LA SEMPRE PERSISTENTE E TRASCURATA QUESTIONE DELLE TRE DATE in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: DATA E FIRMA CERTA DI ATTO PUBBLICATO, DATACERTA DI SUA 1^ PUBBLICAZIONE, DATA DI AGGIORNAMENTO DELL’ATTO PUBBLICATO.
LA SEMPRE PERSISTENTE E TRASCURATA QUESTIONE DELLE TRE DATE in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: DATA E FIRMA CERTA DI ATTO PUBBLICATO, DATACERTA DI SUA 1^ PUBBLICAZIONE, DATA DI AGGIORNAMENTO DELL’ATTO PUBBLICATO.
Quale VERA TRASPARENZA senza un preciso distinguo e pubblicazioneanche di dette TRE DATE?
03 Giugno 2026
Leggendo la Delibera ANAC 168/2026 avente ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025” la questione della triplice distinzione di cui al titolo ancora una volta (dal lontano 2016: v. infra) non risulta affrontata e chiarita in modo inequivoco magari per i neoaddetti ai lavori (ve ne possono essere!) eppureuno degli elementi che l’OIV/NdV deve accertare (dal 16.6.2026) sotto il profilo della “QUALITA’” dell’ostensione ex D.Lgs. 33/2013 è (nb n. 1 a pag. 17 della delibera) “la pubblicazione”in sé, evento/dato che non può non avere per l’utente/il navigante sul web anche una sua data, cioè la data della pubblicazione: insomma, non basta un PUBBLICATO SI / PUBBLICATO NO; diversamente come può applicarsi, se del caso, ad es. l’art. 26 co. 3 periodo II del D.Lgs. 33/2013 che, dopo aver sancito all’art. 8 co. 1 la regola della “TEMPESTIVITA’” dell’atto della pubblicazione su Amm. Trasp. (che ogni PA deve declinare in sede di PTPCT necessariamente in modo analitico sul piano operativo: termini =giorni/mesi esatti dalla data di creazione/esistenza dell’atto) dispone“La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ”???
E si badi bene: il periodo I dello stesso comma dice nientemeno che “La pubblicazione(((ESATTA: anche quanto al tempo!))) ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario”: effetto (aggiuntivo) raro della TRAPARENZA qui detatto dal Legislatore !!!
Non si pone, invece, lo stesso problema con/per l’applicazione della grave previsione sanzionatoria di cui all’art. 47 comma 1-bis periodi II e III del D.Lgs.33/2013: “Nei confronti del responsabile della mancatapubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo (((pur ricevuti dal politico))) si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancatapubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2”: in tali casi l’ANAC accerta che un determinato dato andava pubblicato (si spera entro un termine chiaro, certoed esatto dalla sua creazione) ma poi non lo si vede/trova proprio come pubblicato. Qui la questione della data della pubblicazione dell’atto non viene in rilievo: non c’è proprio la pubblicazione.
Ma si rifletta, a 360°: come si fa a monte a stabilire quando una pubblicazione su Amm. Trasp. è tempestiva (= rispettosa del termine dato, dalla legge o in mancanza dal PTPCT Sez. 2.3>Trasparenza), otardiva (la PA deve stabilire quando è tardiva: dopo quanto tempo dal termine espressamente previsto?) o quando si ha invece la mancata[1]pubblicazione (idem: dopo quanto tempo dalla integrazione della tardività = pubblicazione tardiva), se non normando in sede di PTPCT, stante il silenzio della legge e dell’ANAC in sede di atti regolatori? Quindi: non vogliamo o meglio dobbiamo pubblicare all’uopo LA DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE SU AMM. TRASP. DEL DATO SOGGETTO AD OSTENSIONE ?Già solo sul piano logico, per procedere legittimamente sul piano delle sanzioni disciplinari(v. artt. 43/5 e 46) e delle sanzioni amministrativo-pecuniarie (v. art. 47), la risposta è e deve essere: SI’ CERTAMENTE !
