LA FORMAZIONE ‘MISURA GENERALE’PROANTICORRUZIONE :INFO GENERALI E ASPETTI DELLA SUA PROGRAMMAZIONE E SULLE VARIE MODALITA’ DI ACQUISTO DALL’ESTERNO
													
													
												
LA FORMAZIONE ‘MISURA GENERALE’PROANTICORRUZIONE :INFO GENERALI E ASPETTI DELLA SUA PROGRAMMAZIONE E SULLE VARIE MODALITA’ DI ACQUISTO DALL’ESTERNO
06 Ottobre 2025
00 – INFO GENERALI SULLA MISURA DELLA FORMAZIONE
La nota n. 1 della attuale bozza dell’approvando nuovo PNA 2026-2028posta dall’ANAC in consultazione a tutti (PP.AA: e stakeholders) ci illumina sulla nozione di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, eccone il testo:
“1 Con la legge n. 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di “prevenzione della corruzione” che comprende misure con cui si creano le condizioni per rendere difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubblichee nei soggetti, anche privati, considerati dalla medesima legge.
Quest’ultima non modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione, ma, per la prima volta, in modo organico introduce e, laddove già esistenti, mette a sistema misure che incidono su condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.
Con la legge n. 190/2012 è stato, dunque, introdotto un sistema per prevenire la corruzione amministrativa, secondo un’accezione diversa e più ampia di quella penalistica, che ricomprende anche condotte che possono ugualmente generare situazioni di malfunzionamento dell’amministrazione e considerate con sfavore dall’ordinamento giuridico.”
A rapporto di Pubblico Impiego ‘privatizzato’ quanto dispone l’art. 35 comma 2 della Costituzione repubblicana in materia di DIRITTO ALLA FORMAZIONEDEI LAVORATORI DIPENDENTIvale indubbiamente - casomai taluno avesse ancora dubbi - anche per detto tipo di dipendente pubblico e non solo per quello assoggettato al datore di lavoro privato (quello cd. privato), e comunque, tra l’altro, privatizzazione o no del rapporto di pubblico impiego: perché il dipendente pubblico dovrebbe essere discriminato quanto al DIRITTO AD ESSERE FORMATO?
Tale DIRITTO ALLA FORMAZIONE “dei lavoratori” subordinati (che il Codice civile del 1942 chiama molto modernamente ‘collaborataori dell’imprenditore’ !) è sancito a chiare note dall’art. 35 comma 2 della Costituzione. 
  
Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
 Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
 Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
 Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Un commento del comma 2 di detto art. 35 co. 2 Cost.? Prendiamolo dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente e relativi commenti al suddetto comma 2 dell’art. 35 Cost.:
Il secondo comma si deve alla proposta dell' on. Moro il quale (A. C., pag. 3975) nel sostenerla affermò di aver “preferito la parola  formazione all'altra istruzione perché quest'ultima ha carattere ristretto, mentre qui si vuol mettere in rilievo che la Repubblica assume il compito non solo di istruire in senso tecnico, ma anche di formare la mentalità e la tecnica per il lavoro professionale... Si aggiunge la elevazione professionale come indicazione sintetica di un complesso di provvedimenti tendenti ad ottenere un livello più alto di vita professionale, culturale e tecnica dei lavoratori”.
  
Credo basti il commento dell’on. Moro.
Una declinazione, poi, di tale diritto ad esempio la troviamo nel D.Lgs. 81/2008 a presidio della sicurezza sul lavoro, che ancora - dal 2008 - stenta a decollare, stando ai dati sui decessi su e per il lavoro alle dipendenze.
Ora, èaltresì noto - o dovrebbe esserlo - agli addetti ai lavori dell’Anticorruzione (dediti alla stesura/aggiornamento annuale ormai del PTPCT da inserire nel PIAO) come la FORMAZIONE (IL DIRITTO AD ESSERE FORMATI = ISTRUITI, RAGGUAGLIATI, AGGIORNATI, ETC. non una tantum ma c-o-s-t-a-n-t-e-m-e-n-t-e) rappresenti al contempo anche una importantissima MISURA GENERALE OBBLIGATORIAnon solo ai sensi della L. 190/2012 ma anche secondo i vari PP.NN.A. adottati dall’Anac dal 2013 in avanti (il primo Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA).
