LA SICUREZZA SUL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 2019-nCoV
UNO SGUARDO ALLA NORMAZIONE D’EMERGENZA (NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE) E ANCHE AL D.LGS. 81/2008
LA SICUREZZA SUL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 2019-nCoV
UNO SGUARDO ALLA NORMAZIONE D’EMERGENZA (NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE) E ANCHE AL D.LGS. 81/2008
27 Febbraio 2020
Una cosa è certa: il comportamento, già disciplinarmente scorretto e censurabile, di alcuni lavoratori di recarsi al lavoro, pubblico come privato, anche quando sono visibilmente ammalati e lamentano apertamente sintomi precisi e tanto di febbre in atto, dopo l’esperienza pandemica in corso viene in macroscopica evidenza in tutta la sua gravità, però rinnovata perché assurge anche ad illecito penale.
Altrettanto certo è che le talvolta - in passato ma anche attuali - spesso minimali, troppo minimali, condizioni igieniche degli ambienti di lavoro e dei servizi (wc), indiscriminatamente utilizzati da dipendenti, utenti diciamo ordinari e anche da sfortunati senza tetto (molti ancora sono i Comuni senza tornelli e può accedere e girovagare chiunque senza alcuna limitazione: inclusa la possobilità di entrare in Ufficio e rubare!), anche queste un tempo solo civilisticamente rilevanti - magari anche sotto il profilo del danno erariale indiretto - ora, dopo l’esperienza pandemica in corso vengono in macroscopica evidenza in tutta la loro gravità, però rinnovata perché assurgono anche ad illecito penale.
Le due conclusioni sopra dette, sempre esistite, stanno ora scritte a chiare note anche nel DL 6/2020 oggi in corso di conversione definitiva al Senato della Repubblica ed è inutile e ora anche da irresponsabili che Sindaci, Assessori e Datori di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008 fanno finta di nulla: all’occorrenza possono essere chiamati a pagare!
Ma andiamo con ordine scientifico-giuridico.
Quale pubblico Funzionario Amministrativo nonché quale cultore ultraventennale del trattamento giuridico ed economico del pubblico impiego privatizzato ex D.Lgs. 165/2001 (Tupi) dinanzi ai rischi lavorativi connessi con il ‘girovagare’ del nuovo ceppo di ‘Coronavirus 2019-nCoV’ o ‘SARS COV-2’ (che dir si voglia: anche se pare che un termine indichi il virus e l’altro la malattia e sullo stesso DL 6/2020 c’è un errore terminologico come ieri in Aula alla Camera è stato precisato da alcuni Deputati chiedendo un emendamento correttivo sul piano lessicale!)[1] non posso che prendere le mosse dalle recentissime straordinarie fonti del diritto in materia, ovvero di quello contenuto [debitamente chiosato tra ((( ))) dallo scrivente] in ordine cronologico:
> A livello NAZIONALE:
1) a virus COVID-19 non manifestatosi in Italia, nella nota-Circolare del Ministero della Salute - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE prot. n. 0003190-03/02/2020-DGPRE-DGPRE-P - OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.” sic et simpliciter indistintamente - tutti - secondo cui:
“In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico. In proposito si rappresenta quanto segue.
(…)
Indicazioni operative
Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli (((i dipendenti! Non gli utenti = il pubblico)))) dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.
Le misure (((che il datore di lavoro adotta))) devono tener conto della situazione di rischio che, come si evince dalle informazioni sopra riportate, nel caso in esame è attualmente caratterizzata in Italia dall’assenza di circolazione del virus. Inoltre, come si evince dalla circolare del 31/1/2020 relativa all’identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.
Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, (((per qualunque lavoratore generico))) si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:
• lavarsi frequentemente le mani;
• porre attenzione all’igiene delle superfici;
• evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
• adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.(((ATTENZIONE DATORI DI LAVORO !!!)))
Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all’all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020* (che aggiorna quella precedente del 22/1/2020), si provvederà (((IMPERSONALE INOPPORTUNO: esattamente chi di competenza presso l’Ente magari DEBITAMENTE INFORMATO/ALLERTATO all’occorrenza anche dal lavoratore dipendente))) – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.
