INDENNITA’ DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’: A CHI, QUANDO E PERCHE’, SECONDO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
Esame sentenza n. 171/2025 della CdC Sez. I Centrale Appello
INDENNITA’ DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’: A CHI, QUANDO E PERCHE’, SECONDO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
a cura del Dott. Riccardo Lasca
19 Novembre 2025
Recentemente la sentenza n. 171/2025 della Corte dei Conti SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO depositata in Segreteria il 5.11.2025, poi diffusasi sul web, offre interessanti spunti pro piena comprensione, normazione a livello locale di singola PA (usualmente normata nel cd. CCDI o CCAL per espressa previsione del CCNL che tale fonte decentrata rinvia) e quindi gestione/attuazione dell’istituto di CCNL a proposito della cd. INDENNITA’ ANNUA DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’, degna di segnalazione, anche perché come è noto ex art. 111 comma 8[1] Cost. e art. 207[2] D.Lgs. 174/2016, non è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge o sua erronea interpretazione e quindi sino a diversa nuova pronuncia il corretto comportamento di uno scrupoloso ‘addetto ai lavori in siffatta materia’ a tale pronuncia deve attenersi.
Come è noto tale istituto determinante una discreta (considerata l’entità annuale complessiva degli stipendi annui dei dipendenti del Comparto Enti Locali ora Funzioni Locali: il meno remunerato tra le PP.AA. italiane !) remunerazione annua aggiuntiva - rispetto allo stipendio cd. base - al soggetto beneficiario o meglio ‘avente titolo’ è stato normato negli anni dai seguenti ultimi CC.CC.NN.L:
- CCNL RAL 1.4.1999 art. 17 co. 2 lettera f);
- CCNL CFL 21.5.2018 art. 70-1quinques (determinante la disapplicazione della precedente disciplina);
- (da ultimo) CCNL CFL 16.11.2022 Art. 84 Indennità per specifiche responsabilità.
Di che “indennità” si trattava nel 1999 e di che si tratta oggi? E poi: che natura giuridica aveva ed ha oggi tale “indennità”? L’erogazione della indennità che logiche segue: quelle di STATUS (= basta avere un determinato status lavorativo f-o-r-m-a-l-m-e-n-t-e attribuito e poi come – basta il contratto individuale di lavoro o cos’altro serve - per averne diritto) o quelle di PERFORMANCE (oltre allo status devesi anche raggiungere determinati obiettivi lavorativi prefissati e poi valutati secondo il ciclo della performance, per aver diritto agli emolumenti correlati)? Il che equivale a dire rispettivamente: può essere erogata in via generale e teorica a tutti i dipendenti anche se in misura differenziata (come accade per l’ordinaria retribuzione accessoria da PERFORMANCE a valere sul fondo delle Risorse pro trattamento accessorio) / può essere erogata solo ad alcuni dipendenti ma mai a tutti.
Domande non proprio irrilevanti, insomma, le risposte alle quali, conoscendole ex ante, ben possono evitare fastidiosi rinvii a giudizio in sede erariale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione di competenza o se rinviati a giudizio vincere poi la ‘causa’ contro il sempre belligerante PM erariale: è il suo lavoro a costante tutela dell’Erario (i denari della collettività), molto insidioso nelle ‘zone normative grige’ cioè poco trasparenti e quindi troppo liberamente interpretabili dal PM ed attuabili dalla PA a mezzo specifico o specifici dipendenti addetti ai lavori. A seconda dell’una o dell’altra natura potevasi - ad es. - ammettere dal 1999, silente il testo del CCNL illo tempore, l’erogazione anche mensile (e quindi l’annua frazionata) e non solo annuale (una tantum l’anno dopo sull’anno prima) ma solo post valutazione: aspetto non da poco atteso che si vive spendendo tutti i mesi dell’anno!
Ne sanno qualcosa, sulla sussistenza di questi dubbi su detta indennità, due colleghi del Veneto dell’ente “Federazione dei Comuni del Camposampierese” rispettivamente Comandante del “Settore Polizia Locale” e Responsabile del “Settore Risorse Umane”.
I fatti per cui il rinvio a giudizio erariale di questi due sfortunati colleghi ? Molto semplice. Ecco quanto ci dice in apertura la sentenza n. 171/2025 della Corte dei Conti SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO:
a) il primo, il Comandante PM, “per aver disposto e consentito, per il periodo da maggio a dicembre 2017, la liquidazione dell’indennità per specifiche responsabilità, prevista dall’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL Funzioni Locali dell’01.04.1999, a quasi tutto il personale, non titolare di posizione organizzativa, appartenente alla Polizia Locale” (((CONDOTTA ATTIVA)))
b) al secondo, Responsabile del Personale, “il Requirente contesta una condotta omissiva per mancata denuncia e per non essersi adoperata per far cessare l’erogazione delle predette indennità”.(((CONDOTTA OMISSIVA)))
Insomma, un caso di scuola quanto alle tipologie di ‘condotte’ danneggianti l’Erario!
