LA TUTELA DELL’IMMAGINE DELLA PA DATORIALE ESIGE CHE IL DIPENDENTE SI ASTENGA SUI SOCIAL DENIGRATORI ANCHE DALL’APPORRE ‘LIKE’ AGLI STESSI E SE DEL CASO CONSENTE CHE POSSA SCRIVERE SOLO FATTI VERI E UTILI ALLA COLLETTIVITA’
LA TUTELA DELL’IMMAGINE DELLA PA DATORIALE ESIGE CHE IL DIPENDENTE SI ASTENGA SUI SOCIAL DENIGRATORI ANCHE DALL’APPORRE ‘LIKE’ AGLI STESSI E SE DEL CASO CONSENTE CHE POSSA SCRIVERE SOLO FATTI VERI E UTILI ALLA COLLETTIVITA’
Utili nuovi spunti riflessivi da Cassazione civile sez. lav., ORDINANZA 14/05/2026
25 Giugno 2026
Quanto sta scritto nel DPR 62/2013 (cd. Codice di Comportamento nazionale - UNICO - dei dipendenti pubblici ‘privatizzati’) post DPR 81/2023 a proposito delle esternazioni dei dipendenti pubblici sui “social media” all’art. 11 ter è noto, ma è meglio sin da subito ri-focalizzarne qui di seguito il suo contenuto pro…bona memoria a mezzo adeguate chiose, come di consueto poste tra ((( ))) ed opportune evidenziazioni:
Articolo 11 ter
Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (1)
1.(((IL DIPENDENTE))) Nell'utilizzo dei propri account[1] disocial media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi(((espressi su detti social media))) su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.(((1^ REGOLA PRECAUZIONALE GENERALE: evitare la ATTRIBUIBILITA’ DIRETTA)))
2. (((IL DIPENDENTE)))In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento(((sui social media))) che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazionedi appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. (((2^ REGOLA : VIETATO NUOCERE ALLA PA PROPRIA O IN GENERALE AL SISTEMA PP.AA.)))
3. (((IL DIPENDENTE)))Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizionon si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media (((E’ IL MINIMO!)))). Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale. (((OVVIO)))
4. (((QUI INVECE E’ LA PA CHE USA I SOCIAL MEDIA))) Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy"[2] per ciascuna tipologia di piattaforma digitale (((utilizzata dalla PA per finalità istituzionale))), al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.
5. (((IL DIPENDENTE))) Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.(((3^ REGOLA : SEGRETO D’UFFICIO)))
Quanto alla legittimità delle previsioni normative di cui sopra, posta in dubbio da"Federazione Lavoratori della Conoscenza-Cgil" che ha impugnato il suddetto decreto innanzi al T.a.r. per il Lazio (r.g. n. 12275/2023) deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 17 della legge n. 400/1988. Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto, difetto dei presupposti, anche con riferimento ai principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.;
II) Violazione del comma 1-bis dell'art. 54 del t.u. sul pubblico impiego n. 165 del 2001. Violazione dei principi generali in tema di tipizzazione delle condotte sanzionabili, eccessiva genericità. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria. Violazione dell'art. 97 Cost. ;
III) Violazione degli artt. 21,25 e 97 della Costituzione e del giusto processo”
il CDS ha certificato, con sentenza n. 8642 del 6.11.2025, che:
Ø nonostantelo stesso CDS “19. (…) La Sezione normativa di questo Consiglio ha osservato che "gli artt. 11bis e 11ter non enunciano regole di condotta in termini essenziali, chiari ed inequivoci, atti a rendere immediatamente riconoscibili ai destinatari quali siano i comportamenti sanzionabili, persistendo l'indeterminatezza della loro formulazione, favorita anche dall'utilizzo di espressioni, tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato; - che sussistono perplessità anche in merito all'approfondimento istruttorio contenuto nella relazione dell'1 marzo 2023 nella quale si afferma che l'uso sempre più frequente di queste nuove forme di comunicazione ha evidenziato "la necessità di individuare un nuovo equilibrio tra la libertà di manifestazione del pensiero del