Invero, tuttavia, a pag. 14 della Delibera ANAC 168/2026 si legge il seguente focus-operativo pro addetti ai lavori (in primis OIV/NdV, ma anche pro RPCT e suo staff + tutti publishers) relativo solo al prima data di cui al titolo del presente articolo:
“Per quanto riguarda il tema dei contratti pubblici (((recte: procedure amministrative volte alla stipula di un contratto pubblico))), l’attestazione deve riguardare sia il rispetto degli obblighi di pubblicazione(((degli atti delle procedure))) da assolversi a mezzo PAD(= Piattaforme di Approvvigionamento Digitale: ergo con automatica trasmissione alla BDCP e poi pubblicati da ANAC sul cd. Portale dei CONTRATTI PUBBLICI: “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”))) sia quelli da assolversi mediante pubblicazione in Amministrazione trasparente (((di ciascuna PA-Stazione appaltante))), secondo le indicazioni fornite con la delibera ANAC n. 264/2023. Si precisa, sul punto, che gli OIV sono tenuti a verificare, ogni volta che l’obbligo di pubblicazione sia assolto mediante link, se il rinvio al link sia funzionante, diretto e contenete* (((*ERRORE: semmai “contenente”))) atti e documenti non modificabili, con data e firma certa.”
Detto passaggio merita due precisazioni:
a) il passaggio “atti e documenti non modificabili, con data e firma certa” quanto alla ‘data’ (come alla ‘firma’) si riferisce evidentemente solo alla ‘data’ e alla ‘firma’ del singolo atto (da pubblicare) che qualcuno intra PA deve aver generato/creato e quindi più precisamente: ad es. “data” = data di adozione dell’atto; “firma” = il soggetto che ha la paternità giuridico-amministrativa dell’atto (si spera solo firma digitale!). Nulla a che vedere, insomma, con LA DATA DI SUA PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE!
b) l’inciso “ogni volta che l’obbligo di pubblicazione sia assolto mediante link” è tecnicamente corretto (ineccepibile) se riferito - stante il contesto esatto del capoverso delineato dall’incipit “..tema dei contratti pubblici” - al noto link verso BDCP dell’ANAC che ogni PA deve pubblicare sulla propria Amministrazione Trasparente, per i dati diciascuna procedura ex D.Lgs. 36/2023, per consentire al navigante di andare a leggerseli tutti in detta BDCP (oggi c’è anche la PUT=Piattaforma Unica della Trasparenza - e anche da essa si può accedere - che per i dati di “Bandi di gara e contratti” punta a mezzo link proprio alla BDCP): esattamente tutti quelli elencati:
a) da Delibera ANAC 261/2023 all’art. 10 co. 1 lett. a)-e); delibera n. 261 cit. che in preambolo ricorda che “L’articolo 28, comma 3, del codice, a mente del quale, per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati (((così))) ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto.”,
b) mavedasi sul punto anche la Delibera ANAC 264/2023 (dedicata ad altro nello specifico, che tuttavia) all’art. 3 co. 3 comunque ricorda “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale (((cd. LINK))) che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del (((singolo))) contrattocontenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell’articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contrattodella stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza dell’intera (((singola))) procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione.”.La stessa cosa precisa l’Allegato 1 alla delibera ANAC 264 cit. alla sua sez. II“PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023”.
Quindi errano le PP.AA. che fanno puntare detto link genericamente alla home page di BDCP !!! NON SERVE.
