LE “SCHEDE” ANAC NON SONO/NON CONTENGONO MERE “RACCOMANDAZIONI”AI PUBLISHERS DELLE PP.AA. MA PRECISI ORDINI CONTENUTISTICI INCIDENTI SULLA QUALITA’ DEL DATO PUBBLICATO, ANCHE OGGETTO DI SUCCESSIVE VERIFICHE PUNTUALI DA PARTE DELLA STESSA ANAC
LE “SCHEDE” ANAC NON SONO/NON CONTENGONO MERE “RACCOMANDAZIONI”AI PUBLISHERS DELLE PP.AA. MA PRECISI ORDINI CONTENUTISTICI INCIDENTI SULLA QUALITA’ DEL DATO PUBBLICATO, ANCHE OGGETTO DI SUCCESSIVE VERIFICHE PUNTUALI DA PARTE DELLA STESSA ANAC
Una necessaria precisazione operativa, semplicemente ai sensi di legge
29 Giugno 2026
Come è noto agli addetti alla pubblicazioni di dati/documenti/informazioni sul sito web della PA (dal 2013 sulla cd. pagina Amministrazione Trasparente), previste da qualsivoglia previsione normativa (NB: anche dal PTPCT quanto alla cd. TRASPRENZA ULTERIORE, di cui molti RPCT sembrano dimenticarsi, almeno stando alla lettura dei loro PTPCT!), tra cui il TUT = D.Lgs. 33/2013, per essere ‘correttamente adempienti’(e quindi irreprensibili = irresponsabili) non è sufficiente adempiere totalmente agli oneri ostensori previsti (e quindi evitare l’inadempimento ostensorio totale o parziale prospettato ad es. dall’art. 15bis co. 2, art. 43 co.5 del cit. D.Lgs.)ma devesi anche pubblicare ogni singolo dato previsto secondo gli standard di “qualità” che l’ANAC ha incominciato a dettare dal 2024 iniziando con la nota delibera n. 495/2024, recante in allegato “schemi di pubblicazione” adottati in forza (base giuridica legittimante!) dall’art. 48 del D.Lgs. 33/2013; delibera e schemi tra l’altro:
a) relativi agli adempimenti ostensori di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 33/2013:
- art. 4bis (su: Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche[1], v. ivi allegato 1)
- art. 13 (su: Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, v. ivi allegato 2)
- art. 31 (su: Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, v. ivi allegato 3)
prevedendo per questi primi tre schemi un periodo transitorio sperimentale di loro utilizzo di 12 mesi decorrente dal 21 gennaio 2025, data di pubblicazione dell’avviso di adozione della suddetta delibera 495 in Gazzetta Ufficiale e quindi cessante il 21.1.2026: dal 22.1.2026 diventa(va)no schemi c-o-g-e-n-t-i per tutte le PP.AA.
b) recante anche delleISTRUZIONI OPERATIVE GENERALI(v. ivi allegato 4)
Gli addetti ai lavori sanno anche, a proposito di detti strumenti di lavoro, che dopo la delibera Anac n. 481/2025 (adottata in prossimità della scadenza del 21.1.2026), detti tre schemi, ulteriormente modificati – terminata la fase transitoria sperimentale del loro utilizzo – sono divenuti ESECUTIVI e quindi sono a regime (dal 22.1.2026) come sono a regime le ISTRUZIONI OPERATIVE GENERALI anche esse ulteriormente modificate (non a caso l’intestazione delle stesse ora recita [Allegato 4] “Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013 come modificate dalla delibera n. 481 del 3 dicembre 2025”).
Di che si tratta? Di suggerimenti, indicazioni operative per meramente omogenizzare presso ogni PA italiana la qualità dei singoli dati pubblicati o anche di precise prescrizioni operative per nulla opinabili dai publishers?
