LA POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA DEGLI STAKEHOLDERS NEL PROCEDIMENTO E RISPETTO AL CONTENUTO DEL PTPCT E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE: PUO’ CAPITARE CHE QUALCHE AUDITO CHIEDA ALLA PA LE MOTIVAZIONI DEL NON ACCOGLIMENTO DELLE PROPRIE OSSERVAZIONI-PROPOSTE E INSISTA ANCHE. QUID IURIS?
LA POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA DEGLI STAKEHOLDERS NEL PROCEDIMENTO E RISPETTO AL CONTENUTO DEL PTPCT E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE: PUO’ CAPITARE CHE QUALCHE AUDITO CHIEDA ALLA PA LE MOTIVAZIONI DEL NON ACCOGLIMENTO DELLE PROPRIE OSSERVAZIONI-PROPOSTE E INSISTA ANCHE. QUID IURIS?
Distinguere bene per saper poi differenziare gli effetti sull’azione finale della PA.
02 Novembre 2023
00 – PREMESSE ED INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROBLEMA
All’inizio dell’interessante articolo dal titolo “Policy di stakeholder engagement della pubblica amministrazione” della Dott.ssa di ricerca Cadelano Sara (v. https://www.diritto.it/policy-di-stakeholder-engagement-della-pubblica-amministrazione/) sulla nozione di stakeholder si legge quanto segue di estremo interesse a livello di inquadramento generale:
“Letteralmente, stakeholder (“to hold a stake“) significa possedere o portare una “posta”, un interesse,“inteso (quasi) nel senso di un diritto”.[1]
Il termine fu coniato nei primi anni Sessanta, col proposito di evidenziare il fatto che, oltre a coloro che detenevano il capitale di un’azienda (stockholder), esistevano anche altre parti (stakeholder, appunto) che avevano una “posta in gioco” (stake) nel processo decisionale delle moderne imprese a capitale diffuso.[2]
La teoria degli stakeholder può trovare applicazione non solo in ordine ai processi decisionali delle aziende private ma anche con riferimento a quelli delle pubbliche amministrazioni.
Appare utile osservare, a tal proposito, che, attraverso il coinvolgimento attivo dei c.dd. portatori di interessi, il ruolo della Pubblica Amministrazione viene interessato da un’importante trasformazione.
Infatti, il suddetto ruolo non è più limitato alla produzione di servizi, bensì risulta ampliato nella direzione della produzione di politiche pubbliche.
(…..)
Le amministrazioni locali, pertanto, sono tenute ad intessere un dialogo con la propria comunità, permettendo, in tal modo, ai portatori di interessi di compartecipare alle scelte concernenti strategie e programmi.[3]
Fermo restando che ciascuna PA è libera di dotarsi di un proprio (quindi interno) regolamento (una sorta di disciplinare: ma sul punto v. Gr. sub nota 1 infra) sulla Policy di stakeholder engagement, spingendosi addirittura ad autobbligarsi a dare in sede istruttoria dell’adottando provvedimento amministrativo di approvazione del PTPCT o del Piano della Performance (che, però, attenzione: non sono regolamenti in senso stretto, ma documenti contenenti o strumenti/misure pro anticorruzione&traspaerenza o pro obiettivi performanti! In quanto tali ex L. 241/1990 non sarebbero gravati dall’onere della motivazione espressa!), non solo contezza del tenore delle osservazioni-proposte (integrali o per sintesi: anche questa è una questione) pervenute, ma anche il perché del loro integrale non accoglimento e/o dell’accoglimento parziale o totale stando alla stesura finale di detti provvedimenti, compreso inequivocabilmente chi è uno stakeholder, serve ora vedere - stando al titolo del presente articolo - come la legislazione italiana individua e coinvolge distintamente gli stakeholders rispettivamente nel Piano della Performance (essendo più vecchio: DLgs. 150/2009) e nel PTPCT (L. 190/2012 + vari PPNNAA dell’ANAC).
La questione centrale e di fondo è la seguente per i procedimenti sottesi ad entrambi tali documenti finali della PA: lo stakeholder è un soggetto “interessato” in senso stretto e tecnico ex L. 241/1990 o solo un suggeritore? In breve: ha diritto ad una “motivazione” da paret della PA rispetto al suo agire (provvedere) finale?