Ma, veniamo al merito: quale la tesi (e quindi l’interpretazione da parte) del PM erariale (su natura e funzionamento dell’indennità de quo) per il rinvio a giudizio di questi due colleghi? Stando al tenore della norma di CCNL illo tempore vigente e cioè quella ex CCNL RAL 1.4.1999 art. 17 co. 2 lettera f):
“ART. 17 Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
- Le risorse di cui all’art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
- In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per (…):
f) compensare l’eventuale (((quindi da affermarsi espressamente da parte della PA: atteso che è solo “eventuale”))) esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate (((quindi espressamente!!!))) al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell’art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.”
Dinanzi a tale ‘stravagante’ normazione il PM erariale non ha dubbi:
“Deduce, in particolare, il Procuratore regionale appellante che la sentenza di primo grado, dapprima qualificherebbe l’indennità per specifiche responsabilità come “qualcosa di diverso dalla c.d. produttività collettiva dei dipendenti” e, poi, collocherebbe tali indennità “all’interno di uno strumento operativo analogo a quella della produttività”. (((QUINDI ANCHE LA CORTE GIUDICANTE DI 1 GRADO A FRONTE DELLA SUDDETTA NORMA DA’ DUE INTERPRETAZIONI/INQUADRAMENTI DIVERSI…MA POI ASSOLVE I RINVIATI A GIUDIZIO!)))
Secondo il Requirente contabile, l’indennità per specifiche responsabilità risulterebbe, invece, legata a (((specifiche e quindi SELETTIVE !!!))) valutazioni di carattere organizzativo-funzionale secondo l’importanza della funzione svolta, ma non sarebbe direttamente legata ad obiettivi quantitativamente e qualitativamente predefiniti poiché, altrimenti, non vi sarebbe alcuna differenza con la produttività.
Al riguardo, l’appellante, richiama gli orientamenti applicativi Aran RAL_1564/2013 e RAL_1741/2015 (((oggi introvabili))) nella parte in cui affermerebbero che tali indennità
-non possono riconoscersi indistintamente ai lavoratori, (((unicamente))) in base all’area o al profilo di appartenenza, (((COSA CHE INVECE E’ AVVENUTA)))
- né essere legate al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previsti nell’ambito del profilo (((INDICATO AD ESEMPIO NEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO))) posseduto dal lavoratore, (((COSA CHE INVECE E’ AVVENUTA)))
essendo, invece,(((tali indennità))) finalizzate alla valorizzazione dei (((POCHI))) dipendenti (((SOLO QUELLI))) maggiormente (((RISPETTO AD ALTRI))) esposti con la propria attività ad una specifica responsabilità.(((E NON TUTTI GLI AGENTI O UFFICIALI DI PL: COSA CHE INVECE E AVVENUTA O QUASI: TUTTI TRANNE UNO…COLUI CHE HA FATTO L’ESPOSTO AL PM ERARIALE !!!)))
Aggiunge il Requirente che anche la Ragioneria Generale dello Stato avrebbe escluso l’attribuzione generalizzata dell’indennità in oggetto che, di fatto, verrebbe surrettiziamente a trasformarsi in una componente fissa della retribuzione, al pari di quanto avviene per le progressioni orizzontali.”.
Dice in sintesi il PM erariale: “…. ritenere che tutti i vigili della Federazione dei Comuni del Camposampierese svolgano specifiche responsabilità significherebbe svuotare e rendere privo di significato un istituto selettivo.
Insomma, par di capire che sia il PM erariale sia l’ARAN sia il MEF, vigente il CCNL del 1999, quindi sino all’entrata in vigore del successivo – per l’indennità de quo – CCNL 21.5.2018 mettono in evidenza [anche grazie al tenore letterale del ‘cappello’ della norma che precede il testo della citata lett. f)] il fatto che:
a) non si tratta di un trattamento derivante da PERFORMANCE
b) ma non può essere riconosciuto alla generalità dei dipendenti, perché se no dice plasticamente il MEF “di fatto, verrebbe surrettiziamente a trasformarsi in una componente fissa della retribuzione, al pari di quanto avviene per le progressioni orizzontali.”: è un istituto “SELETTIVO” !!!
Si badi bene, detto per inciso: il CCNL dei Ministeri, ben noto al MEF, invece, prevedeva e prevede tutt’ora una ‘certa’ sostanziosa e mensile ‘indennità di amministrazione’ però ! Emolumento fisso e ricorrente ! Di essa la IA dice:
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L'Indennità di Amministrazione è un elemento fondamentale della retribuzione del personale del comparto Funzioni Centrali, in particolare per i dipendenti dei Ministeri.