lavoratore, più nello specifico nella sua forma del diritto di critica, da un lato, e il potere datoriale di controllo, dall'altro. Di qui la necessità di modificare l'originario impianto del d.P.R. n. 62/2013 nel senso delineato dalla novella, con il conforto anche dalla Commissione Europea, che, in sede di controllo dell'attuazione del milestone M1C1-56 eM1C1-58, ha invitato le istituzioni ad adottare misure di riforma che tenessero conto di queste nuove esigenze e dal suggerimento dell'ANAC di introdurre nel Codice di comportamento una previsione, ai sensi della quale "i destinatari si astengono dal rendere pubblico con qualunque mezzo, compresi il web o i social network, i blog o i forum, commenti, informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere l'immagine dell'amministrazione, l'onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone" (...) che, pertanto, sotto il profilo istruttorio le nuove disposizioni introdotte nel codice di comportamento, applicabili ai dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sembrano più rispondere alla necessità di un'affermazione di principio che a quella di porre rimedio a diffuse criticità riscontrate nell'uso dei mezzi informatici, dimezzi di informazione e di social media, tali da destare un "allarme sociale", non emergendo alcun elemento in tal senso né dall'ATN, né dall'AIR trasmesse a corredo del testo". + “21. Il Collegio non ignora il contenuto dei prefati pareri, né disconosce il loro carattere obbligatorio ma non vincolante; è altresì consapevole che sul piano istruttorio l'amministrazione procedente deve esplicitare le ragioni per le quali intende discostarsi dai pareri medesimi nell'esercizio della propria finzione normativa.
Ø TUTTAVIA: “22.(….) , esso ritiene - sulla base di una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, aderente ai principi in materia di repressione di condotte illecite - di non aderire, nella singolarità della fattispecie, alle conclusioni rassegnate nei divisati pareri. ((((!!!!!)))” + “24. Il Collegio ritiene che si tratti di espressioni dotate di sufficiente determinatezza, rispetto alle quali il datore di lavoro pubblico non ha concreti margini di tipizzazione delle condotte siccome già definite nei loro contenuti sostanziali. Si tratta, più in particolare, di norme di natura sanzionatoria sufficientemente tipizzate in quanto agevolmente interpretabili in modo determinato sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza, segnatamente quella penale (ad esempio, come per il concetto di "reputazione").” + “25. L'uso di parole generiche o l'attribuzione di fatti non specificati, che parte appellante brandisce come regole di condotta generiche, non impedisce, infatti, la rilevanza disciplinare del fatto, poiché descrive in modo adeguatamente percepibile da una collettività di persone, secondo una interpretazione delle norme disciplinari operata in chiave evolutiva e adattata al mutare dei tempi, il contenuto della condotta cui il dipendente deve conformarsi, il grado di lesività che la stessa deve raggiungere per incorrere nel giudizio di disvalore nonché il bene giuridico tutelato.” + “27. In altri termini, la variabilità e la fluidità dei contenuti e dei confini assegnati o assegnabili alle condotte disciplinarmente rilevanti in base alle norme del decreto avversate, sconta (per la natura prettamente sanzionatoria delle norme medesime) una identità di ratio con le nozioni penalistiche utilizzate dalla giurisprudenza per definire i codici di condotta che intercettano valori, concetti e interessi sensibili, mutevoli nel tempo e nella coscienza civile, come l'"onore", il nocumento", la "reputazione", l'"offesa", la "diffamazione"; sicché, essa non impedisce l'elaborazione o la ricostruzione anche di diverse definizioni/concezioni del bene giuridico protetto purché intermini tendenzialmente unitari, cioè validi per ogni singola condotta disciplinarmente rilevante.”