Il primo PNA del 2013 a pagg. 30 ss. invero recitava già:
Ai sensi dell’art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012 il responsabile dellaprevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige unarelazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzionedefinitedai P.T.P.C. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sitoistituzionale di ciascuna amministrazione nonché trasmesso al D.F.P. in allegatoal P.T.P.C. dell’anno successivo. Tale documento dovrà contenere un nucleominimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:(…)
Formazione in tema di anticorruzione
- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in
giornate/ore
- Tipologia dei contenuti offerti
- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di
anticorruzione
- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di
anticorruzione
“Lo stesso PNA 2013 alle pagg. da 30 a 51 si occupa di tale MISURA e afferma (estratti):
3.1.12 La formazione (19)
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del2001 debbono programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presenteuna strutturazione su due livelli:
- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamentodelle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e dellalegalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, aicomponenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti allearee a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzatiper la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto daciascun soggetto nell’amministrazione.”
--------------
(19) Per ulteriori indicazioni: Allegato 1, par. B.13.
Detto § B.13 del richiamato Allegato 1 recita:
“B.13 Formazione.
La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione dellacorruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguentiobiettivi:
“l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità èesercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisionisono assunte “con cognizione di causa”; ciò comporta la riduzione del rischioche l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche,programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operanonell’ambito del processo di prevenzione;
la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresental’indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente persvolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle areea più elevato rischio di corruzione;
l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrativedistinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale “informazione” proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate;ciò rappresenta un’opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzareall’interno dell’ente le modalità di conduzione dei processi da parte degliuffici, garantendo la costruzione di “buone pratiche amministrative” a provadi impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’eserciziodella funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degliuffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti ancheper ridotta disponibilità di tempo da dedicare all’approfondimento;
evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione dellanorma di volta in volta applicabile;
la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi dicomportamento eticamente e giuridicamente adeguati.
I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione inraccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e le iniziative formativevanno inserite anche nel P.T.F. [1]di cui all’art. 7 bis del d.lgs n. 165 del 2001.”
Passando dal 2013 all’ultimo PNA approvato definitivamente ovvero del 2022 dalla Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 (!!!), che ha come oggetto l'approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, uno strumento di indirizzo per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, valido per il triennio successivo (2023, 2024,2025), devesi rilevare che se è vero che questo ultimo PNA punta a semplificare e velocizzare le procedure amministrative, con particolare attenzione alle esigenze introdotte dal PNRR e alla nuova disciplina del Piano Integrato di Organizzazione e Attività (PIAO), in via/nella parte Generale alle seguenti pagine tocca anche la MISURA GENERALE della FORMAZIONE, fermo restando quanto scritto e contenuto nei precedenti PNA da applicarsi comunque (insomma quanto in essi contenuto continua a valere, ove non modificato o superato dall’ultimo PNA!):
a pag. 29/135 si legge:
Per favorire la creazione di valore pubblico, un’amministrazione dovrebbe prevedere obiettivi strategici, che riguardano anche la trasparenza, quali ad esempio:
(…)
incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell’ente anche ai fini della promozione del lavoro pubblico
(….)
a pag. 34-35/135 si legge:
Si riportano nella successiva tabella n. 4 alcuni esempi di indicatori di monitoraggio per tipologia di misura. Alla tabella seguono – con riferimento ad alcune tipologie di misure – esempi per la verifica sull’attuazione delle stesse. In particolare, per ogni misura, sono indicati possibili obiettivi (che comunque devono essere definiti da ciascuna amministrazione/ente), indicatori e domande di verifica dei risultati attesi.
