INCARICHI ESTERNI: ANCORA SONO IN VIGORE REGOLAMENTI IMMODIFICATI DA OLTRE 10 ANNI O PIU’. SARA’ IL CASO DI AGGIORNARLI EVITANDO SCONFINAMENTI O CONFUSIONI NEL/COL DLGS. 36/2023?
Regolamento sul conferimento dei cd. Incarichi esterni
INCARICHI ESTERNI: ANCORA SONO IN VIGORE REGOLAMENTI IMMODIFICATI DA OLTRE 10 ANNI O PIU’. SARA’ IL CASO DI AGGIORNARLI EVITANDO SCONFINAMENTI O CONFUSIONI NEL/COL DLGS. 36/2023?
a cura del Dott. Riccardo Lasca
15 Maggio 2025
Un Comune non proprio ‘piccolo’ adotta nel 2008 il proprio Regolamento sul conferimento dei cd. Incarichi esterni, normati, è noto, in generale dall’art. 7 comma 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001 (TUPI) e molto, ma molto, vagamente dall’art. 110 ultimo comma del D.Lgs. 267/2000 (TUAL), EE.LL. che comunque devono assoggettarsi anche alle disposizioni del TUPI.
L’ambito gestionale in outsourcing in esame si sa è estremamente rovente: si odono spesso tra le mura dei palazzi comunali stridori di denti e di menti -in sede istruttoria - derivanti dalla interazione tra politici al Governo dell’Ente che auspicano un celere incarico esterno (spesso a soggetto di fiducia) e funzionari/tecnici dipendenti dell’E.L., che valutano e istruiscono ‘certe necessità’ gestionali non sempre eccezionali, come normazione in primis vorrebbe. Poi ogni tanto s’ode, dalle pagine stampate o web, una sonora sentenza di condanna della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale: regionale o ‘nazionale’ (cd. Sezione Centrale d’Appello: inesistente il ricorso in Cassazione !).
Fatto sta che il suddetto Comune ad onor del vero ritocca detto Regolamento sugli incarichi “con le seguenti deliberazioni di Giunta: n.152 del 28.05.2008; n. 285 del 16/09/2009; n. 402 del 09/12/2009, e da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 273 del 19/10/2011.”, poi nulla, nonostante la Corte dei Conti Sez. Controllo della propria regione produce non poche linee guida negli anni a venire ed esattamente “con le proprie delibere di indirizzo nn. 362/2013/SRCPIE/INPR e 54/2021/SRCPIE/INPR”.
Fatto sta che detto Comune recentemente attribuisce, a mezzo detto vetusto Regolamento, l’ennesimo incarico che stavolta cade sotto i riflettori della regionale Sez. Controllo della CdC la quale in delibera attinente scrive “in sede di riscontro istruttorio sull’analisi di un incarico di collaborazione occasionale conferito a soggetto esterno, ha trasmesso con nota del 30 ottobre 2024 il proprio vigente regolamento comunale sul conferimento di incarichi esterni.
(…) Osservato il lungo tempo trascorso dall’ultima modifica regolamentare, ed alla luce delle rilevanti modifiche normative che hanno interessato la materia degli incarichi a personale esterno all’amministrazione, a norma dell’articolo 7 del D. Lgs n. 165/2001, nonché delle indicazioni promananti dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, che la scrivente Sezione ha sintetizzato con le proprie delibere di indirizzo nn. 362/2013/SRCPIE/INPR e 54/2021/SRCPIE/INPR, in assenza di modifiche spontaneamente assunte dall’ente alla luce del mutato contesto normativo e giurisprudenziale, sussiste la necessità di una disamina approfondita del testo in questione.
Sono emersi una serie di profili di non conformità alla Legge e perciò il Magistrato istruttore ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione.”.
In linea generale e preventivamente detta Cdc Sez. Controllo ricorda e rileva nell’esaminato vetusto regolamento quanto segue, che non si esclude possa sussistere anche nei Regolamenti di quanti stanno leggendo il presente articolo:
“Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), come sostituito dall’art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, gli enti locali, con il regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, devono fissare limiti, modalità e criteri per l’affidamento di incarichi o consulenze.
Tali disposizioni regolamentari, ai sensi del successivo comma 57, devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
Come evidenziato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (sin dalla delibera n. 6/AUT/2008 della Sezione delle autonomie), tale invio è finalizzato all’espletamento delle funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Il controllo espletato non incide, nel caso specifico, sull’efficacia dell’atto, ma si sostanzia in un riesame di legalità e regolarità, finalizzato al confronto tra il regolamento adottato dall’ente e i parametri normativi vigenti (fra cui, in particolare, l’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000) in un’ottica non più statica, ma dinamica che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, conduca all’adozione di effettive misure correttive da parte dell’ente (sentenze nn. 228/2017, 39/2014, 60/2013 e 198/2012).
Quanto ai presupposti di legittimità del ricorso ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, questi sono specificamente enucleati dall’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, da ultimo quelle apportate dal D. Lgs n. 75/2017.”.
Ricorda la Corte inoltre che “(..) il comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche “di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”, comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale -e, se del caso, dirigenziale- del funzionario stipulante.
L’entrata in vigore del suddetto divieto è stata peraltro ripetutamente posticipata, fino al 1° luglio 2019 (ad opera dell’art. 1 co. 1131 lett. f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che per ultima è intervenuta a modificare l’art.22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).
Pertanto solo fino al 30 giugno 2019 le amministrazioni pubbliche hanno potuto ricorrere a tale tipologia contrattuale, nel rispetto degli altri parametri normativi e da ciò consegue che il regolamento del Comune (….) dovrà risultare conforme a tale ultimo aggiornamento normativo.
Dalla disamina del testo si rileva infatti la permanenza di numerosi riferimenti alle collaborazioni “coordinate e continuative” e precisamente all’articolo 1, comma 4 lettera c) al numero 3, e l’intero titolo I del capo III, con gli articoli dal 17 al 22, specificamente dedicati alle collaborazioni coordinate e continuative.
Va detto peraltro che i citati riferimenti a tale tipologia contrattuale possono considerarsi già suscettibili di doverosa disapplicazione per mancanza della base giuridica normativa primaria legittimante, dal momento che l’avvenuta entrata in vigore della novella all’art. 7, comma 5bis, del D.Lgs n. 165/2001 preclude alle amministrazioni pubbliche la stipula di contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa.
Passando alle delucidazioni sulla corretta applicazione della disciplina generale ex art. 7 comma 6 e ss. del TUPI la Corte ricorda a detto Comune che ha trascurato un pochino detto Regolamento negli ultimi 23 anni:
“1. Presupposti per il conferimento di incarichi: l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’ente.
L’articolo 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 elenca i presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi esterni, e precisamente:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il...