Orbene, siccome secondo il D.lgs. 165/2001 ai dipendenti pubblici privatizzati si applica appieno anche il c.c. e dunque anche la Gr della Cass. Civile attuativa delle previsioni codicistiche attinenti il rapporto di lavoro come anche ai fatti disciplinarmente rilevanti che ledono gravemente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro (pubblico nel ns. caso) ed il singolo dipendente ‘non diligente’ troppo ‘social media’, è bene evidenziare in appresso i passaggi essenziali dell’ordinanza diCassazione civile sez. lav. del 14/05/2026, benché resa su rapporti di lavoro subordinato privato in senso stretto, proprio al fine di avere contezza dello stato della ‘DILATAZIONE’ dei confini travalicati i quali si versa in illecito rilevante ex art 11 ter cit. del DPR 62/2013, attesa per l’appunto“la variabilità e la fluidità dei contenuti e dei confini assegnati o assegnabili alle condotte disciplinarmente rilevanti in base alle norme del decreto [= DPR 62/2013 – art. 11ter]”, come avverte tra le righe il CDS nella predetta sentenza di rigetto n. 8645/2025.
Eccoli sub lettere A) e B) estratti dall’ordinanza in esame:
A) “Il ricorrente XXX.BBB aveva lavorato alle dipendenze della AMIU Spa dal 16.5.2011 al 8.11.2022 in forza di un contratto a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello A2 del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali; con lettera del 8.9.2022 gli era stata contestata la reiterata pubblicazione sulla pagina Facebook "News Trani – Trani ai Tranesi" di cui il ricorrente era ammiratore, di "post" e commenti diffamatori e lesivi del decoro e dell'onore dell'azienda nelle date del 22.7.2022, 3.8.2022, 8.8.2022, 9.8.2022, 10.8.2022, 16.8.2022 e 23.8.2022, nonché il mancato adempimento dell'obbligo di rimozione dei post impostagli con ordinanza cautelare dal Tribunale di Trani del 23.8.2022.”
“6. Ha poi osservato che il XXX.BBB. non aveva ottemperato all'ordine di rimozione dei post e dei commentioggetto del ricorso e delle successive note depositate in corso di causa, nonché di cessazione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio nei confronti del ricorrente sulla piattaforma Facebook”
Ora, anche se il dipendente licenziato-ricorrente pare proprio aver lui stesso scritto e pubblicato post diffamatori a mezzo il suddetto social media, interessa a chi scrive l’inciso evidenziato in sfondo giallo: invero, essere “ammiratore di una pagina Facebook” significaaver espresso apprezzamento(= è un COMMENTO !!!) per quella pagina, normalmente cliccando “Mi piace” (o seguendola), senza necessariamente interagire con i singoli contenuti. Tale condotta, ben diversa da quella di cui agli atti di causa, rischia comunque di essere rilevante sul piano disciplinare a ben vedere/riflettere esattamente in maniera direttamente proporzionale ai contenuti diffamatori più o meno espliciti di una data PA o del sistema PA in generale (ve ne sono!)
Quando il “like” a una pagina Facebook può avere rilevanza disciplinare?
Il “like” a una paginaè una forma di adesione o approvazione generalema è una condotta debole rispetto a: commenti espliciti (frasi), post, condivisioni; quindida solo, di norma NON basta per dare sicuramente luogo a responsabilità disciplinare. In generale invero NON rileva o non dovrebbe rilevare quando:
- la pagina non ha contenuti problematici
- non c’è collegamento con l’ente
- il profilo è personale e non riconducibile alla PA
- non c’è diffusione o visibilità significativa
Esempio: il dipendente mette like a una pagina culturale o sportiva irrilevante
Il “like”invece può assumere rilievo se si sommano 3 fattori: A, B, C
A. Contenuto della pagina
Se la pagina è:offensiva, discriminatoria, violenta, apertamente denigratoria verso istituzioni
Qui il like diventaadesione a contenuti incompatibili con il ruolo pubblico.
B. Riconoscibilità del dipendente
Se dal profiloemerge chiaramente che il ‘commentante’ è dipendente pubblicoo se è identificabile l’ente.
Qui il like può riflettersi sull’immagine della PA (art. 11‑ter co. 2)
C. Ruolo del dipendente







