L’ATTUAZIONE DELLA MISURA DELL’EMERSIONE PREVENTIVA DEL CONFLITTO DI INTERESSI – CIRCOSTANZE RILEVANTI - QUALI DICHIARAZIONI E QUALI VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI RESE
L’ATTUAZIONE DELLA MISURA DELL’EMERSIONE PREVENTIVA DEL CONFLITTO DI INTERESSI – CIRCOSTANZE RILEVANTI - QUALI DICHIARAZIONI E QUALI VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI RESE
18 Dicembre 2025
Nel PNA 2022 (Delib. ANAC n. 7 del 17.1.2023) nella PARTE GENERALEdedicata a “3. La sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO” all’ivi § 3.1.3 recante “Le misure organizzative e gli indicatori di attuazione” funzionali alla prevenzione della corruzione si legge: “In ogni caso, per tutte le amministrazioni/enti va ricordato che, una volta mappati i processi ed identificati i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione, vanno programmatele misure organizzative di prevenzione della corruzione. Nel contempo vanno individuati indicatori e obiettivi (((TARGETS))) (valori attesi),necessari per verificare la corretta attuazione delle stesse.” (((la loro efficacia è aspettoche sta su altro piano valutativo))).
Ebbene, tra queste MISURE ORGANIZZATIVE di prevenzione della corruzione c’è al 10° posto -tra le 12 MISURE ivi previste alla Tabella 4 -la o meglio le misure volte a GESTIRE o MEGLIO PREVENIRE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA DA PARTE DI SOGGETTO VERSANTE IN SITUAZIONEDI CONFLITTO DI INTERESSI che in quanto tale deve ASTENERSI dal prendere parte al procedimento (v. art. 6bis L. 241/1990), eccole tutte tra cui la predetta n. 10:

V’è per la predetta MISURA n. 10 (come per le altre) anche un esempio di CONCRETA VERIFICA sull’attuazione della stessa, estendibile a qualunque segmento lavorativodella PA (non solo alle attività di cui al D.Lgs. 36/2023, oggi: illo temporeD.Lgs. 50/2016):

Stante l’elevata rilevanza in termini di ‘impatto’ dell’omessa astensione del dipendente versante in conflitto di interessi, sicuramente generante MALADMINISTRATION (non è detto che l’atto finale sia necessariamente annullabile: questi gli ultimi approdi – discutibili ma….adottati !!! - del Consiglio di Stato), nella PARTE SPECIALE(da pag. 75 e ss.) del medesimo PNA 2022 da pag. 96 abbiamo la sotto riportata (in sommario) Sezione dedicata all’emersione e dunque prevenzione dell’agire della PA a mezzo dipendenti in conflitto di interessi nell’ambio dell’allora D.Lgs. 50/2016, ma mutatismutandis quanto ivi detto vale anche oggi sub D.Lgs. 36/2023 recante norma praticamente identica[oggi sub D.Lgs. 36/2023 vedasi gli artt. 16 e 93 co. 5 lett. b)]:

