INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE PARAFIDUCIARI PRESSO GLI EE.LL.: FINALMENTE LA POLITICA FA IL SUO ‘MESTIERE’ CHIARISCE ELIMINANDO UNA MOSTRUOSITA’ NORMATIVA AVALLATA DALLA CASSAZIONE PER 11 ANNI
INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE PARAFIDUCIARI PRESSO GLI EE.LL.: FINALMENTE LA POLITICA FA IL SUO ‘MESTIERE’ CHIARISCE ELIMINANDO UNA MOSTRUOSITA’ NORMATIVA AVALLATA DALLA CASSAZIONE PER 11 ANNI
Revirement anche della Cassazione in ordinanza 21 maggio 2025, n. 13641? Troppo tardi!
18 Giugno 2025
E’ davvero il caso di dire ‘finalmente’ ! Ed il merito è della politica - quella che fa le leggi e non va solo ai talk show televisivi per ‘mostrarsi’ all’elettorato - ed onestà intellettuale (assoluta obiettività) impone di dire: “Questo grazie al Governo Meloni”, “Non è un segreto dai, lo sanno tutti”come direbbe Vasco citando una sua nota canzone (La nostra relazione). In effetti tutti gli addetti ai lavori dovrebbero sapere cosa bolle nella pentola normativa maxime quella accesa dall’iniziativa governativa, prima ancora che la norma approdi in Gazzetta Ufficiale.
Ma veniamo subito alla news normativa in fieri, apparsa su molti siti specialistici e che ove approdasse in Gazzetta Ufficiale davvero metterebbe fine a STRANE RELAZIONI tra neo Sindaci e Dirigenti precari nominati da furbissimi Sindaci uscenti, che, nominando a 1 anno o 6 mesi o anche dalla fine del Mandato Dirigenti precari ex art. 110 comma 1D.Lgs.267/2000 = TUAL (per i Ministeri c’è l’articolo gemello 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001=TUPI) ne impongono al neo Sindaco entrante la convivenza forzata per due se non quasi tre anni: una convivenza con Dirigenti diciamolo fuori dai denti…..di fiducia del Sindaco che ha perso le elezioni. Normale? Per la Cassazione sino ad oggi sì ! Allora ben venga l’intervento del Legislatore. Lo stesso problema invero si pone nei Comuni senza la Dirigenza sul fronte dei titolari di incarichi di EQ (v. art. 109 co. 2 TUAL): ma qui pare non debba sopraggiungere nessuna news. Sbagliatissimo: l’80% (a spanne!) dei Comuni italiani non ha la Dirigenza: come la mettiamo? Vedremo!
Chissà,poi, cosa ne pensano, sempre a livello di PA locale o meglio regionale, i Presidenti di Giunte Regionali, presso le Regioni ora, che trovansi dinanzi allo stesso muro della Cassazione ? Pare invero, leggendo certa Dottrina che la novità attenga solo all’art. 110 del TUAL. Ma essendo l’iniziativa sia ab origine targata ANCI[1] e allora…si comprende la ‘ristrettezza’ o meglio la ‘miopia’ dell’intervento.
Per comprendere l’importanza di tale prossima nuove regola dettata dalla legge per i Dirigenti precari dei soli EE.LL., cui i Magistrati dovranno soggiacere, devesi fare una premessa generale di contesto giuridico, necessaria ed utile maxime per i neo addetti ai lavori della gestione delle delicatissime quanto agguerritissime cd. risorse umane, sempre pronte a rivolgersi ad un ‘prestante’ Avvocato quando sentono odore di rimanere senza stipendio, anche se lavoratori precari: e negli ultimi anni hanno spesso vinto (in Cassazione!) contro neo Sindaci esterrefatti e resistenti sino all’ultimo grado contro la suddetta assurdità, direi quasi gravissima ingiustizia nei loro confronti, tale da poter compromettere buoni risultati per oltre la metà del proprio mandato amministrativo!
E pensare che la Cassazione era riuscita sul punto nell’impresa di convincere anche la Corte dei Conti[2]che applicava alla lettera la norma di cui all’art. 110 del TUAL che recita inequivocabilmente come segue al primo periodo del comma 3 “3. I contratti di cui ai precedenti commi[= commi 1 e 2 ] non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.”! Ma tale chiarezza non è bastata dinanzi alla lettura legiferante (additiva!) della Cassazione: quindi ben venga ora il Legislatore a chiarire !
