LEGITTIME LE ASSUNZIONI TOTALMENTE FIDUCIARIE PER IL PERSONALE DI STAFF AGLI ORGANI/UFFFICI POLITICI DELLE PP.AA.,
MA SERVE COMUNQUE UNA CERTA TRASPARENZA: PER GARANTIRE COSA E A CHI ?
LEGITTIME LE ASSUNZIONI TOTALMENTE FIDUCIARIE PER IL PERSONALE DI STAFF AGLI ORGANI/UFFFICI POLITICI DELLE PP.AA.,
a cura di Riccardo Lasca
14 Ottobre 2026
Delibera della CdC Marche n. 179/2026 sul giudizio di parifica della Regione Marche 2025: analisi e riflessioni generali in punto di diritto sui meri collaboratori in staff ai politici.
Sommario:
00 – IL PRE-CONTESTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE SULLA ACQUISIZIONE DI FORZA LAVORO DIPENDENTE/AUTONOMA DALL’ESTERNO DA PARTE DELLE PP.AA. ITALIANE.
01 – La delibera della CdC 179/2026 Marche sul giudizio di parifica della Regione Marche 2025 con sua allegata RELAZIONE.
02 – RIFLESSIONE CONTABILE CONCLUSIVA…DE IURE CONDENDO.
* * *
00 – IL PRE-CONTESTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE SULLA ACQUISIZIONE DI FORZA LAVORO DIPENDENTE/AUTONOMA DALL’ESTERNO DA PARTE DELLE PP.AA. ITALIANE.
Per inquadrare o meglio incorniciare giuridicamente il dubbio amletico di cui al titolo serve partire, al netto del disposto dell’art. 97, co. 2 Cost. (che disciplina l’A,B,C (= I PRINCIPI) dell’organizzazione e funzionamento di tutte le PP.AA. italiane) bisogna vedere cosa dice la normazione italiana in materia e anche la Giurisprudenza, massimamente della Corte dei Conti.
Diversamente da quanto accade per l’acquisto di beni e servizi, per i quali grazie all’art. 7 del D.Lgs. 36/2023 il principio dell’AUTO-PRODUZIONE (degli stessi da parte delle PPAA italiane) è espressamente sancito (e chi se ne discosta deve sempre pre-valutare e motivare bene in sede di determina/decreto a contrarre …dall’esterno! Aspetto assai critico per il 99,9% di atti che si leggono sul web in materia di appalti, a partire dalla programmazione !!!), in materia di personale lo stesso principio è espressamente sancito - anche se con perifrasi: non con il termine ‘auto-produzione’) solo per i lavoratori autonomi (cd. esterni: detti anche – ma erroneamente[1] – collaboratori esterni)) cui la PA ricorre per sue esigenze: sta scritto all’art. 7 commi 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001, che tutti ben conosciamo oltre ad altre norme sparse qua e là nell’ordinamento (tanto per agevolarci il lavoro: es. il necessario parere preventivo del Collegio dei Revisori dei conti negli EE.LL.[2]), normazione che esprime il cd. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA DELLA PA (la quale deve eseguire/attendere i/ai suoi compiti ordinari con le risorse umane di ruolo inserite nella sua DO a tempo indeterminato: la regola stando all’art. 36 co. 1 del D.Lgs. 165/2001=TUPI: “1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”.
Sul piano procedurale (pro individuazione del contraente) per detti lavoratori autonomi non serve il concorso, ma serve una selezione comparativa. Invero discendono dall'art. 97 Cost. alcuni principi imprescindibili:
- preventiva verifica che la professionalità manchi all'interno dell'ente;
- definizione dell'oggetto dell'incarico;
- temporaneità;
- elevata qualificazione dell'incaricato;
- scelta mediante procedure comparative e trasparenti;
Quanto al personale a termine (cd. TD) lo stesso art. 36 del TUPI al comma 2 stabilisce che le assunzioni (di lavoratori dipendenti) a termine sono una eccezione : “2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche” (((seguono periodi esemplificativi-tassativi))). Nel silenzio di detto comma 2 ovviamente quanto a procedura si applica l’art. 97 co. 3 della Costituzione repubblicana: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi* stabiliti dalla legge”: *casi in cui quindi si ha la cd. NOMINA FIDUCIARIA: cioè nessun concorso e quindi …nessuna comparazione? V. infra sul punto cruciale !
Senonchè sia il TUPI sia il TUAL (D.Lgs. 267/2000), sia anche le Leggi regionali - ‘leggi’ in senso lato dello Stato italiano o comunque vigenti presso le singole Regioni italiane: quelle leggi cui rinvia l’art. 97 co. 3 Cost. - contemplano, più o meno espressamente, casi/ipotesi di lavoratori autonomi (esterni) o precari dipendenti individuabili dalle PP.AA., quanto a procedura, senza la regola aurea del concorso pubblico con cui si ha una comparazione, una selezione OGGETTIVA del migliore. Casi insomma in cui conta più la tessera di partito che……l’intelligenza o il livello di acculturamento (titolo di studio). Senza elencarli tutti possiamo delineare la seguente linea di confine per …tali zone lavorative presso le PPAA delle franche dal concorso pubblico:
Se il soggetto esterno svolge presso la PA :
- attività amministrativa ordinaria;
- attività burocratica stabile;
- funzioni dell'apparato professionale;
➡️ prevale l'art. 97 Cost.: serve concorso o selezione pubblica.
