L’ATTUAZIONE DELLE PREVISTE MISURE ANTICORRUZIONE DEL PIAO > PTPCT E’ PACIFICAMENTE ATTIVITA’ DOVEROSA = DOVUTA: MA E’ EX LEGE ATTIVITA’ RILEVANTE SEMPRE E COMUQNUE ANCHE AI FINI DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE ?
L’ambito della PERFORMANCE e dell’ANTICORRUZIONE si compenetrano ex lege.
L’ATTUAZIONE DELLE PREVISTE MISURE ANTICORRUZIONE DEL PIAO > PTPCT E’ PACIFICAMENTE ATTIVITA’ DOVEROSA = DOVUTA: MA E’ EX LEGE ATTIVITA’ RILEVANTE SEMPRE E COMUQNUE ANCHE AI FINI DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE ?
a cura di Riccardo Lasca
24 Agosto 2026
Nella nuova (da novembre 2025) struttura d’assegnazione ho avuto la fortuna ed il privilegio di continuare ad occuparmi delle stesse materie (qui sono dette ‘linee di attività’ formalizzate in apposito atto organizzativo dirigenziale) che seguo lavorativamente e anche quale formatore ed autore dal 2012: Anticorruzione e Trasparenza + Privacy nella misura in cui gli adempimenti pro anticorruzione e pro trasparenza implicano necessariamente (ex lege!) il ‘trattamento’ di dati personali ovviamente. Rispetto a diversi processi (recte sub procedimenti) che i colleghi devono porre in essere in attuazione delle misure pro Anticorruzione recate dal PIAO es. 2026 ovvero funzionali agli oneri ostensori parimenti previsti (è in parte una mera ricognizione!) dal PIAO 2026 insomma fungo da REFERENTE (ponte operativo e di supporto) tra il RPCT (e suo GdL = Gruppo di Lavoro) e i miei colleghi a partire dal n. 1, il mio Dirigente, per spiegare a chi non ha capito, ma soprattutto per verificare se ciò che andava fatto è stato fatto, come e quando previsto dal PIAO vigente. Sono, insomma, il responsabile dei vari procedimenti di verifica - gravanti sul dirigente di ogni struttura in cui è ripartito funzionalmente l’ente sul piano organizzatorio interno - dell’avvenuta attuazione di dette misure e/o rispetto al rispetto degli oneri ostensori ex D.Lgs. 33/2023, no quindi publisher e men che meno creator dei documenti da ostendere. Responsabile dell’istruttoria delle varie attività e verbali di verifica delle MISURE pro anticorruzione e delle varie pubblicazioni pro Trasparenza imposte dalla legge ma anche solo dal PIAO (ricordate la Trasparenza cd. ulteriore: quella !).
Accade che mi perviene ad inizio Luglio una nota in cui si avvisano tutti di dirigenti di struttura e con essi i relativi dipendenti aventi funzioni di cd. REFERENTE in cui si avvisa che sempre a settembre 2026 c’è da verificare in modo ‘intermedio’ lo stato di attuazione delle attività soggette a performance (insomma: andamento e grado di raggiungimento degli obiettivi), cioè previste analiticamente dal piano della Performance sempre intra PIAO 2026, ma non avendo ricevuto io alcuna nomina su siffatta ‘linea di attività’ invio email al GdL suddetto chiedendo se tale specifica verifica intermedia fosse, come pareva, limitata alle attività previste dal Piano della Performance, assolutamente per nulla riguardante le attività pro anticorruzione e trasparenza,all’infuori di quelle attività tra queste ultime espressamente segnatale dal PTPCT quali rilevanti anche sul fronte della performance: può accadere!
Mi rispondono: ‘sì verifica solo per performance, no Anticorruzione e Trasparenza’. Incasso la ‘positiva’ risposta per me quale lavoratore ma……….a ben vedere i conti non tornano in punto di diritto! Perché ? L’ho scritto nelle pagine che seguono, per chi ha la pazienza e/o la curiosità di leggerle sino alla fine. Chi è in disaccordo può sempre scrivermi[1], motivando bene ovviamente! Dura lex …sed lex; e… verba volant e la prassi non conta quando la legge parla (è chiara) !!!
Veniamo al punto, allora: insomma, perché la risposta ricevuta è errata!?