La stessa ANAC in sede di PNA 2022 suggerisce: “Si sottolinea l’importanza di anticipare tale partecipazione sin dalla fase di elaborazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, anche mediante stipula di protocolli tra PPAA e stakeholder.”.
Addirittura qualche ente locale, memore di quanto dispone il DM 132/2022 sul VALORE PUBBLICO (ad illustrazione del contenuto del PIAO) all’art. 3 comma 1 lett. a), massimamente al suo n. 4, ovvero che
Art. 3 Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione
1. La sezione e' ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:
a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti:
1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazionefinanziaria adottati da ciascuna amministrazione;
2) le modalita' e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilita', fisica e digitale, alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
3) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti;
4) gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.
ben potrebbe vincolarsi in sede di PIAO a dare sempre e comunque una risposta scritta (espressa) alle richieste dei cittadini ‘consultati’ (per legge o LLGG ANAC) anche nel caso del non accoglimento delle loro richieste-osservazioni-proposte, acquisite ex ante dalla PA in sede di AUDIZIONE in sede istruttoria.
Diverso, temporalmente successivo e funzionalmente diverso è (quindi si colloca ex post) il doveroso MONITORAGGIO di cui comma 3 dell’art. “6 - Piano integrato di attività e organizzazione” del DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazz. Uff., 9 giugno 2021, n. 136). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 . Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia:
“3. Il Piano (((= PIAO))) definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198”.
Deve essere detto invia preliminare, che tanto l’uno quanto l’altro atto di cui sopra vengono adottati al termine di un procedimento che conduce ad un provvedimento EMESSO D’UFFICIO (perché è la norma statale che lo esige e sanziona anche amministrativamente l’inerzia della PA) e quindi la L. 241/1990 in qualche modo va considerata, magari relativamente al piano della leale collaborazione, ma sino a che punto?
Ma, si rifletta: in mancanza di detti ‘protocolli’ o norme autovincolanti sottoscritti/adottati dalla PA, che diritti hanno gli stakeholders verso la PA procedente? In che misura incide su tale rapporto (PA & stakeholders) e con quali effetti (obblighi per la PA) la regola stabilita dalla L. 241/1990 all’art. 1 comma 2-bis nuovo secondo cui “2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.”. (Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera 0a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.).
Aspetto, questo, assai delicato e non indagato da alcun Autore, per quanto a mia conoscenza! Nè si rinvengono per i suddetti due atti pronunce giurisprudenziali sul silenzio della PA che NON spiega ad es. il perché del mancato accoglimento della/e proposta/e avanzata/e [4] chiara/e e magari anche non contra legem da uno stakeholder.
01 - PIANO DELLA PERFORMANCE E GLI STAKEHOLDERS
Ora, agli addetti ai lavori - e non solo - della Performance non sarà sfuggito come post modifiche ex D.Lgs. 74/2017 l’art. 4 comma 1 rispettivamente alle lettere a) ed f) pre e chiude il ciclo della Performance con la seguente attività:
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni ed di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
L’intermedia fase della VALUTAZIONE della performance (dalla quale poi scaturisce il quantum erogato in busta paga di trattamento accessorio) normata dall’art. 7 (“Sistema di misurazione e valutazione della performance”) secondo il comma 2 vede addirittura come attori (e non meri portatori di interessi) esattamente anche “c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualita' dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis”.
E quanto alla cd. VALUTAZIONE PARTECIPATIVA i richiamati artt. 8 e 19bis impongono alla PA/recitano, per quanto qui interessa, quanto/come sotto:
> art. 8 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa):
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attivita' e dei servizi anche attraverso modalita' interattive;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
> Articolo 19 bis - Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali (1)
1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attivita' e per i servizi erogati (((ergo: ex post !!!))), secondo le modalita' stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attivita' e ai servizi erogati, favorendo ogni piu' ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalita' individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati[5], con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.
5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).”
