L. 119/2026 IN VIGORE DAL 19.07.2026: SMIVAP DA AGGIORNARE BENE E IN FRETTA .
disposizioni per lo sviluppo della carriera dirigenziale
L. 119/2026 IN VIGORE DAL 19.07.2026: SMIVAP DA AGGIORNARE BENE E IN FRETTA .
a cura del Dott. Riccardo Lasca
01 Ottobre 2026
Sommario:
00 – COSA E’ SUCCESSO ?
01 – DISAMINA ANALITICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE INCIDENTI SULLO SMIVAP
02 – DISSERTAZIONI SUL NON ADEGUAMENTO DELLO SMIVAP IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI ESTERNI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE
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00 – COSA E’ SUCCESSO ?
In data 19 luglio 2026 è entrata in vigore la legge n. 119 del 2 luglio 2026, la quale ha introdotto
- disposizioni per lo sviluppo della carriera dirigenziale
- e la valutazione della performance del personale nelle Pubbliche Amministrazioni
introducendo quindi modifiche anche al D.Lgs. n. 150 del 2009 (partorito dall’allora Ministro[1] della cd. Funzione Pubblica Brunetta per rendere i sistemi di valutazione (Regolamenti: cd. SMIVAP) nella Pubblica Amministrazione più trasparenti/obiettivi.
Superata la parentesi agostana, leggendo i primi più diffusi e corposi commenti alla parte di L. 119/2026 dedicata alla Performance (= Riforma del D.Lgs. 150/2009), cioè i primi 11 sotto elencati articoli del suo CAPO I, pare assuma grande rilievo rilievo l’aspetto della fine delle pagelle a pieni voti per molti, troppi:
Capo I
Articolo 1 - Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 2 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 8 - Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 11 - Delega al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della performance
Aspetto certamente di indubbia operativa importanza, quello della impossibilità di dare i pieni voti a gran parte dei dipendenti valutati, ma prima del voto finale in pagella, espresso dalla Giunta (con la Relazione sulla Performance ai sensi di legge) sui Dirigenti con l’avallo (contenuto nel cd. atto di validazione ex lege imposto da art 10 co. 1 lett b del D.Lgs. 150/2009[2]) dell’OIV/NdV e dai dirigenti sul personale loro assegnato, c’è il processo di valutazione adottato e seguito (descritto nello SMIVAP) per addivenire ai voti finali della pagella ed è quello che in questo scritto interessa di più chi scrive, perché se il processo di valutazione è farlocco, il risultato finale sarà un falso clamoroso, una presa in giro massimamente per i cittadini (amministrati e primi finanziatori dell’azienda - come la voleva Brunetta - PA) a prescindere da quante pagelle a pieni voti vengono consegnate: non credete ?
Insomma tutta una presa in giro o peggio ancora …una farsa! A parte e a monte poi sta il problema degli obiettivi-non obiettivi: v. nota 1 sotto, ma questo è altro aspetto.
Visto sopra in termini generali quali articoli del D.Lgs. 150/2009 tocca la L. 119/2026, non possiamo non ricordare in primis agli EE.LL., ma anche alle Regioni, quanto dispone (dal 2017 e tutt’ora, post L. 119/2026) l’art. 16 co. 2 del D.Lgs. 150/2009:
Articolo 16 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
Vigente dal 22/06/2017
2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano (((= necessariamente ed immediatamente!!!))) i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, (((solo))) comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.
Insomma, su 11 articoli modificati, ben 5 tali modifiche impongono anche a Regioni ed EE.LL. un tempestivo adeguamento: chi scrive ritiene già con effetti sull’anno in corso a fronte dell’espletanda (nel 2027) valutazione della performance del personale.
Comunque chi scrive ritiene che ad es. anche il novello (del 2023) comma 2bis dell’art. 5 del D.Lgs. 150/2009, stante la genericità del suo contenuto e non potendosi fare discriminazioni, debba ritenersi applicabile comunque/sicuramente anche a regioni ed EE.LL. : “2-bis. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità”: no?! E così per norme similari di carattere generale successive alla stesura dell’originario comma 2 dell’art. 16 cit.