Tabella 4 Esempi di indicatori di monitoraggio per tipologia di misura
(…)
| Tipologia di misura | Esempi di indicatori | 
| misure di formazione | numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) | 
(…)
Esempi di verifica di attuazione delle misure (con esempi di obiettivi, indicatori e domande di verifica)
(….)
Misura di formazione
obiettivo: formare il 60% di tutti i funzionari sulla gestione del rischio corruttivo nell’anno X;
indicatori: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze
sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso);
domande di verifica: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio
corruttivo nell’anno X rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate
positive?
- a pag. 61/135 sta scritto:
Quanto all’ambito oggettivo del monitoraggio sulle misure, in via preliminare, si evidenzia che:
(…)
con riferimento alle misure generalidiverse dalla trasparenza, come ad esempio la formazione, ilwhistleblowing, il pantouflage, la gestione del conflitto di interessi, occorre tener conto dei rilievi emersi nellarelazione annuale del RPCT, concentrando l’attenzione del monitoraggio in particolare su quelle misurerispetto alle quali sono emerse criticità.”
Inoltre, a monte di detto comma 14, sempre lastessa L. 190/2012 dispone in via generale, all’ art. 1 ma ai precedenti commi 10 e 11,quanto segue:
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 (((RPCT)))provvede anche:
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 (((vistone il tenore…. “statali” ergo qui il RPCT dei Ministeri))).
11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazionistatali sui temi dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e'piu' elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.
E per gli EE.LL. = Territoriali (Regioni e Province incluse, ovviamente)si chiederà chi legge ? Calma, per essi si legga, oggi- abrogato l’art. 7bis del D.Lgs. 165/2001- l’art. 8 del vigente DPR 70/2013 (in particolare il relativo comma 3): “Art. 8 - Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari
1. La programmazione della formazione e' ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.
2. A tale fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di cui all'articolo 2 che redige il «Programma triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. Gli enti territoriali possono(((oltre che organizzare ed acquistare in autonomia))) aderire al programma di cui al comma 2, (((ma))) con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.
4. Il Programma triennale contiene:
a) il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione;
b) il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione;
c) la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione generale della loro organizzazione;
d) l'individuazione delle ulteriori attivita' formative offerte dalle Scuole con costi a carico delle amministrazioni e delle relative modalita' di contribuzione;
e) la definizione delle modalita' e dell'estensione del coinvolgimento nelle attivita' di formazione delle universita' e degli istituti di formazione;
f) la definizione dei contenuti, delle modalita' di stipula e dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e con i soggetti privati.
5. Le Scuole erogano l'attivita' formativa di competenza in conformita' con quanto stabilito dal Programma triennale.”
Poi ad esempio l’art. 54 comma 7 del D.Lgs. 165/2001 (= TUPI) così dispone ad es. in materia di conoscenza dei Codici di comportamento da parte dei dipendenti pubblici(general-nazionale e locale: due diversi! Nazionale e aziendale=della singola PA):
“ 7. Le pubbliche amministrazioni verificanoannualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazionedel personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.”.
Da ultimo in materia di FOMAZIONE ci ha illuminato ed imposto quanto segue il DFP con la nota Direttiva del Ministro Zangrillo a pieno regime di fatto dal 2026(in quanto arrivata a PIAO 2025 già definitivamente strutturati, essendo del 14.01.2025, ed in alcuni casi già approvati definitivamente prima della scadenza annuale del 31 Gennaio) così sintetizzata da qualunque IA gratuita consultabile in Internet, senza andare nel dettaglio della stessaDirettiva (siamo pronti per l’imminente 2026?):
La Direttiva Zangrillo riguarda la formazionee la valorizzazione del capitale umano nella Pubblica Amministrazione, introducendo l'obbligo di almeno 40 ore annuali di formazione per ogni dipendente a partire dal 2025, compresi i dirigenti. L'obiettivo è rendere la formazione un obiettivo concreto di performance per i dirigenti, riconoscendola come uno strumento strategico per migliorare le competenze, la produttività delle amministrazioni e la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese.
