IL PARERE PRESIDENTE ANAC 23.07.2025 COME LA DELIBERA ANAC 1047/2020 APRONO CUPI SCENARI SUL FRONTE DEI RAPPORTI TRA TRASPARENZA & PRIVACY DEL DIPENDENTE ANCHE SOLO STANDO ALLO STESSO D.LGS. 33/2013:
E IL GARANTE DELLA PRIVACY COSA NE PENSA ?
IL PARERE PRESIDENTE ANAC 23.07.2025 COME LA DELIBERA ANAC 1047/2020 APRONO CUPI SCENARI SUL FRONTE DEI RAPPORTI TRA TRASPARENZA & PRIVACY DEL DIPENDENTE ANCHE SOLO STANDO ALLO STESSO D.LGS. 33/2013:
a cura di Riccardo Lasca
11 Settembre 2025
Sulla stampa specialistaica (cartacea o digitale = web) c’è un gra parlare del recentissimo parere ANAC del 23.07.2025, ma a ben vedere non è una news assoluta: comunque vedasi https://www.anticorruzione.it/-/news.02.09.25 “Obbligatorio pubblicare i dati sugli incentivi percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche – Data: 02 settembre 2025”, la cui portata è così sintetizzata dalla stessa ANAC a tale link sul proprio sito istituzionale, da cui estraggo I passaggi salienti:
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Obbligatorio pubblicare i dati sugli incentivi percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche
Parere anticorruzione dell’Autorità: vanno pubblicati all’interno della sezione Amministrazione trasparente
Con parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025, Anac ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza (o meno) dell’obbligo di pubblicare i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche ricevuti dai dipendenti della stazione appaltante/ente concedente.
Le amministrazioni sono tenute ad assolvere l’obbligo di pubblicare i dati sugli incentivi 2% percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche all’interno della sezione Amministrazione trasparente. Nella tabella dovranno essere riportati: - l’indicazione in elenco (dei nomi) degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente); - l’indicazione dell’oggetto, della durata dell’incarico e del compenso spettante per ogni incarico. Diventa, pertanto, possibile l’accesso civico semplice da parte dei consociati e, quindi, un controllo “sociale” sulle erogazioni.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che dalle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 medesimo, (…). Ciò in considerazione del fatto che i dati contenuti nelle predette determine - da ricondurre all’art. 18 del d.lgs. 33/2013 - fanno riferimento a somme liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente.
Per la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell’Amministrazione occorre far riferimento all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell’oggetto, della durata e relativo compenso.”
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La stessa ANAC afferma in detto parere reso esattamente dal suo Presidente che già nel 2020 aveva affrontato e risolto la problematica in modo identico con la delibera della Autorità 1047 illo tempore resa ma su art 113 del D.Lgs. 50/201 ovviamente, così massimata dalla stessa ANAC:
“Massima : Alla luce del vigente quadro normativo non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. (((?, perchè il punto ))) I dati contenuti nelle predette determinazioni possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.”
Dunque, seguendo il ragionamento dell’ANAC, del 2020 come quello del 2025, già ricavabile dalla news in sintesi, per il trattamento della TRASPARENZA (=ostensione sul web) di/su tali dati personali specifici la base giuridica sarebbe l’art. 18 del D.Lgs. 33/2013 e detti compensi extra individualmente percepiti sarebbero frutto di atti di incarico (quindi incarichi) conferiti a propri dipendenti dalla PA per l’epletamento intra moenia di attività specialmente retribuite: ad esempio le funzioni tecniche di cui, oggi, all’art. 45 del D.Lgs. 36/2024; ma a ben vedere altra fonte normativa, il CCNL, attribuisce ai dipendenti ad es. di EE.LL. compensi etra per attività interne alla PA datoriale (puro espleamento di mansioni DOVUTE! Leggasi NON RIFIUTABILI), che nulla hanno a che vedere con il trattamento di performance ex D.Lgs. 150/2009 connesso non al mero espletamento di mansioni ordinarie ma al miglioramento dell’output (atti amministrativi/servizi agli utenti/amministrati) sul piano quali-quantitativo, che è aspetto ben diverso.
Invero, che si tratti non di remunerazione di “incarichi” ma di compensi per specifiche mansioni (DOVUTE dal) del dipendente di ruolo – alla pari di altri compensi dell’art. 20 CCNL 1.11.2022 cit. - trova conferma nello stesso CCNL ultimo 16.11.2022 (ma anche nel precedente, stesse norme quanto a contenuto) che all’art. 7 comma 4 lett. j) dispone che è oggetto di contrattazione decentrata la disciplina a livello di Ente della : “j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;”.
La stessa ARAN co parere CFL 44, pronunciandosi su identica disposizione del precedente CCNL 21.5.2018, utilizza sempre quanto genericamente il termine “compensi” e addirittura amplia la portata della CCAL: (cfr. sintesi ex pluribus su https://www.ilpersonalepa.it/osservatorio-pareri-aran-sul-nuovo-ccnl/ ) “CFL 44 Compensi previsti da specifiche disposizione di legge e compensi per la performance - Il CCNL impone alla contrattazione collettiva di stabilire la correlazione fra retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa e I compensi previsti da specifiche disposizioni di legge. Al pari, l’Agenzia afferma che “non sembrano sussistere impedimenti” affinché, sempre in sede di contrattazione decentrata, possa essere disciplinato il rapporto, anche in termini quantitativi, fra premio legato alla performance, sia individuale che collettiva, e gli spessi compensi previsti daspecifiche disposizioni di legge per la generalità dei dipendenti, “anche al fine di evitare situazioni di indubbio e ingiustificato vantaggio a favore dei dipendenti operanti presso determinati settori”.(Riferimento: art. 7, comma 3, lett. j), del CCNL 21/05/2018).”.
E come non dare ragione, in questo caso (!) su tutti i fronti all’ARAN leggendo il testo dell’art. 20 co. 1 lettera h) del CCNL 16.11.2022?
“Art. 20 Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ
1. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all’art. 16 del presente CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
(...);
b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.70-ter;
(…)
h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art. 9 della L. n.114 del 2014;
- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 9.05.2006;
- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio.
- compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell’art. 43 della L. 449/1997.”
Corre qui l’obbligo di ricordare subito, per riflettere, la seguente FAQ Anac su art. 18 del TUT e ...porsi una domanda. Intanto la FAQ:
“(((domanda))) 5. Gli incarichi conferiti a dipendenti finanziati con i fondi della contrattazione integrativa sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013?
(((risposata)) No, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro”.
Ora la domanda: al di là di dove stanno allocati contabilmente le risorse pubbliche per erogare gli incentivi oggi dell’art. 45 del D.Lgs 36/2024, un tempo art. 113 del D.Lgs. 50/2016, par di capire che secondo detta FAQ le somme erogate (dato personale patriminiale) dalle PA ai propri dipendenti quando si tratta di compensi erogati a fronte “di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro” NON VADANO PUBBLICATI secondo L’ART. 18 del TUT !!! Allora: gli ibcarichi ricevuti dalla PA da RUP e dai membri del suo gruppo di lavoro sono o non sono “di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro” ??? Possono costoro rifutarli – dovere di astensione a parte in caso di conflitto di interessi – senza incorrere in responsabilità...