A dirla tutta poi il DL 144/2026 - non ancora convertito in legge - modifica anche (con il suo art. 1 co. 7) l’art. 3 co. 5 del D.Lgs. 150/2009, introdotto appena poco fa - dal 19.7.2026 - ma evidentemente NON GRADITO DALLA DIRIGENZA STATALE, portando sul 2027 non poche risorse nuove sul fondo Formazione del personale (solo!) dirigenziale stesso, sottraendole ai precedenti destinatari (i dipendenti non dirigenti: il cd. personale delle Categorie):
“7. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
«Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale (((= dirigenziale)) secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.».”.
Si rammenta il tenore del periodo IV del comma 5 dell’art. 3 introdotto dal 19.6.2026 dalla recentissima L. 119/2026 ma evidentemente non digerito dalla Dirigenza e subito modificato dal Governo al primo DL in transito (!!!):
[4°] Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e distribuite secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale».
Clamoroso: DL 144/2026 del 7 Agosto ! Qualcuno lo ha notato, dopo la pausa agostana ?!? Che dire? E’ tutto in Gazzetta Ufficiale: a ciascuno le proprie valutazioni. Dura lex, sed lex !
Inoltre, sempre sul piano generale, prima di passare in disamina le NOVITA’ DEL PROCESSO VALUTATIVO APPORTATE DALLA L. 119/2026, devesi ricordare come sull’adempimento del NECESSARIO e TEMPESTIVO ADEGUAMENTO DELLO SMIVAP da parte delle PP.AA. italiane, Regioni ed EE.LL. inclusi, ove non dovesse avvenire, l’OIV come il NdV non potrebbe tacere atteso che ogni anno detti organismi devono valutare se lo SMIVAP è conforme al D.Lgs. 150/2009. Dove sta scritto? Esattamente all’art. 7 (“Sistema di misurazione e valutazione della performance ” = detto SMIVAP) co. 1 del D.Lgs. 150/2009 che recitava ante L 119/2026 e recita oggi dopo tale legge, come segue, imponendo alla PA un preciso onere e all’OIV quello di pronunciarsi sempre e comunque su tale onere:
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Ante L. 119/2026 – Art. 7 D.Lgs. 150/2009 |
Post. L. 119/2026 – Art. 7 D.Lgs. 150/2009 |
Note |
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1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale.
A tale fine adottano e aggiornano annualmente,
previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. |
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione della performance in uso (1).
A tale fine adottano e aggiornano annualmente,
4 previo parere non (2) vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. |
(1) Ovvietà clamorosa: se non quello in uso, vero e proprio Regolamento…quale altro ???!!!
(2) OIV/NdV …troppo severi con la politica???!!! Parere sempre necessario ma…non più vincolante !!! |
Curioso davvero è poi - da sempre - questo necessario atto di aggiornamento annnuale dello SMIVAP: cosa attesto se lo SMIVAP in vigore (già adottato, magari anni fa) non è stato aggiornato in alcun modo (ma ciò non può accadere nel 2026 stante la L. 119/2026!!!)? Credo che la PA debba limitarsi ad attestare - comunque !!! - che non è stato aggiornato non sussistendone alcuna necessità, sentito l’OIV/NdV (citandone quindi il parere espressamente: estremi/data di protocollo in entrata): parere che era GIUSTAMENTE vincolante, ma che oggi il Governo muta con la L. 119/2026 in NON VINCOLANTE (ingiusto sul piano tecnico: ma …dura lex, sed lex !). Comunque sul 2026 detta attestazione avrà ben diverso contenuto, ovviamente.