(((salta)))
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[*NB Trattasi di Circolare diretta a organi e strutture sanitari, ma in questo contesto della Circolare Min. Salute prot. n. 0003190-03/02/2020-DGPRE-DGPRE-P viene indirettamente estesa a tutti gli “operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.”. Essa recita:
OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina. Facendo seguito alla nota del 22 gennaio 2020, di pari oggetto, si comunica quanto segue. Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili, l’allegato 1 riportante la ‘Definizione di caso per la segnalazione’ e l’allegato 2 in cui sono contenute le modalità per la diagnosi molecolare e le raccomandazioni per la raccolta dei campioni clinici sono aggiornati secondo le indicazioni degli organismi internazionali. – Allegato 1
Definizione di caso per la segnalazione
La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
Caso sospetto
A. Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), E senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica(1) e almeno una delle seguenti condizioni:
• storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina(2), nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;
oppure
• il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.
B. Una persona con malattia respiratoria acuta e almeno una delle seguenti condizioni:
• contatto stretto(3) con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;
oppure
• ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;
oppure
• ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov.
Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per 2019-nCoV è dubbio utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per 2019-nCoV o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato
Una persona con conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da 2019-nCoV, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
(1) I medici dovrebbero prestare attenzione anche alla possibilità di presentazioni atipiche in pazienti immunocompromessi.
(2) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ I medici dovrebbero prestare attenzione anche alla possibilità di presentazioni atipiche in pazienti immunocompromessi.
(3) "Contatto stretto" è definito:
‐ Esposizione dovuta ad assistenza sanitaria, compresa assistenza diretta a pazienti affetti da nCoV, lavorare con operatori sanitari infettati da nCoV, visitare pazienti o permanere nello stesso ambiente di un paziente con nCoV.
‐ Lavorare a stretto contatto o condividere lo stesso ambiente con un paziente con nCoV. ‐ Viaggiare con un paziente con nCoV, con qualsiasi mezzo di trasporto.
‐ Vivere nella stessa casa di un paziente con nCoV. Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.
Ma attenzione: successivamente la nota-Circolare del 27.1.2020 è stata in parte superata e quindi in parte sostituita dalla successiva nota-Circolare del 22.1.2020 n. 5543 avente ad “OGGETTO: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti.” il cui incipit recita “Facendo seguito alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, che contenevano, tra l’altro, indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l’utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza, si forniscono le seguenti integrazioni che aggiornano e sostituiscono le precedenti.”, che per quanto qui interessa dispone:
Definizione di caso
Considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e la nuova denominazione, la definizione di caso diramata da ultimo con circolare del 27 gennaio 2020, è sostituita dall’allegato 1 alla presente circolare. (((vedilo INFRA)))
Definizione di ‘contatto stretto’
La definizione di contatto stretto (All.2) sostituisce la definizione di contatto a rischio (All.1) della circolare ‘Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione’ del 31 gennaio 2020. (((vedilo INFRA)))
Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Misure preventive – igiene delle mani
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.
Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali).
Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.
(((ALLEGATI citati, per mantenere neretti originali non si muta - come sopra - il carattere di stampa:)))
Allegato 1
Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione
La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
Caso sospetto
A. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale
e
nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
storia di viaggi o residenza in Cina;
oppure
contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
oppure
ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.
Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da SARS-CoV-2 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus.
I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno:
eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di SARS-CoV-2
persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.
Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
Allegato 2
Definizione di "Contatto stretto":
‐ Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
‐ Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
‐ Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
‐ Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.
Eliminazione dei rifiuti.
I rifiuti devono essere eliminati e trattati come materiale infetto categoria B (UN3291)]
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(((prosegue: Circolare Min. Salute prot. n. 0003190-03/02/2020-DGPRE-DGPRE-P)))
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:
• evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
• lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.”
> Sempre a livello NAZIONALE:
2) nell’Ordinanza del Ministero della Salute - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE prot. n. 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P - Oggetto: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” in sintesi per quanto qui rileva..."