- Obbligo di formazione:
A partire dal 2025, tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono tenuti a svolgere almeno 40 ore di formazione all'anno.
- Centralità della formazione:
La formazione è intesa non come un costo, ma come un investimento che genera valore per le persone, le amministrazioni e i cittadini.
- Ruolo dei dirigenti:
I dirigenti hanno la responsabilità di garantire la partecipazione dei dipendenti ai percorsi formativi e sono valutati anche in base alla loro capacità di promuovere il capitale umano.
- Valore per le persone:
La formazione serve a migliorare le competenze, favorire la crescita professionale e le opportunità di carriera dei dipendenti.
- Valore per l'amministrazione:
La formazione aumenta la produttività, l'efficienza e la consapevolezza dei dipendenti, contribuendo al miglioramento dei servizi pubblici.
- Valore per i cittadini:
Il miglioramento delle competenze del personale PA si traduce in una maggiore qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.
- Monitoraggio e valutazione:
La direttiva introduce strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia della formazione e del suo impatto sulla creazione di valore pubblico.
Insomma e concludendo: la FORMAZIONE DEL PERSONALE TUTTO (DIRIGENTI INCLUSI) OLTRE CHE DIRITTO COSTITUZIONALEMENTE GARANTITO E’ ANCHE PERCHE’ MISURA GENERALE OBBLIGATORIA PRO ANTICORRUZIONE, con buona pace di molti amministratori (politici) che sbuffano quando gli si dice che il personale dipendente (si spera non tutto assieme!) è impegnato in giornata FORMATIVA e magari non in trasferta ma dentro le mura del Palazzo ove la PA ha convenuto un Docente ad essi soli tutto dedicato.
Ma le fonti di cui sopra, tutte, Direttiva Zangrillo inclusa, non illustrano però come si acquista esattamente sul mercato la MISURA DELLA FOMAZIONE per somministrarla ai dipendenti-discenti in qualunque modo: dentro le mura del Palazzo con Docente on line o in presenza (Docente ‘dedicato’) o mandando il personale fuori dal Palazzo in ambito comunale o anche in trasferta a giornata formativa aperta (alle adesioni)! Certo le varie possibili vie/metodologie di acquisto di tale SERVIZIO è materia del segmento CONTRATTI PUBBLICI DELLE PP.AA. o OUTSOURCING[2]che dir si voglia, non ha nulla ha che vedere con l’ANTICORRUZIONE e da qui quindi il silenzio di dette fonti e la ragione del presente scritto con gli approfondimenti di cui al paragrafo che segue.
01 – PROGRAMMAZIONE E ACQUISIZIONE DELLA MISURA OBBLIGATORIA E NON OBBLIGATORIA DELLA ‘FORMAZIONE’ DA PARTE DELLA PA DATORIALE.
Veniamo allora alla PROGRAMMAZIONE e all’ACQUISTO del servizio FORMAZIONE per i dipendenti.
Invero, non tutte le PP.AA. italiane, anzi quasi nessuna in termini percentuali, ha dipendenti di ruolo aventi lo status giuridico del FORMATORE e quindi come mansione prevalente la mission della FORMAZIONE dei suoi stessi colleghi. Certo il Dirigente, come il Funzionario, ha intrinsecamente connesso al suo ruolo anche una lata funzione informativo-formativa verso i sottoposti, spesso estrinsecantesi in Circolari e/o Direttive operative che ove attinenti all’interpretazione di leggi per quanto riguarda il Dirigente o il facente funzione nelle PP.AA. senza Dirigenza (v. le EE.QQ. es ex art. 109 co. 2 del D.Lgs. 267/2000 = TUAL), è oggetto di specifico onere di TRASPARENZA ex art. 12 comma 1 periodo II D.Lgs. 33/2013, assai trascurato da moltissime PP.AA., esso però è chiaro e recita:
“ (….) Sono altresì pubblicatile direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione (((es. dai Dirigenti))) e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse (…)”.