01 – DISAMINA ANALITICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE INCIDENTI SULLO SMIVAP
Veniamo così alle novità qui di interesse attinenti al processo valutativo cui lo SMIVAP deve necessariamente dedicare parte della sua normazione, conformemente al D.Lgs. 150/2009 nuova versione post L. 119/2026 traguardandola con i focus imposti dal suo art. 16 co. 2. per quanto concerne le Regioni e gli EE.LL.
Siccome come detto sopra la VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE è necessariamente sempre preceduta dall’ASSEGNAZIONE PREVENTIVA DI OBIETTIVI (V-E-R-I !) DI PERFORMANCE, dobbiamo partire dagli obiettivi di performance (da assegnare) che sono invero il PILASTRO che regge poi qualunque SIESTEMA DI VALUTAZIONE serio.
Ebbene, allora si deve partire senza alcun dubbio, traguardando l’intera L 119/2026, dal suo art. 5 che così recita debitamente chiosato:
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Articolo 4*
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Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(((* art. espressamente richiamato da art. 16 co. 2 D.Lgs. 150/2009))) |
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1. All'articolo 4 (((Ciclo di gestione della performance ))), comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) alla lettera a), dopo le parole: «definizione e assegnazione» sono inserite le seguenti: «, entro il primo trimestre di ogni anno,»; |
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b) alla lettera b), dopo la parola: «collegamento» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di cui alla lettera a),». |
TESTO DI RISULTA con le aggiunte in sfondo color sabbia evidenziante:
Tali apparenti quanto ovvie, sul piano temporale, innovazioni circa la - ora affermata ex lege - necessità di approvare il PIANO della Performance (obiettivi e denari abbinati) entro il primo trimestre di ogni anno, si scontrano con le norme sul PIAO, contenente tra gli altri piani anche il Piano (= insieme di obiettivi) della Performance, che ne impongono l’adozione non entro marzo ma entro il 31 Gennaio!
Quid iuris, ……… allora ???
Invero, l’unica deroga che la normativa sul PIAO prevedeva su tale fronte era quella data dalla fonte secondaria DM 132/2022 attuativo del PIAO: “2. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto (((esattamente “il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data.”))), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.”.
Quindi ora, post L. 119/2026, per il solo Piano della Performance, che pure è e resta e deve restare intra PIAO, il termine ultimo di sua approvazione e senza alcuna deroga (salta anche lo slittamento del DM 132/202) è il 31 MARZO (fine del primo terzo trimestre dell’anno) ?! Ne dobbiamo desumere una parziale abrogazione implicita della normativa sul PIAO? Pare proprio di sì. Improvvida ma ..tantè !
Saltano inoltre e quindi tutte le elucubrazioni dottrinali, romanocentriche e giuscontabili sulla necessità di approvare comunque, dopo il 31 gennaio, un Piano della Performance provvisorio, ad es. in ipotesi di differimento della data di approvazione del bilancio. La questione del Piano provvisorio derivava dalla prassi applicativa e dagli indirizzi della Funzione Pubblica (v. es. le deliberazioni CIVIT (n. 112/2010, n. 121/2010) e della ex CIVIT/ANAC, nati dall'esigenza di non bloccare il ciclo della performance quando il bilancio di previsione non sia ancora approvato. Si trattava però di un orientamento amministrativo e gestionale, non di una prescrizione legislativa né, per quanto conosco, di un principio espresso dalla Corte dei conti.
Ora c’è un’unica data da rispettarsi per l’adozione del PIANO della Performance: 31 marzo. Dopodiché? Scattano le sanzioni di cui all’art. 6 co. 7[3] DL sul PAIO n. 80/2021 convertito in legge, in caso di PIAO senza Piano della Performance …ora dopo il 31 marzo ? Staremo a vedere. Comunque né la L. 119/2026 né il DL 144/2026 modificano, allo stato, l’art. 6 del DL 80/2021 !!!
Certo è però che se nel 2027 sia approvasse il Piano della Performance comunque al 31 Gennaio, assieme agli altri piani che confluiscono nel PIAO, sarebbe cosa assai utile e giusta, anche perché è integrato con gli altri piani: es. dell’Anticorruzione, etc. Farlo dopo (entro marzo) implica una sostanziosa e ben descritta attività di ‘raccordo’: più complicato!