Purtroppo nella Delib. 168/2026 - qui sotto esame - in Allegato 1.1 recante la GRIGLIA di 1^ RILEVAZIONE (dal 16.6.2026) dedicato alle PP.AA. italiane con cui l’OIV deve condurre l’attività di verifica, l’ANAC in detta griglia pone gravemente – confondendo le idee ai neo addetti ai lavori – su/entro una stessa colonna sia il dato specifico del “Tempo di pubblicazione” (1°) sia il diverso dato specifico della data di“Aggiornamento” (2°) del dato (già pubblicato una prima volta: la prima in assoluto, che deve avere una data esatta visibile al navigante!!!), quando è evidente che trattasi di due distinti adempimenti per la PA pubblicante e spesso per il 2° la dicitura è N.A. = Non Applicabile laddove e solo se il dato pubblicato non è oggettivamente soggetto ad aggiornamenti; diversamente va messa la data di aggiornamento alla/e scadenza/e previste, anche se il dato resta oggettivamente immutato rispetto ad es. all’anno precedente), leggere per credere (tabella compressa nelle colonne):

salvo poi però dedicare, per la rilevazione, all’Aggiornamentouna colonna/riquadro a se stanti ! Top !
Insomma se l’OIV rileva che il dato è stato sì pubblicato ma…supponiamo in modo tardivo, in quale colonna/riquadro può rilevaretale aspetto a mezzo giudizio matematico come descritto a pag 17 “opzioni fornite dal servizio web” (piattaforma che l’ANAC mette a disposizioni degli OIV) per esprimere i giudizi per “misurare il grado di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione”? Probabilmente in questo, ponendo in colonna Note un chiarimento esteso, ovviamente:

mentre il giudizio sull’Aggiornamento sta invece sta in questo:

E inoltre in tal caso (dato pubblicato tardivamente) che % indicare tra le 5 fasce/opzioni? Magari poi l’OIV in sede di note esplicita l’anomalia trovata. Sarà bene che l’OIV predetermini il criterio di giudizio in tal caso, per trattare tutte le anomale ostensioni in modo uniforme quanto alla questione della - in senso lato – TEMPESTIVITA’ DELLA PUBBLICAZIONE cioè l’esattezza della pubblicazione sotto l’aspetto del QUANDO E’ STATA EFFETTUATA LA PUBBLICAZIONE.
Curioso poi che detta GRIGLIA di rilevazione 2026 1.1 pro PPAA sia, pur avendo 11 colonne, difforme nel contenuto da quella aggiornata col PNA 2022 (con superamento della griglia ex Delibera 1310/2016) e relativo aggiornamento a mezzo delibera ANAC del 30.1.2025 . Vedere per credere:
Delibera 168/2026:

Ecco, invece, quanto ebbi modo di scrivere e rilevare già nell’articolo del maggio del 2025 qui parimenti pubblicato “ANTICORRUZIONE: LA FILIERA DEI CONTROLLI SULL’ATTUAZIONE DELLA MISURA GENERALE DELLA TRASPARENZA SECONDO LEGGE E ANAC - Anac, OIV-NDV, RPCT, Dirigente di struttura, publishers, stakeholders.”:
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(…)
E già dal PNA 2022 la struttura del Supermercato web parla chiaro anche quanto alla FILIERA DEI CONTROLLI = MONITORAGGI con le sue ultime due colonne a dx sotto:

Chi scrive gradirebbe assai, poi, che non si confondesse la colonna indicante l’AGGIORNAMENTO (es. tempestivo; trimestrale; annuale; etc.) con la colonna del TERMINE DI SCADENZA PER LA PUBBLICAZIONE (che nulla ha a che vedere con il termine di depubblicazione del dato: ordinariamente, salvo deroghe previste dalla legge, 5 anni a partire dal 1 Gennaio dell’anno successivo a quello di 1^ pubblicazione), come qualche Allegato del PIAO di PA in Italia maldestramente scrive (tipo “I dati restano pubblicati secondo i termini di cui al d.lgs. 33/2013”: scherziamo !?): l’ANAC ad esempio, sopra, a fronte di un AGGIORNAMENTO ‘Annuale’ indica quanto al diverso aspetto del TERMINE DI SCADENZA PER LA PUBBLICAZIONE una pubblicazione “Entro 15 giorni dall’approvazione”: è chiaro il distinguo ???