E le “Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche N. 4 Novembre 2019” redatte a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance[6] , adottate per le PP.AA. centrali (!!!) sono chiarissime (estratto):
“Gli strumenti a disposizione delle amministrazioni pubbliche per rafforzare il ciclo della performance, migliorandone l’apertura in chiave partecipativa sia al loro esterno che al loro interno, sono molteplici e non si escludono a vicenda: mappa degli stakeholder, rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, carta dei servizi, partecipazione dei cittadini nelle decisioni, valutazione esterna (partecipativa, attività di controllo o audit professionale), co-produzione di servizi, per menzionarne solo alcuni. In questa prospettiva le amministrazioni possono anche mettere a frutto il patrimonio conoscitivo ed informativo sviluppato attraverso l’esperienza in materia di standard di qualità e carte dei servizi.
L’approccio partecipativo va, quindi, inteso nella maniera più ampia possibile lungo tutto il ciclo della performance: dalla fase di programmazione fino a quella di valutazione, secondo i modelli più innovativi di governance, promossi anche a livello internazionale. Tuttavia, in questa prima fase, il DFP intende fornire indicazioni metodologiche prevalentemente in ordine alle modalità di coinvolgimento dei cittadini nella fase di valutazione delle attività e dei servizi erogati, secondo un principio di gradualità (si veda più avanti la c.d. “Scala di sviluppo della valutazione partecipativa”), con l’obiettivo di promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di performance management.”.
Ora è di tutta evidenza come intra D.Lgs. 150/2009 (PERFORMANCE), nonostante il Governo affermi che l’approccio partecipativo debba essere applicato dalla PA lungo tutto il ciclo della performance partendo dalla fase di programmazione (FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE DANNO SOSTANZA AL PIANO DELLA PERFORMANCE) e rilevato che la partecipazione degli utenti e dei cittadini alla fase intermedia della VALUTAZIONE (esattamente della s-o-l-a performance o-r-g-a-n-i-z-z-a-t-i-v-a) innovativamente introdotta nel 2017 rappresenta una novità che li vede come attori di questa fase del ciclo, la legge quanto alla fissazione degli obiettivi (prima fase del ciclo) che sono il contenuto del Piano assolutamente non attribuisce alcuni diritto né alcun interesse legittimo agli utenti/cittadini, che possono poi solo valutare poi negativamente (LA SOLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E CIO’ INCIDERA’/PESERA’ POI INEVITABILMENTE SUL RISULTATO DELL’ANNO E QUINDI SULLE TASCHE DEI DIPENDENTI), se è vero come è vero che sta scritto chiaramente come sopra riportato che la PA provvede alla “a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;”. Arduo !!!
Insomma, non a caso nel 2017 il legislatore delegato ha aggiunto all’art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance) il comma 4bis:
“4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7.”.
La si vuole negare siffatta assenza di diritti/interessi legittimi degli stakeholders rispetto alla prima fase del ciclo della performance? Assai arduo! C’è di mezzo l’autonomia organizzativo-gestionale della PA e la discrezionalità delle scelte politiche latu sensu di chi amministra, che poi ne risponde anche sul piano politico ...ma a tempo debito avviamente e nelle sedi opportune (nelle urne al momento del voto).
02 – IL PTPCT E GLI STAKEHOLDERS
Ora gli obiettivi del Piano della performance corrispondono agli strumenti o misure pro anticorruzione e/o pro trasparenza inseriti dalla PA nel proprio PTPCT, siano essi di tipo obbligatorio (quelli/e cd. generali previste dalla legge: contenuto necessario del Piano) o di tipo discrezionale nel senso di essere individuati e stabiliti discrezionalmente dalla PA* in aggiunta a quelli contemplati dalla legge espressamente (*si pensi ad es. alla cd. PUBBLICITA’ ULTERIORE normata, anzi sollecitata, sia dalla L. 190/2012 sia dal D.Lgs. 33/2013, tanto per fare un esempio, ma sempre nel rispetto del GDPR 679/2016 che vincola a monte qualunque PA che voglia addentrarsi nella cd. pubblicità ulteriore).