Le PP.AA. - si sa - ex art. 97 Cost. hanno ciascuna delle proprie esatte competenze amministrative funzionali per la cui legittima attuazione (non contestabile per vizio di incompetenza) a beneficio della RES PUBLICA hanno risorse umane (dipendenti ‘a busta paga’ mensile fissa e ricorrente) e strumentali (denari inclusi!) che di per sé dovrebbero essere sufficienti allo scopo (v. principio cd. “AUTOPRODUZIONE” ex art. 7 D.Lgs. 36/2023), fatti salvi i casi, da motivarsi adeguatamente ai sensi di legge[2], di acquisto dall’esterno (es. a mezzo appalto) e/o di vere e proprie ‘esternalizzazioni’ (non attivabili però dalle PA a piacimento: serve ex lege dimostrare che rappresenta la modalità più economica per la PA rispetto ad altre ‘vie’: in primis quella del personale alle dipendenze).
Altrettanto indubitabile è poi il fatto che il trattamento economico accessorio da performance sia un sicuro d-i-r-i-t-t-o annuale di ciascun dipendente quanto all’AN (poi nel QUANTUM ciascuno ha la sua pagellina!) ex D.Lgs. 165/2001: tanto che ove accade che la PA per varie ragioni (capita talvolta negli EE.LL. nell’anno di cessazione di una Amm.ne e l’insediamento di altra Amm.ne !!!) in/per un dato anno non assegna obiettivi di performance o li assegna troppo tardivamente (es. a Novembre) ai propri dipendenti, se è vero che zero trattamenti economici a tale titolo potranno essere erogati ai dipendenti per tale anno (nessun ONI/NdV validerebbe all’uopo la Relazione sulla Performance che qualche Giunta simpatica dovesse approvare in …tali condizioni sull’anno orfano del Piano della Performance e comunque la Corte dei Conti …vigila !), verò è però che ciascun dipendente per tale minore entrata economica ben potrebbe citare in giudizio la PA esattamente per danno da perdita di chance e vincere ad occhi chiusi (comunque la causa la deve fare) ex pluribus vedasi da ultimo Cassazione ordinanza n. 1325/2026, che riconosce il danno ma grava il dipendente di un certo onere probatorio - come si legge ad es. su https://www.osservatorio-labour.it/2026/02/25/la-mancata-assegnazione-degli-obiettivi-e-il-danno-da-perdita-di-chance/ [3] - il che fa presumere che la Corte abbia così tentato di arginare un fenomeno assai preoccupante per le casse delle PP.AA., ma un bravo Avvocato incassata tale lezione non fallisce!
Quanto invece alle spettanze economiche mensili di busta paga ordinaria, quelle a fine mese sono sempre garantite, anche se la PA non dà obiettivi performanti: ciascuno lavora, secondo il proprio profilo professionale, in base alle cd. linee di attività assegnategli dal Dirigente con o senza attribuzione dello status di Responsabile del Procedimento, astenendosi solo in caso di conflitto di interessi.
Allora, detto ciò si comprende ancor più l’importanza della questione posta al titolo del presente scritto, ma…lo si rilegga bene e si comprenda bene la domanda di cui al titolo nel passaggio : “E’ EX LEGE ANCHE ATTIVITA’ RILEVANTE AI FINI..”.
Insomma, nulla vieta che una PA, prevista intra PAIO > PTPCT una data MISURA pro anticorruzione, da un anno all’altro la assoggetti nel suo aspetto material-attuativo anche a PERFORMANCE e quindi a SUOI SPECIFICI (DA PREVEDERSI ESPRESSAMENTE NEL PIANO DELLA PERFORMANCE) miglioramenti qualitativi, quantitativi, o entrambe gli aspetti: qualunque attività espletata dalla PA attraverso le sue risorse umane è assoggettabile a performance (assegnazione di target/indicatori, etc.), anche l’attuazione di una misura pro anticorruzione (ad es. la TRAPARENZA ex D.Lgs. 33/2013 e varie altre norme ante e post lo stesso). Ma ove si avesse tale situazione essa sarebbe il frutto della volontà discrezionale della PA.
La domanda di cui al titolo è proprio nel senso: LA PREVISIONE E L’ATTUAZIONE DELLA MISURA ANTICORRUTTIVA E’ MERA ATTIVITA’ DOVUTA ORDINARIA (che se non svolta espone il responsabile omittente a precisi effetti/conseguenze negativi/e, diversi ma anche non quelli sulla performance) o è anche ATTIVITA’ CHE SE NON ATTUATA INCIDE SICURAMENTE EX LEGE NEGATIVAMENTE sulla retribuzione di risultato o della cd. vecchia ‘produttività’ dei dipendenti non EQ e non Dirigenti e l’OIV/NdV deve quindi esaminare/considerare anche tale attività pro anticorruzione? In tal caso la situazione sarebbe esistente ex lege e quindi necessitata e non dovuta a decisione discrezionale della PA, come detto ala nel caso esposto al capoverso che precede.
Ora, se si pone ad una qualunque IA - come va sempre più di moda anche dentro gli uffici pubblic, ma..correndo allo stato GRANDI RISCHI !!! - la domanda di cui al titolo (qualche lettore lo avrà già fatto dopo aver letto il titolo del presente scritto) nel senso esatto testé esposto, la risposta che si ottiene più o meno è la seguente e si noterà come correttamente la IA va a valutare/esaminare esattamente e solo le norme di cui ai due pertinenti ambiti normativi afferenti, procedendo in modo logico e coerente (due caratteristiche però non sempre presenti nella disastrata normazione afferente il mondo delle PP.AA. italiane e non solo tale mondo: il livello del contenzioso giudiziario in Italia parla da sé!):
- al D.Lgs. 150/2009 (= PERFORMANCE);
- alla L. 190/2012 (= ANTICORRUZIONE);
rispondendo (più o meno) così:
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- Nel d.lgs. 150/2009 trovi norme che disciplinano:
- obiettivi strategici e operativi;
- misurazione e valutazione della performance;
- assegnazione degli obiettivi ai dirigenti;
- indicatori e risultati;
ma non una disposizione che dica espressamente che le misure anticorruzione costituiscono o debbano costituire obiettivi di performance.
- Quanto alla L. 190/2012:
- la L. 190/2012 impone la definizione di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- ma da ciò non discende automaticamente che ogni misura del PTPCT sia qualificata dalla legge come "obiettivo di performance".
in essa una norma che dica: "l'attuazione delle misure anticorruzione costituisce obiettivo di performance" e, a mia conoscenza, una disposizione legislativa formulata in questi termini non esiste.
L'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, nella parte introdotta dal d.lgs. 97/2016, secondo cui: "L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale..." Ma qui il legislatore collega o meglio impone la previsione di obiettivi anticorruzione alla/intra programmazione strategico-gestionale della PA, ma non li definisce espressamente "obiettivi di performance".
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Come dare torto alla IA per le suddette risposte, chiamata a districarsi ed esaminare – però secondo una sua apprezzabile logica ! – norme dislocate nella SELVA NORMATIVA OSCURA ED INTRICATA di questa povera Italia?
Invero, se intra D.Lgs. 150/2009 (neppure considerando le modifiche ex D.lgs. 74/2017 e quele ex L. 119/2026 dello scorso 2 luglio) è proprio vero che i termini ‘anticorruzione’, ‘trasparenza’, ‘misure’ in passaggi utili all’uopo assolutamente non vi sono, vero è che un passaggio normativo attinente nella L. 190/2012 c’è eccome ed esattamente quanto testualmente non tanto nell’art. 1 non al comma 8 - cui la IA si ferma (perché non si sa: consulta testo vecchio???) - ma nel comma e 8bis:
“8. L'organo (((POLITICO))) di indirizzo definisce (((DEVE NESAARIAMENTE A PRESCIDERE DAL SUO ORIENTAMENTO POLITICO))) gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale (((ES. DUP / DEFR etc.))) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ((( CD. PTPCT intra PIAO o a sé stante))). L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.
8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance,
(((A))) che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti (((cioè? Agli addetti ai lavori l’ardua risposta !))) con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale
(((B))) e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi (((= semplicemente l’ATTUAZIONE DELLE MISURE PRO ANTICORRUZIONE, certamente a partire dalla TRASPARENZA sorta di misura principe ma non la sola cui lo stato dedica un D.Lgs.[4]))) connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso (((PERTANTO))) verifica (((= DEVE VERIFICARE))) i contenuti della Relazione di cui al comma 14 (((cd. RELAZIONE ANNUALE DEL RPCT periodo III “Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta (((= obiettivi pro anticorruzione e trasparenza previsti : raggiunti/non raggiunti nell’anno))) e la pubblica nel sito web dell'amministrazione.”))) in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.”