In § “Premessa” di detta Sezione l’ANAC dà la seguente nozione di CONFLITTO DI INTERESSI:
“La prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l’individuazione e la gestione dei (((preventive !!!))) conflitti di interessi.
Si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell’interesse pubblico, cui è preposto il funzionario (((soddisfatto materialmente/operativamente dal provvedimento amministrativo o da azioni concrete della PA= mere attività, ad es. quando la PA procede in ‘autoproduzione’))),potrebbe essere deviata, pregiudicando l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale dell’amministrazione,per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondoquanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosiper l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti,definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di unvantaggio (nota 75[1]).”.
Devesi osservare quindi come le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento ad un’accezione ampia della fattispecie, attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale. Alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, tipizzate dal legislatore, si aggiungono quelle di potenziale conflitto, non tipizzate ma comunque “idonee ad interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale del potere pubblico” (PNA 2019).
In tale secondo caso, in particolare, il dipendente è tenuto a compiere un’attività valutativa, ai fini di riconoscere l’eventuale situazione di conflitto. L’astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza.
Il dirigente che riceve la comunicazione circa l’esistenza di una situazione di potenziale conflitto di interesse è tenuto a valutare le dichiarazioni rese dal dipendente, decidendo conseguentemente se sussistono i presupposti per l’applicazione dell’obbligo di astensione e in che modo risolvere tale situazione.
Quanto poi alle fonti legislative puntualmente ‘tipizzanti’(anche con norme che demandano in casi residuali al dipendente le valutazioni ‘del caso’) situazioni di conflitto di interessi l’ANAC ivi ricorda:
“Occorre tener presente che le disposizioni (((legislative)))) sul conflitto di interessi fanno riferimento a un’accezione ampia, conparticolare riguardo al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016,attribuendo rilievo a posizioni che p-o-t-e-n-z-i-a-l-m-e-n-t-epossono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, (((ovvero))) anche i-n a-s-t-r-a-t-t-o, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale (((= provvedimenti))) e ingenerale della propria attività (((mere attività))).
Alle situazioni tipizzate di conflitto di interessi individuate dalle norme e, in particolare,agli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013, si aggiungono quelle fattispecie – identificabilicon (((il rinvio generico alle…))) le “gravi ragioni di convenienza”, cui pure fa riferimento lo stesso citato art. 7, ovvero con “altro interessepersonale” introdotto dall’art. 42 delCodice dei contratti - che potrebbero interferire con lo svolgimento dei doveripubblici. Si tratta di ipotesi che, per la loro prossimità alle situazioni tipizzate, sono comunque idonee a determinare ilp-e-r-i-c-o-l-o di inquinare l’imparzialità (((dell’agire))) o l’immagine imparziale dell’amministrazione.
La disciplina generale in materia di conflitto di interessi è di particolare rilievo altresì per la prevenzione dellacorruzione. (((niente di più ovvio !!!)))
Il legislatore è intervenuto mediante disposizioni all’interno sia del Codice di comportamento per idipendenti pubblici (((già sopra richiamate))), sia della legge sul procedimento amministrativo (nota 76[2]), in cui sono previsti l’obbligo per ildipendente/responsabile del procedimento di comunicazione della situazione in conflitto e di astensione.
Inoltre, con il d.lgs. n. 39/2013, attuativo della l. n. 190/2012, sono state predeterminate fattispecie di incompatibilitàe inconferibilità di incarichi per le quali si presume in un circoscritto arco temporale (cd. periodo di raffreddamento)la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi (nota 77[3]).”
Prima di passare ad esaminare quanto l’ANAC precisa in sede di PARTE SPECIALE alle pagg. 96 ss. dedicate (in aggiunta a quanto già detto con “Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, ai sensi del citato art. 42 del d.lgs. 50 del 2016” adottate dall’Autorità con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019, contenente le basi generali operative da rispettarsi in materia in sede di redazione del PTPCT), devesi qui necessariamente rilevare come l’ANAC nell’elencare in sede di PNA (v. sopra gli estratti) le fonti normative tipizzanti situazioni di conflitto di interessi tipizzate si dimentica clamorosamente delle seguenti esposte in ordine logico-sistematica:
# Art. 3 L. 97/2001 – RINVIO A GIUDIZIO“Articolo 3(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio- Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce (((= LO DEVE TRASFERIRE))) ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
# Art. 4 L. 97/2001 – CONDANNA NON DEFINITIVA :Articolo 4 - (Sospensione a seguito di (((sentenza di))) condanna non definitiva).1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi ((((devono essere)))) dal servizio.
# Art. 35bis D.Lgs. 165/2001- SENTENZA ANCHE NON DEFINITIVA: “Articolo 35 bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici[4]) 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza (((anche))) non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
(…)
b) non possono essere assegnati, (((non solo come Dirigenti ma))) a-n-c-h-e con funzioni direttive (((quindi anche con funzioni di minore peso/rilevanza: anche mero istruttore, es. verificatore requisiti generali/speciali degli oo.ee.; etc. ))),
agli uffici (((leggasi U.O. = unità operativa; magari in altra UO del Servizio si: es. Protocollo e Archivio; Filiera della Trasparenza; etc. ))) preposti alla gestione delle risorse finanziarie,
(((e preposti alla gestione delle procedure per l’…))) all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' (((alle procedure per l’…))) alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraenteper l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.” [trattasi di fattispecie replicata intra D.Lgs. 36/2023 art. 95 co. 2 lett. b)]
TRASFERIMENTO AD UFFICIO DIVERSO (di versi da quelli di cui alla lettera b) dell’art. 35bis TUPI !!!), SOSPENSIONE DAL SERVIZIO, TRASFERIMENTO DI SEDE, MUTAMENTO DI INCARICO, COLLOCAZIONE IN POSIZIONE DI ASPETTATIVA (=NON LAVORO) ‘RETRIBUITA’, a seconda dei casi (rinvio a giudizio / sentenza di condanna; ma rappresenta per il pubblico dipendente assegnato agli uffici contemplati dall’art. 35-bis del TUPI una grave ragione di convenienza anche il mero status di indagato!!!) sono tutte misure anticorruttive ex lege imposte che la PA deve attuare e sicuramente anche nel silenzio del dipendente, che magari ha reso la sua dichiarazione ‘generale’ di insussistenza di assenza di cause di conflitto di interessi ad inizio anno prevista dal PTPCT secondo il PNA ANAC. Invero la PA ne viene a conoscenza ed esattamente ne deve venire a conoscenza ex lege ad opera del Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi delle seguenti disposizioni attuative del codice di procedura penale:
Art. 129 - Informazioni sul procedimento penale - 1. Quando esercita l'azione penale [405, 554 c.p.p.] nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. (((a prescindere dalla tipologia di reato presunto !!!))) (…)3.(…) Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia (((alla autorità da cui l'impiegato dipende))) la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nel comma 1 è stato arrestato [380, 381, 383 c.p.p.] o fermato[384 c.p.p.] ovvero si trova in stato di custodia cautelare[284-286 c.p.p.];
- Art. 133 - Notificazione del decreto che dispone il giudizio. (…) 1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 .
- Art. 154 ter - Comunicazione della sentenza- 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su...