Quante Circolari, Istruzioni, Direttive, interne, usiamo per le istruttorie dei vari procedimenti che non sono pubblicate in Amministrazione Trasparente? Penso ai delicati procedimenti di competenza degli sportelli SUAP, SUE, Polizia Municipale, Servizi Sociali, etc. . Verificare. E’ giusto e doveroso dal 2013 ai sensi del D.Lgs. 33/2013=TUT che anche i cittadini-amministrati sappiano e beneficino del contenuto di tali strumenti di lavoro non più solo nostri. Chiaro? Lo si spera. 
  
01.1 PROGRAMMAZIONE
Partiamo dagli aspetti organizzatori generali.
Nelle FAQ ANAC su Anticorruzione > Formazione si può leggere quanto segue a titolo illustrativo generale su questa MISURA GENERALE pro ANTICORRUZIONE:
2. Chi rileva nell’amministrazionei fabbisogni e individua di destinatari degli interventi formativi?
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali i percorsi formativi sono predisposti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SNA) con cadenza periodica e d’intesa con le amministrazioni (art. 1, co. 11, l. 190/2012).Le amministrazioni centrali, quindi, definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1,co. 5, lett. b), l. 190/2012).
I RPCT degli altri enti, i cui obblighi sulla formazione discendono dall’art. 1, co. 8 della l. 190/2012, sono tenuti a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Pertanto, il RPCT individua, in raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e con l’organo di indirizzo, i fabbisogni e le categorie di destinatari degli interventi formativi.
1. La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza come deve essere programmata e disciplinata?
 La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in generale sui temi dell’etica anche ai fini della promozione del valore pubblico è prevista da specifiche disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, co. 9, lett. b)) e all’art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013.Ne discende che la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo è una misura di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare adeguatamente nell’ambito del PTPCT così come nella sezione “Anticorruzione e trasparenza” del PIAO.
3. Nelle amministrazioni che adottano il PIAO, con chi è tenuto a coordinarsi il RPCT nel programmare la formazione?
 Considerato che nella sottosezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO le amministrazioni definiscono anche le strategie di formazione del personale, il Responsabile di questa sezione e il RPCT sono chiamati a coordinarsi per definire gli interventi formativi in materia di anticorruzione, trasparenza ed in generale sui temi dell’etica. Per i profili della formazione, quindi, la sottosezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” e la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” devono necessariamente risultare coordinate fra loro. 
4. A quali soggetti deve essere rivoltala formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nella p.a.?
 La legge 190 del 2012, all’art. 1, co. 9, lett. b)), stabilisce che la formazione in materia di anticorruzione, trasparenza e in generale sui temi dell’etica deve essere rivolta innanzitutto ai dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.
 L’amministrazione è quindi tenuta, per legge, a programmare una formazione specifica e mirata per il RPCT, i dirigenti e tutto il personale operante nelle aree di rischio, sulla base del PTPCT o della sezione “Anticorruzione e trasparenza” del PIAO adottato.
Ciò non toglie che anche il resto del personale sia progressivamente coinvolto in questo tipo di formazione.
5. La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza  può essere prevista anche per i dipendenti che prestano servizio in aree considerate non di rischio?
 È auspicabile che l’amministrazione preveda anche una formazione di tipo generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all’aggiornamento delle competenze e dei comportamenti in materia di etica e della legalità.
L’ideale sarebbe definire iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono e in relazione alle aree, di rischio o meno, in cui operano.
7. Si possono stipulare accordi tra amministrazioni per unificare quanto più possibile il sistema di formazione dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione?
Le amministrazioni possono stipulare accordi per favorire un unico programma di formazionein materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e, in generale, sui temi dell’etica. Si auspica, in tal senso, la stipula di accordi tra enti locali.
Per le amministrazioni centrali si auspica la promozione di attività di formazione sul...