Dal 2000 i Sindaci possono - previa procedura assolutamente non concorsuale: stando al TUAL; il TUPI addirittura sul punto tace in modo inqualificabile all’art. 19 comma 6 !–incardinare (prima c’è l’assunzione a termine: atto CERTAMENTE NON DI COMPETENZA DEL SINDACO) a mezzo decreto un Dirigente estraneo alla Dotazione Organica effettiva dirigenziale del Comune. Invero l’art. 50 comma 10 sempre del TUAL recita:
“10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”
E vediamolo - seppur con le dovute chiose - questo art. 110 che ci interessa limitatamente ai commi 1, 3, 4 e 5: mentre il contenuto del comma 6 assolutamente è una bestemmia quanto ad allocazione normativa intra TUAL afferendo a lavoratori autonomi, mentre i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono TUTTI LAVORATORI SUBORDINATI !!!
Articolo 110
Incarichi a contratto.
1. Lo statutopuo' prevedere (((LO PREVEDE ???))) che la copertura dei posti (((= INTRA DOTAZIONE ORGANICA))))
- di responsabili dei servizi o degli uffici, (((alfa)))
- di qualifiche dirigenziali (((beta)))
o di alta specializzazione, (((gamma)))
possa avvenire mediante contratto a tempo determinato.
Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce (((LA DEFINISCE?))) la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti (((= PREVISTI: seriamente e non in modo fittizio o surrettizio !!!! V. gli incarichi ad interim sine die per l’intero mandato o quasi !!!! Sono veri posti di DO???))) nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'.
Fermi restando i' requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica(((Bene: ma ..nel TUPI …nulla !!!))) volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell' incarico(1)(2).
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica(((vera/seria e non fittizia!!! ))) della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce (((LO STABILISCE?))) i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo (((PER DETTI “ALTRI ENTI”))) in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica(((vera/seria e non fittizia!!! ))) dell'ente arrotondando il prodotto
all'unità superiore,
o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati(((= NE HANNO IL PIENO DIRITTO: NON IL MERO INETRESSE LEGITTIMO!!!!))) in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio (3).
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità(4).(((CHE CI AZZECCA QUI TALE NORMA? Vedi amplius e meglio art. 7 comma 6 e ss. del TUPI !!!)))
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[1] Comma modificato dall'art. 51, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, successivamente, sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 .
[2] A norma dell'articolo 8, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, la percentuale di cui al secondo periodo del presente comma, è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.
[3] Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
[4] Vedi l'articolo 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Senonché, dinanzi a cotanta chiarezza (inizialmente avallata anche dalla Corte dei Conti!) del TUAL sulla durata massima di tali incarichi dirigenziali extra-ordinem ma non extra dotazione organica (quelli del comma 1!) presso gli EE.LL. (= Comuni e Province; non anche presso le Regioni: Giunta regionale /Consiglio regionale: per essi vedansianche le varie leggi Regionali che si allineano all’art.19 del TUPI !!!), col tempo qualche Sindaco – magarianche Avvocato o su suggerimenti di questi) ha iniziato proprio sul finire del suo mandato - chissà perché così tardivamente !? - a conferire per la prima volta incarichi dirigenziali ex art. 110 comma 1 TUAL e alla scadenza, dopo appena ad. Es. 12 mesi, 6 mesi onche 1 mese, arrivato il nuovo e diverso Sindaco:
- il Sindaco neo arrivato leggendo l’art. 110 co. 3 primo periodo voleva le mani libere;
- mentre il neo incaricato Dirigente dal Sindaco uscente ex art 110 co. 1 TUAL (che magari ricandidatosi ha anche perso le elezioni, ma siede in aula quale Consigliere d’opposizione con rilevanti agganci interni!) esige di rimanere in carica almeno per “tre anni complessivi” giusta il disposto dell’art. 19 del TUPI che contamina in via generale il TUAL per le parti ove il TUAL è silente ed in effetti l’art. 110 non parla della DURATA MINIMA.
L’Art. 19 comma 2 del TUPI invero recita:
2. [1] Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. (((e in detto articolo vi sono anche gli incarichi ai Dirigenti precari del comma 6: ma il TUAL dice altro !!!)))
[2] Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anniné eccedere il termine di cinque anni.
[3] La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.
[4] Gli incarichi sono rinnovabili (((alle stesse condizioni di durata di cui sopra? O solo…intra tetto dei 5 anni ???))) .
[5] Al provvedimento di conferimento dell'incarico (((trattasi del cd. ATTO AMMINISTRATIVO DI INCARDINAZIONE DEL DIRIGENTE...