IL NUOVO ED ANCORA INCOMPRESO SISTEMA DELLE FONTI AI TEMPI DEL COVID-2019 - Repetita iuvant!
contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su...
IL NUOVO ED ANCORA INCOMPRESO SISTEMA DELLE FONTI AI TEMPI DEL COVID-2019 - Repetita iuvant!
Attuazione delle misure di contenimento
25 Agosto 2020
A quanti hanno seguito sin dall’inizio l’evolversi - caotico - della normazione d’emergenza dal marzo del 2020 in poi, tra quella del Governo centrale o nazionale e quella dei Governatori reginali e persino Amministratori locali (Sindaci), sia per fronteggiare l’indubbia situaizone di emergenza sanitaria generata dal COVID 2019 sia per regolamentare la vita civile di tutti noi, lavoratori, studenti e pensionati, non sarà sfuggito l’evidente e spesso contraddittorio accavallarsi di regole nazionali, regionali e locali, con grande caos normativo.
Nell’immediatezza, nel caos generale del ‘si salvi chi può e come può’ ci stava, anche se non è stato proprio un bel ‘banco di prova’ per la classe amministrativa italiana in caso di emergenza: supponiamo solo per un momento cosa sarebbe successo in presenza di un virus molto più nocivo in termini patologie acute e letali generate sul decuplo della popolazione rispetto a quella davvero minima sembra aver accusato i sintomi più pericolosi o letali, nonostante il livello di diffusione dello stesso.
E’ per questa ragione che, mancando nella nostra Costituzione una fonte generale regolante siffatto concorso di Autorità competenti nell’emergenza, nel DL 19/2020-L. 35/2020, dopo aver elencato all’art. 1 tutte le MISURE ASTRATTAMENTE ADOTTABILI COSTITUZIONALMENTE LEGITTIME, è stata scritta dal Parlamento la seguente chiara regola gerarchica ma (attenzione, curiosamente!) VALIDA SOLO PER L’ADOZIONE DI DETTE MISURE PER “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso”: e se a Novembre 2020 arriva il virus CIVET-2020 (nome di pura fantasia), chi provvede ?
Comunque eccola la regola sita agli art. 2 e 3 del cit.DL 19/2020 convertito, ai commi seguenti:
Articolo 2
Attuazione delle misure di contenimento
“1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' d-e-c-r-e-t-i del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.
Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo.
Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma (((???))), il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.”
Articolo 3
Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni s-o-p-r-a-v-v-e-n-u-t-e di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
[2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. (((ergo anch’essi POTEVANO “in relazione a specifiche situazioni s-o-p-r-a-v-v-e-n-u-t-e di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2” )))] [Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 22 maggio 2020, n. 35, in sede di conversione e successivamente abrogato dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, non ancora convertito in Legge.]
Bene, tutto chiaro: sia su chi e quando è competente e per cosa, come e quando: non è arduo comprendere come il Presidente di Giunta Regionale - i Sindaci NON PIU’ ! - possono ancora “in relazione a specifiche situazioni s-o-p-r-a-v-v-e-n-u-t-e