Quale ruolo assegnano la legge o i PPNNAA dell’Anac agli stakeholders e da quali oneri precedurali e formali esattamente sono in merito gravate le PPAA nell’adottare il provvedimento contenente il PTPCT (intra PIAO)?
Ebbene, nella L. 190/2012 non si rinvengono le parole ‘cittadini, utenti, soddisfazione, consultazione, portatori di interessi, associazioni, etc.’ usualmente utilizzate dal legislatore per dare rilievo alla partecipazione dei cittadini ed utenti, anche preventiva (ex ante, ma anche ex post!), all’agire della PA (adozione di un dato provvedimento) normato da una data legge, mentre ai sensi dell’art. 19 comma 5 lett. b) del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014 n.90 (in Gazz. Uff., 24 giugno 2014, n. 144). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (non quindi intra L 190/2012!) risulta che “b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento (((quelli cd. aziendali o integrativi ex art. 54 co. 5[7] del D.Lgs. 165/2001) .”.
A fronte di tale silenzio l’Anac in sede di PNA ha evidenziato - a più riprese[8] in sede di PNA - e richiesto alle PPAA quanto segue in merito sul piano metodologico-procedurale.
Nella delibera Anac recante il PNA 2022 pro Anni 2023-2025 (v. delib. n. 7 del 17.01.2023) l’ANAC par far comprendere che il contenuto dei precedenti PNA non sia tutto da buttare e in parte lo ritiene espressamente superato (e lo dice) in parte ove tace lo si deve ritenere superato nella misura in cui il nuovo PNA disciplini ex novo una data materia/argomento pro stesura nuovo PTPCT. Esattamente a pag. 19 si leggono i seguenti passi illuminanti all’uopo:
“In considerazione dell’esigenza di affrontare le nuove sfide della riforma del PIAO e del PNRR, è necessario sottolineare che il presente PNA nella parte generale ha contenuti innovativi, rispetto ai precedenti, relativamente alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, alle semplificazioni ulteriori introdotte (specie con riferimento alle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti) e al monitoraggio.
Sono da intendersi superate, rispetto al PNA 2019, le indicazioni sul RPCT e struttura di supporto, sul pantouflage, sui conflitti di interessi nei contratti pubblici.
Tutta la materia dei contratti in deroga è innovativa rispetto a quanto previsto in precedenti PNA così come quella sulla trasparenza in materia di contratti pubblici.
Per quanto riguarda i Commissari straordinari, le indicazioni offerte integrano l’approfondimento di cui all’Aggiornamento 2017 al PNA dedicato a “La gestione di Commissari straordinari nominati dal Governo”. (((che quindi sopravvive)))
Analogamente, restano quale riferimento le rimanenti parti di carattere speciale svolte negli approfondimenti nei diversi PNA dedicati a settori di amministrazioni o materie.
Per quanto concerne il procedimento di predisposizione, il PNA è stato il frutto di un intenso lavoro di scambio e di collaborazione fra gli uffici dell’Autorità coinvolti nei diversi settori di competenza.
Il PNA è stato adottato in via preliminare dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 21 giugno 2022 e posto in consultazione pubblica dal 24 giugno al 15 settembre 2022.
Hanno presentato osservazioni complessivamente 36 soggetti istituzionali e non, per un totale di n. 182 osservazioni per la parte generale e n.73 per la parte speciale.(((SENZA RIPORTARNE IL TESTO !!!)))
Le osservazioni e i suggerimenti pervenuti sono stati considerati nella stesura del testo finale del PNA (((??? IN CHE SENSO??? ACCOGLIENDOLE IN TOTO, IN PARTE O COME??? COME SI FA A VERIFICARE ???))) approvato dall’Autorità in data 16 novembre 2022 per l’invio al parere del Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata.
È stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, comunicato con nota DAR prot. n. 0021928 P-4.37.2.1 del 27/12/2022, e quello del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, comunicato con prot. UGM_FP-0000106-P del 17/01/2023;
Il Consiglio dell’Autorità ha approvato definitivamente il PNA in data 17 gennaio 2023.”