La risposta non la dà chi scrive ma la stessa legge o meglio il D.Lgs. 33/2013 (il cd. Legislatore delegato = il Governo) che all’art. 48 testualmente prevede questo potere in capo all’ANAC così scrivendo ai seguenti commi per quanto qui interessa, funzione e natura, tra l’altro anche di detti “schemi” arrivati nel PANORAMA DEGLI ATTI DI REGOLAZIONE DELL’ANAC assai di recente (2024!):
a) al comma 1: “1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione(((cd. TASSONOMIA: MACRO STRUTTURA = Sezioni/Sotto-sezioni))) della sezione «Amministrazione trasparente»”;
b) al comma 5: “5. I soggetti di cui all'articolo 2-bis (((NB: al comma 1 vi stanno le PP.AA. del D.Lgs. 165/2001!!!))), nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsiagli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1”. Chi scrive non sta a descrivere il significato della locuzione “sono tenute a conformarsi”!
Sia consentito allo scrivente una sottile digressione sulla loro presunta (apparente) natura di ATTI DI REGOLAZIONE dell’ANAC. Interpellando una qualunque IA sulla nozione esatta di ATTI DI REGOLAZIONE dell’ANAC si ha la seguente:
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Gli atti di regolazione dell’ANAC sono tutte quelle determinazioni a contenuto generale con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione esercita la sua funzione di indirizzo, vigilanza e regolazione nel settore della prevenzione della corruzione e dei contratti pubblici.
In altre parole, non sono leggi in senso formale, ma atti amministrativi generali che orientano il comportamento delle amministrazioni e degli operatori.
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Ebbene, chi scrive, cultore della materia/giurista che ha per MAESTRA in primis la LEGGE stessa che…ove parla va semplicemente osservata pedissequamente (sino a che la Corte Costituzionale non la dichiara illegittima costituzionalmente!) deve sommessamente rilevare come il Governo all’interno dello stesso D.Lgs. 33/2013 ha qualificato come “norme”tutti gli atti prodotti dall’ANAC autorizzati dall’art. 48. Ecco il passaggio trovantesi all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 33/2013:
“3. Le disposizioni (((norme di legge sine dubio))) del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.”.
Ciascuno faccia le proprie valutazioni sistematiche: siamo dinanzi ad una sorta di legge (‘normazione’) delegata alla fonte di produzione ANAC? A ben vedere il D.Lgs. 33/2013 non lo ha scritto il Parlamento ma il Governo! Chi scrive rimane sulla qualificazione ATTI DI REGOLAZIONE.
Tornando, ora, all’esame di quanto scritto dall’ANAC a proposito dei suddetti ‘schemi di pubblicazione’ in forza della delega di cui all’art. 48 del TUT, invero devesi notare come nelpreambolo ben scritto della iniziale delibera n. 495/2024 si legge:
a) “Visto l’articolo 48, co. 4, lett. b) del d.lgs. 33/2013 secondo cui gli schemi di pubblicazione recano disposizioni volte – tra l’altro - a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare,
- le procedure di validazione[2],
- i controlli anche sostitutivi[3],
- nonché i meccanismi[4] di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse;”
b) “Visto l’articolo 48, co. 5, del d.lgs. 33/2013 secondo il quale i soggetti di cui all'articolo 2-bis, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a conformarsi agli schemi;” : anche in tal caso chi scrive non commenta tale precisazione, tanto è chiara e conforme all’art. 48 co. 5 sopra riportato del Tut.
c) “Vistoche gli schemi di pubblicazione sono stati realizzati con l’obiettivo di mettere a disposizione delle amministrazioni/enti strumenti che consentano loro un più agevole ed omogeneo popolamento dellasezione “Amministrazione Trasparente”, in conformità ai requisiti di qualità delle informazioni di cui all’art. 6del d.lgs. n. 33/2013 e nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto; (((RATIO CHIARISSIMA E LODEVOLE: diversamente si avrebbe una ANARCHIA della qualità del dato pubblicato !))).
Parimenti l’ANAC nel preambolo della successiva delibera n. 481/2025 sopra citata scrive in modo identico (si presume sia la stessa mano!) : “Visto l’articolo 48, co. 5, del d.lgs. 33/2013 secondo il quale i soggetti di cui all'articolo 2-bis, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a conformarsi agli schemi;” !