La riprova del fatto che l’ANAC si sia stancata delle furbate (dolose) e/o fraintendimenti (colposi) sulla penultima colonna di cui sopra la si ha nella delibera di aggiornamento del PNA 2022 datato 2024 ma del 2025 (la n. 31 del 30.1.2025) nell’Allegato 3 alla stessa, ove il contenuto di dette colonne è stato descritto in modo più esteso, chiaro e davvero inequivocabile:
Come si legge l’ANAC in intestazione di colonna chiarisce nelle ultime 4 colonne a dx in modo inequivoco cosa vuole veder pubblicato dalla PPAA sotto ciascuna di dette colonne e anche se detto Allegato 3 è destinato ai Comuni con meno di 5000 abitanti o 50 dipendenti ( recita la delibera “Il file Excel con l’elencazione degli obblighi di pubblicazione per i comuni con meno di 5000 abitanti e meno di 50 dipendenti è reso disponibile nell’allegato 3).”) qualcosa mi dice che nella prossima generale delibera ANAC sostitutiva della delibera 1310/2016 le colonne avranno proprio tali chiarimenti per tutte le PPAA italiane indistintamente: quindi è bene non fare i furbi o i distratti da subito anche se si hanno più di 50 dipendenti.
Chissà se gli OIV/NDV hanno colto ?
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Con tale auspicio chiudevo a maggio 2025, ma pare che neppure l’ANAC si sia ricordata neppure per il 2026!
Ma v’è di più col PNA 2025 le colonne scendono a 10 rispetto alle 11 del PNA 2022, seguitemi:
# estratto da PNA 2025 Parte Generale: 10 colonne!!! (NB: manca – GRAVEMENTE! – la colonna dei “Riferimenti normativi” esattamente la 3^ nell’ordine: MMmmmmmmmm meglio la tabella in 11 colonne del PNA 2022, anche perché in essa si specifica se sono GENERALI = fonte legislativa statale o ANAC e quali ULTERIORI da fonte locale = PTPCT !!!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# estratto da PNA 2022Allegato 2 :11 colonne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Senza dubbio la colonna del dato normativo deve starci ! Ed invero nella griglia Anac allegata alla delibera 168/2026 Allegato 1.1 reca tale specifica colonna e in totale ne ha 11 !!!
Tornando alla questione oggetto del presente articolo del silenzio (nel 2026) sulla DATA DI PUBBLICAZIONE l’ANAC nel 2026, forse l’ANAC, come negli anni precedenti,ha dato e dà ormai per scontato e regolarmente attuato da tutte le PP.AA. italianesu tale aspettostante quanto esattamente – invero ! – la stessa ANAC ebbe a chiarire nel lontano 2016 quando approvò (aggiornando l’allegata Tabella 1 al D.Lgs. 33/2016 che aveva sole 3 colonne[2]) la nuova GRIGLIA,creando quella (a suo tempo) a sole 6 colonne, gravemente carente - però - della colonna (aggiunta poi solo nel 2022)recante il dato essenziale pro TRASPARENZA (VERA ED EFFICACE) del“TERMINE DI SCADENZA PER LA (((PRIMA))) PUBBLICAZIONE” ?

Ve la ricordate? L’avete ancora così? Se sì, correte subito ai ripari e comunque - forse – l’OIV/NdV vi dirà qualcosa ! Forse…….
Ricordate però anche questo passaggio dell’ANAC dell’anno 2016di cui sotto, utile all’indagine di cui al titolo del presente articolo, atteso che è chiaro a chiunque che tra i metadati necessari rientrano distintamente:
- Certamente la data di riferimento del dato;
- inevitabilmente in primis (ab orgine, post D.Lgs. 33/2013) la data di prima pubblicazione del dato
- la data di aggiornamento del dato, se del caso.
# estratto da delibera AANC 1310/2016 pagg. 9 e 10:








