LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI NORMATE DALLE PP.AA. IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AI SENSI DI SPECIFICO CCNL MA RIMASTE INATTUATE SINO A SUCCESSIVO CCNL: QUID IURIS?
Focus sul caso e su alcuni pareri ARAN in merito: conseguenze sul piano civilistico.
LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI NORMATE DALLE PP.AA. IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AI SENSI DI SPECIFICO CCNL MA RIMASTE INATTUATE SINO A SUCCESSIVO CCNL: QUID IURIS?
a cura del Dott. Riccardo Lasca
08 Luglio 2024
Se il titolo non è chiaro, seguitemi: può accadere, anzi capita sovente, che presso gli EE.LL. di ridotte dimensioni, magari anche senza Dirigenza ma con sole PPOO oggi EEQQ apicali svolgenti di fatto funzioni dirigenziali (v. art. 109 co. 2 D.Lgs. 267/2000-TUAL!) il Responsabile apicale del Personale, dominus amministrativo della tematica gestionale in esame, sia l’onnifacente Segretario Generale, che però spesso opera – in convenzione – su altro/altri (avolte anche due o tre) enti, una sorta di superman amministrativo apicale.
Fatto sta che questo superman non sempre ‘arrivi dappertutto’ e ‘nei termini’, in fondo è umano, ma veramente ‘umano’, come il Dirigente ‘umano’ di fantozziana memoria1 ! Capita allora che questo ‘umano’ Responsabile, magari anche membro della delegazione trattanet di parte pubblica che stipula il CCAL (ma attenzione è soggetta a contrattazione ex CCNL Comparto EELL 2019-2021 esattamente e solo la “c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g); ” e non anche i CRITERI SELETTIVI - dei vari dipendneti aspiranti al passaggio: non tutti possono avere una PEO ! - tutti normati dal CCNL cit. v. ivi art. 14 !!!), dopo tanto lavoro capita che o non fa in tempo ad attuare la PEO disciplinata sub vigenza ad es. del CCNL 2016-2018 o causa suo (è atto voltarissimo) ‘transito’ in altro E.L. non porti a termine l’opera ed i dipendenti non vedono i relativi effetti sulla busta paga, pur galoppando l’inflazione! E capita anche che nelle more di tale situazione (inadempimento rilevante ai fini della performance? Valutino i membri dei Nuclei di Valutazione !!!) arrivi un nuovo CCNL ad es. quello 2019-2021 e tra un po’ anche il nuovo succesivo (2022-2024) e magari o lo stesso superman o altro nuovo superman arrivato, preso da 1000 problemi, instilli nella RSU e tra i dipendneti arrabbiatissimi il dubbio che la ‘vecchia PEO’ sia inattuabile a fronte magari di nuova norma di CCNL !!! Praticamente che il precedente CCAL sul punto sia ‘scaduto’, come il latte! Sarà vero ?
A chi scrive sorge anche altro dubbio, a a contrario cioè pro ...dipendenti: mica sarà incorso l’Ente, ex art 28 Cost e poi a segire chi ha agito o meglio non agito a suo nome e per conto, sempre ex art 28 Cost. (ergo se del caso2 responsabile per ‘danno erariale indirietto), in danno da perdita di chance3 di natura contrattuale, che la Gr. della Cassazione ultimamente in zona Pubblico Impiego riconosce, eccome !!!??? Invero una volta scritta la regola pro PEO, inattuata, chiunque tra i dipendenti sa se aveva la “consistente possibilità” e non anche la “concreta probabilità” di ottenere l’incremento patrimoniale derivante dalla PEO ove attuata diligentemente da chi ne aveva la competenza funzionale (v. Cass. civ. Sez. III Ord., 07/08/2023, n. 24050)4.
Ebbene, nel Nord di questo meraviglioso Paese dai molti superman di cui sopra - putroppo anche per loro !!! - è accaduto quanto sopra e nel dubbio un EL si è rivolto all’ARAN e l’ARAN ha così elegantemente risposto a Marzo 2024:
“Per quanto di competenza, non si può che confermare quanto indicato al comma 4 dell’art. 13 del CCNL 16.11.2022, ai sensi del quale “Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”. Sul tema in esame si invita a prendere visione degli orientamenti applicativi pubblicati sulla apposita sezione del sito: “www.aranagenzia.it//Home > Orientamenti Applicativi > Comparti>Funzioni Locali>Progressioni economiche orizzontali”, in particolare i CFL 185 e 232.” |
In effetti, spesso la risposta ai nostri dubbi sta già scritta a chiarissime note nella legge – nb. Invero il contratto ai seisnid el c.c. (anche il CCNL, quindi!) ha forza di ‘legge’ tra le parti! - che spesso leggiamo frettolosamente quanto distrattamente perché spesso anche noi chiamati ad essere veri superman !
Ma vediamo anche e bene cosa dicono i richiamati pareri ARAN che già avevano affrontato la questione suddetta, pareri che sul web e quindi sul sito dell’Aran si trovano sì ma tutti rigorosamente s-e-n-z-a d-a-t-a (trasparenza?!):
CFL185
Il discrimine temporale per la salvaguardia delle procedure di progressioni economiche disciplinate da un CCI già sottoscritto è da individuare nell’entrata in vigore del nuovo CCNL o nell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale? E se si trattasse di un CCI sottoscritto dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, ma prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, è possibile dare corso comunque alle procedure?
L’art. 13, comma 4, recita testualmente: “Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”. Pertanto, le progressioni economiche disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 16 novembre 2022 (data di sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL), ma prima del 1° aprile 2023 (data di applicazione del nuovo ordinamento professionale), vanno effettuate sulla base del previgente ordinamento professionale.
CFL232
Nel caso in cui prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento fosse stata sottoscritta una ipotesi di CCI, siglata in via definitiva nel mese di aprile 2023, che prevedeva l’attivazione di progressioni economiche secondo la previgente disciplina è possibile comunque darne seguito?
Come da consolidato orientamento, nel caso della contrattazione collettiva di lavoro disciplinata dal dlgs 165/2001 e smi, in ragione dei suoi profili di...