ad assicurare il regolare svolgimento dei futuri procedimenti. Gli esiti delle valutazioni svolte, poi, dovranno essere riferiti all’Organo d’indirizzo per l’assunzione delle iniziative ritenute più opportune.
Ciò posto, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità con particolare riferimento ai poteri e al ruolo del RPCT e dei contenuti del PIAO 2025 della omissis, si ritiene che al RPCT della omissis.:
- ha il compito di vigilare sull’attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, ivi compresa la misura generale obbligatoria di monitoraggio dei tempi procedimentali;
- ha il compito di segnalare all'organo di indirizzo e all’OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, tra cui sono ricompresi i ritardi riscontrati nella conclusione dei procedimenti amministrativi;
- ha il compito di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- ha l’obbligo di rendere noti i risultati dell’attività svolta, tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nella sezione apposita del PIAO, (((dove? Esattamente:…))) nella Relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale dell’amministrazione; (((invero il comma 14 periodo III dell’art. 1 L. 190/2012 recita “…, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultatidell'attivita' svoltae la pubblicanel sito web dell'amministrazione”: ora il problema è che ad es. nell’anno/per l’anno 2025 detta Relazione secondo l’ANAC si sostanza – troppo riduttivamente !!! – nel rispondere ai quesiti 18A e 18B del questionario di cui al Comunicato presidenziale del 10.12.2025: v. infra. Ma può essere tale la parte della Relazione del RPCT sull’esito del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali? Dire se lo si è fatto o no tale monitoraggio ???)
- a tal fine, i Referenti dei Dipartimenti/Uffici dell’amministrazione regionale, trasmettono all'Organo di indirizzo politico del proprio ramo di Amministrazione e al Responsabile una relazione che esponga, per le varie tipologie di procedimento, le eventuali criticità(((in primis i ritardi = mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti))) rilevate nell'attuazione della misura, nonché le iniziative assunte o programmate, per i casi di inosservanza dei termini, ai fini della relativa risoluzione.”
Come evidenziato nelle chiose di cui sopra l’ANAC in detto intervento del 2025 su Amministrazione regionalepubblicante il dato in esame(“I risultati del monitoraggio…”) assolutamente non rileva l’insussistenza di tale obbligo (nel 2025!) non ricordando però che nella deliberato1310/2016 Allegato 1 su tale dato scrive quanto segue (su quello che possiamo definire l’architettura standard del Supermercato “Amministrazione Trasparente di ogni PA italiana):

Come la mettiamo ??? Chi ragione? L’Anac del 2016 o l’Anac e l’Amministrazione regionale ignota di cui al parere sopra riportato per estratto??? Per chi scrive ha ragione l’ANAC 2025 che tace su dette affermazioni e la Regione del 2025‘indagata’ che ben ha fatto ad inserire nel PTPCT intra PIAO 2025-2027 anche l’onere di pubblicare ANCHE gli esiti di tale monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali.
E tanto per rimanere in tema ed attualizzarlo è bene ricordare come il monitoraggio in sé sia MISURA GENERALE OBBLIGATORIA si ricorda che il Questionario che l’ANAC ha approvato e diramato con Comunicato presidenziale del 10 Dicembre 2025[1] (recante “Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2025– differimento al 31 gennaio 2026 del termine per la pubblicazione”), inviato a tutti i RPCT di PA d’Italia per redigere la Relazione di cui all’art. 14 co. 1 periodo III della L. 190/2013 (termine legale del 15 dicembre 2025 spostato dall’Anac al 31 gennaio 2026!), reca anche iseguenti quesiti nell’ultima sezione n. 18:
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18 |
MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI |
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18,A |
Indicare se sono stati monitorati i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi rispetto ai termini previsti |
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18.B |
Indicare se sono stati individuati casi di mancato rispetto dei tempi procedimentali |
Mi pongo e ripeto la domanda di cui sopra posta tra ( ) a commento del parere Anac 2025 su Fasc. 1324: ma può essere tale (= può avere tale misero/striminzito contenuto) la parte della Relazione del RPCT sull’esito del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali? Dire solo se lo si è fatto o no tale monitoraggio ??? Chi scrive dice di no e comunque in sede di stesura del PIAO sub Sezione dedicata al PTPCT – altro contesto ! - assolutamente il RPCT non può limitarsi a richiamare tale misero contenuto di tale Relazione fatta su format adoattato da ANACcon ‘Comunicato’ !!! Il RPCT deve, per TRASPARENZA,ad es. in sede di PIAO 2026-2028 esplicitare cosa ha rilevato sul monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti di competenza della PA nell’anno precedente!!!
Ecco, comunque, più diffusamente, in appresso i motivi in punto di diritto, stando alle le successioni (evoluzione ed involuzione) di norme nel tempo in materia, secondo i quali ha ragione l’ANAC del 2025 e la suddetta ignota Amministrazione regionale sottoposta al vaglio dall’ANAC col fascicolo n. 1324, sulla questione di cui al titolo del presente scritto.