Seconda novità. Gli obiettivi attinenti alla PERFOMANCE ORGANIZZATIVA (cioè di una struttura come anche dell’intera PA) vengono valutati attraverso i cd. AMBITI DI MISURAZIONE. Ebbene essi erano e sono descritti dalle varie lettere del comma 1 dell’art. 8 che recitava ante L 119/2026:
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettivita';
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari (((= UTENTI !!!))) delle attivita' e dei servizi anche attraverso modalita' interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacita' di attuazione di piani e programmi (A);
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi (A);
g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunita'.
Ora, l’art. 8 co. 1 (unico) della L. 119/2026 dispone:
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Articolo 8 |
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Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 |
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1. All'articolo 8 (((Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa ))), comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attraverso il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti». |
Testo di risulta lett. a) integrata (v. parte a sfondo color sabbia):
Un caro collega addetto ai lavori, commentando tale ‘aggiunta’ mi ha detto: “Fuffa” ! Invero già il rilievo dato dalla lett. c) del comma 1 art. 8 - oggi invariata - al GIUDIZIO degli utenti (= “grado di soddisfazione dei destinatari”) è chiaro che puntava dritto sui “servizi resi agli utenti”: a chi se no ? Ha ragione il collega: fuffa !
Quanto poi al rilievo - che taluno potrebbe sollevare! - che però l’art. 8 del D.Lgs. 150/2009 non sia tra quelli menzionati dall’art 16 co. 2 dello stesso D.Lgs. 150/2009, non significa gran che: stante la indubbia quanto ovvia valenza generale di tale affermazione/regolamentazione, è verosimile che essa lettera, così riformulata, rientri tra quelle - di cui al medesimo comma 2 dell’ art 16 cit. – che comunque arriveranno per Regioni ed EE.LL. ovvero: “delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”: ove il “si procede” significa al contempo anche che SI DEVE PROCEDERE !!!! Cosa volete che dica/scriva la Conferenza unificata se non un …copia/incolla??? E comunque: nulla vieta alla PA di adeguarsi da subito in sede di modifica dello SMIVAP nelle parti di cui agli articoli elencati dal comma 2 di detto art. 16 soggetti al previo passaggio in Conferenza unificata!
Terza novità. Traguardando invece il RUOLO DEGLI AMMINISTRATI/UTENTI – nel processo di valutazione della Performance - più sostanziosa appare l’innovazione dettata dal disposto dell’art. 1 della L. 119/2026 che modifica l’art. 1 del D.Lgs. 150/2009 (che certamente non sta nell’elenco degli artt. citati dal comma 2 art. 16, ma che stante la sua valenza generale non tarderà ad arrivare nello SMIVAP di Regioni ed EE.LL. per il tramite della Conferenza unificata, ovviamente!):
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Articolo 1 |
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Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 |
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2-bis (omissis) |
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2-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2-bis e per il progressivo superamento della semplice valutazione gerarchica e unidirezionale, i sistemi di valutazione della performance prevedono (((= lo SMIVAP di ciascuna PA deve prevedere !!!))) la progressiva partecipazione di una pluralità di soggetti, interni ed esterni (((=utenti !!!))) all'organizzazione, individuati dall'articolo 2, comma 1-bis, e un più stretto collegamento tra obiettivi individuali e collettivi per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti. |
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2-quater. L'introduzione (((pro suddetto superamento della della semplice valutazione gerarchica e unidirezionale))) della partecipazione di soggetti esterni ai processi di valutazione (((Tutta? No: diversi articoli tra cui il generale art. 19-bis esclude espressamente - tacendo - quella individuale: richiama la sola ‘organizzativa’ !!!))) avviene in modo graduale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che tengano conto della dimensione dell'amministrazione e del grado di complessità... |








