IL LAVORO IN SICUREZZA DEL ‘DISABILE’: TUTTO IN ORDINE NEGLI ATTI DELLE PP.AA. ITALIANE?
IL LAVORO IN SICUREZZA DEL ‘DISABILE’: TUTTO IN ORDINE NEGLI ATTI DELLE PP.AA. ITALIANE?
Un utile vademecum normativo: tanto per verificare!
16 Gennaio 2020
Il lavoratore disabile (ab origine assunto come tale o divenuto tale successivamente alla assunzione[1]) è sul luogo di lavoro in primis un lavoratore come un altro non disabile e dunque è ordinariamente soggetto alle misure di sicurezza standard cui sono soggetti i restanti lavoratori esposti al medesimo rischio individuato dal DVR e quindi ad esempio alle visite* di cui all’art. 41 (“Sorveglianza sanitaria”) del D.Lgs. 81/2008 - * misura di sicurezza preventiva standard - oltre che all’utilizzo dei DPI che utilizzano i restanti lavoratori non disabili espletanti le medesime mansioni: ci vorrebbe altro!
Sempre restando nell’alveo della ‘sicurezza sul lavoro’ debbonsi citare e rispettare le seguenti disposizioni recate dal D.Lgs. 81/2008 e relativa normazione attuativa:
“D.Lgs. 81/2008 - Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
GESTIONE DELLE EMERGENZE
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro1
ALLEGATO I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
A) Vie di esodo
1) riduzione del percorso di esodo;
2) protezione delle vie di esodo;
3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
4) installazione di ulteriore segnaletica;
5) potenziamento dell’illuminazione di emergenza;
6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO
8.1 - GENERALITÀ
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’art. 5 del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.
8.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO
8.3.1 - Generalità
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.
8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.
8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell’emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l’individuo menomato.
8.3.4 - Utilizzo di ascensori
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l’evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.”
Ci si augura, attesa la rilevanza penale delle omisisoni, che ogni datore di lavoro pubblico abbia adottato e posto in essere dette ‘misure’ di prevenzione!
Ma quando si parla di ‘sicurezza’ già si verte in ambito lavorativo peculiare. Quid iuris (quali norme e quali cautele) per il lavoro ordinario (non rischioso) del lavoratore disabile presso una PA?
Sul punto alcune indicazioni vengono dal D.Lgs. 68/1999 ed esattamente dagli artt. 2, 10, che seguono:
D.Lgs. 68/1999
Articolo 2
Collocamento mirato.
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
D.Lgs. 68/1999
Articolo 10
Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti.
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita (((BEL DIRITTO!))) del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda (1).
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a...