Quindi par di capire che gli addetti ai lavori, inoperosa l’ANAC sul punto pro massima trasparenza in materia di testi vigenti dei vari PPNNA, si devono adoperare di anno in anno per elaborare (aggiornare) una sorta di testo unico dei vari PPNNA che tenga conto di tutti i PNA dal 2013 in avanti prodotti dall’ANAC, per qualsivoglia indagine nell’ambito delle varie problematiche attinenti la stesura e l’approvazione finale del PTPCT. Insomma: c’è lavoro per una buona opera editoriale, senza dubbio, come avviene per i testi vigenti dei vari CCNL che si stratificano di triennio in triennio (per quelli di solito ci pensano le OO.SS.: l’ARAN arriva sempre molto dopo!!!).
Indubbiamente gli stakeholders si collocano/sono nel/il CONTESTO ESTERNO. L’Anac in sede di PNA 2022 pro 2023-2025, infatti, afferma:
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3.1.2 L’analisi del contesto esterno e interno. La mappatura dei processi
L’analisi del contesto esterno ed interno rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione.
L’analisi del contesto esterno restituisce all’amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell’ambiente in cui l’amministrazione o ente opera.
(…)
In altri termini, i dati e le informazioni raccolti dai responsabili di ogni sottosezione del PIAO costituiscono, nella logica della pianificazione integrata, patrimonio comune e unitario per l’analisi del contesto esterno ed interno. Questa analisi, attraverso la quale l’amministrazione comprende meglio le proprie caratteristiche e l’ambiente in cui è inserita, è presupposto fondamentale delle attività di pianificazione. |
Pertanto, per il contesto esterno si rammenta di acquisire e interpretare, in termini di rischio corruttivo rispetto alla propria amministrazione/ente, sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni cui l’amministrazione potrebbe essere sottoposta. Anche nella fase di elaborazione del contesto esterno sarebbe opportuno - compatibilmente con la sostenibilità di tale attività e in una logica di gradualità progressiva - il confronto con gli stakeholder esterni mediante le forme di ascolto in grado di assicurare una partecipazione effettiva dei portatori di interesse (ad esempio mediante audizioni, dibattiti, questionari tematici, ecc.). Sulla definizione dei tempi e delle modalità ogni amministrazione può valutare le soluzioni più idonee garantendo la trasparenza delle scelte.
Si sottolinea l’importanza di anticipare tale partecipazione sin dalla fase di elaborazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, anche mediante stipula di protocolli tra PPAA e stakeholder.
Vengono così in rilievo, ad esempio, i dati relativi a:
• contesto economico e sociale;
• presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso;
• reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato;
• informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento;
• criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio.
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Interessanti osservazioni/suggerimenti sulle necessità e modalità di coinvolgimento degli stakeholders ma nulla sulla questione specifica di cui all’oggetto. ì
Fortunatamente l’uso del pc agevola e se nel nel PNA 2022 nulla si trova nel 2019 invece si rinviene quanto segue nella delibera base di cui si riporta per estratto il passaggio che segue adeguatamente evidenziato con capoversi, sottolineature e chiose tra ((( ))) come consuetudine di chi scrive:
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Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019
Piano Nazionale Anticorruzione 2019
Stakeholders
Ai fini della predisposizione del PTPCT si raccomanda alle amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.
Le consultazioni potranno avvenire, ad esempio,
o mediante raccolta dei contributi via web
oppure nel corso di appositi incontri. (((molte PP.AA. dedicano una parte della o delle giornate della Trasparenza in presenza alla mera raccolta di tali contributi, resi in forma orale o scritta !!!)))
All’esito delle consultazioni è necessario dar conto (((di esse: del loro contenuto, in modo fruibile/leggibile))) sul sito internet dell’amministrazione e (((poi))) in apposita sezione del PTPCT, con l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input (((contributi acquisiti in sede istruttoria))) generati da tale partecipazione. (((è una vera e propria partecipazione al procedimento)))
In via generale, si evidenzia che il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza assume rilievo sotto il duplice profilo di diritto e dovere alla partecipazione.
L’attivo coinvolgimento e la partecipazione consapevole della società civile sono richiamati in molte norme sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione di più alti livelli di trasparenza. Uno dei principali obiettivi perseguiti dal...