Ecco una sintesi di cosa rappresenta:
1. Natura e Scopo
- Emolumento Accessorio (con carattere di generalità): È un compenso economico aggiuntivo rispetto allo stipendio tabellare base. Viene erogato con carattere di generalità e continuità a tutto il personale che ne ha diritto all'interno dell'Amministrazione.
- Elemento di Perequazione: Storicamente è stata concepita, e continua ad esserlo, per contribuire a "perequare" (rendere più equi) i trattamenti retributivi complessivamente spettanti al personale del comparto. Serve anche a riconoscere la specificità delle mansioni svolte.
2. Caratteristiche Economiche
- Fissa e Ricorrente: È un importo fisso e ricorrente, generalmente corrisposto per dodici mensilità.
- Misura Variabile: L'importo varia in base all'Area/qualifica professionale (Operatori, Assistenti, Funzionari) e, talvolta, può essere diversificato a seconda della specifica Amministrazione (ad esempio, per alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia ci sono valori specifici).
3. Evoluzione con il Nuovo CCNL (Funzioni Centrali 2019-2021)
Con l'ultimo rinnovo contrattuale (CCNL 2019-2021) e l'introduzione del nuovo sistema di classificazione professionale (le nuove Aree), l'Indennità di Amministrazione ha subito un'importante modifica:
- Parziale Conglobamento: Una parte dell'Indennità di Amministrazione precedentemente in godimento è stata assorbita nello stipendio tabellare o è confluita in un nuovo assegno fisso chiamato Differenziale Art. 52.
- Nuovi Valori: La parte residua dell'Indennità di Amministrazione è stata rideterminata con nuovi valori per le nuove Aree (Operatori, Assistenti, Funzionari), con l'obiettivo di semplificare e uniformare la struttura retributiva.
In breve, si tratta di una componente fissa e continuativa della busta paga dei dipendenti dei Ministeri, che storicamente è servita a integrare lo stipendio tabellare e che oggi è stata parzialmente rimodulata e armonizzata.
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Perché definisco tale normazione di CCNL EE.LL. del 1999 ‘stravagante’? Semplice: perché a quanto mi risulta neppure le mansioni di usciere sono esenti da ‘specifiche responsabilità’ stando al significato letterale della lingua italiana in cui è scritta la norma di CCNL; però la PA in sede di normazione a livello di CCAL e di gestione dell’istituto deve intravvedere e specificare tra le varie “specifiche responsabilità” che il dipendente si assume espletando le sue mansioni (quelle del profilo d’appartenenza coniugate con la struttura d’assegnazione) quelle che generano la spettanza di tale indennità annua ! Chiedo: e Voi, lettori, nei Vs. Enti dati 100 dipendenti, quanti percepiscono questa indennità ??? Insomma: chi è senza peccato…..
Fatto sta, però, che i due malcapitati colleghi vengono ‘miracolosamente’ assolti in 1 grado dall’accusa di danno erariale per aver fatto arrivare l’indennità de quo nelle tasche di tutti gli addetti al suddetto Ente e la Corte assolvente così motiva l’assoluzione, senza seguire il PM nelle sue elucubrazioni sulla natura giuridica dell’emolumento: in estrema sintesi la Corte giudicante dice che tale istituto era dettagliatamente normato in sede di CCAL come il CCNL imponeva, che i due rinviati a giudizio hanno rispettato tutte le procedure previste e che dunque nessuna responsabilità per colpa grave era ad essi ascrivibile sulla base della teoria, di fatto sostenuta dal PM erariale, della cd. “mela marcia” secondo cui: non sarebbe possibile che non vi sia nessuna “mela marcia”.
Ma il PM erariale non ci sta e ricorre in appello sostenendo la tesi sostenuta in 1 grado ma senza addurre, non potendolo fare in 2 grado, elementi di riscontro probatorio dinanzi alla generica presunzione data dalla teoria della cd. mela marcia che…non manca mai in nessuna ‘ famiglia’ …anche lavorativa!
Eccone alcuni illuminanti passaggi motivazionali:
“Reputa, dunque, il Procuratore regionale appellante che la Sezione territoriale avrebbe confuso tra istituti apparentemente simili, ma in realtà profondamente diversi, dovendosi considerare che, pur essendo il compenso per specifiche responsabilità posto a carico del Fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigenziale, non se ne dovrebbero confondere le caratteristiche con quelle della produttività collettiva (((di cui tutti i dipendenti beneficiano - anche se post valutazione del singolo lavoratore – perché agli obiettivi di performance nessun dipendente può sottrarsi né il Dirigente può legittimamente escludere, pena il danno da perdita di chance!!!!))), non richiedendosi (((in sede di CCNL))) “alcuna valutazione a valle sul grado di conseguimento degli obiettivi”.