Se il soggetto esterno svolge presso la PA :
- supporto politico;
- attività fiduciaria;
- funzioni di raccordo con l'organo di governo.
Insomma: il carattere fiduciario non può trasformarsi in uno strumento per aggirare l'art. 97 Cost. mediante la copertura di funzioni amministrative ordinarie con personale assunto intuitu personae. Qui la legge ammette di fatto una scelta cd. intuitu personae, cioè senza concorso: rileva altro non la preparazione del soggetto; cosa rileva è facile intuirlo, ma è legittimo: dura lex sed lex!
Quanto sopra non solo è scritto dalla legge, che disciplina quindi casi in deroga all’art. 97 co. 3 Cost., ma anche da sentenze della C.Cost. : es. vedasi C.cost. sentenze nn. 81/2013 e 20/2016.
Seconché spesso la CdC nelle sue delibere esige qualcosina di più sostenendo che la fiduciarietà non equivale a libera nomina senza regole (cd. assoluto arbitrio). Più esattamente, la giurisprudenza contabile ha affermato sì che non si applica il principio del concorso pubblico in senso stretto e quindi che non è richiesta (= necessaria) una procedura comparativa identica a quella prevista per il reclutamento ordinario (concorso), tuttavia, visto l’intero art. 97 Cost. (non esiste solo il suo comma 3 !!!) devono essere rispettati i principi di ragionevolezza, trasparenza, buon andamento e adeguatezza professionale. In altre parole: è legittima una scelta fiduciaria; non è legittima una scelta arbitraria. Distinguo assai sottile !
Vediamo di cogliere tale distinguo. Cosa richiede nello specifico la Corte dei conti nelle sue varie delibere degli ultimi anni? La Corte dei conti tende a richiedere almeno:
- 1. previsione legislativa o regolamentare dell'ufficio di staff;
- 2. esistenza della dotazione numerica* autorizzata (* o di una budgettizzazione limitante)[3];
- 3. procedure trasparenti;
- 4. verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge (es. tra inquadramento categoriale e titolo di studio posseduto);
- 5. coerenza tra curriculum del nominato e funzioni da svolgere;
- 6. rispetto dei limiti finanziari e assunzionali, cui la relativa spesa non sfugge;
- 7. motivazione minima della scelta (che ovviamente punterà solo ed esclusivamente sul punto 5 e 4).
Insomma, per concludere questo § introduttivo, par di capire che UNA PROCEDURA TRASPARENTE ed una FINALE MOTIVAZIONE MINIMA allontanino l’intollerabile (secondo l’art. 97 Cost.!) scelta arbitraria di …costoro, collaboratori in staff! E’ proprio così? Stando alla delibera della CdC 179/2026 Marche sul giudizio di parifica della Regione Marche 2025 ed esattamente alla sua allegata RELAZIONE nonché agli atti conseguenti adottati dal Consiglio regionale delle Marche nel 2026 in materia di reclutamento del personale in staff agli organi politici …pare proprio di sì, salvo clamorose sorprese in sede di giudizio di parifica sul 2026: lo sapremo solo nel 2027.
01 – La delibera della CdC 179/2026 Marche sul giudizio di parifica della Regione Marche 2025 con sua allegata RELAZIONE.
Dalla teoria, passiamo quindi all’attualissimo DIRITTO vivente ad opera della Corte dei Conti, nello specifico della Regione Marche, che pare allinearsi appieno alla giurisprudenza contabile presso delle altre Regioni italiane.
Leggendo su inPA gli atti allegati al seguente bando pubblico della Assemblea legislativa delle Marche “AVVISO PUBBLICO APERTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Per la formazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di soggetti idonei (LONG LIST) per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato, su base fiduciaria (intuitu personae), di personale da assegnare alle Segreterie Particolari dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e ai Gruppi Consiliari del Consiglio Regionale delle Marche (art. 16 della L.R. 14/2003; art. 4 della L.R. 34/1988) - RIAPERTURA DEI TERMINI” si apprende dallo stesso atto - che approva detto avviso/bando allegato allo stesso (esattamente Delibera Ufficio di Presidenza = DUP 106/2026 avente lo scopo di “di modificare e integrare la propria deliberazione n. 2/1 del 5 novembre 2025 con la previsione di un avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti idonei per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato presso i Gruppi assembleari e le Segreterie particolari dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, per le ragioni descritte nel documento istruttorio ”) - in sua parte ‘documento istruttorio’ (= motivazione dell’atto) che tale riapertura dei termini è dovuta alla approvazione di un nuovo bando diverso da quello del 2025 imposto da rilievi mossi in materia dalla Corte dei Conti marchigiana ed esattamente vi si legge che detta Assemblea Legislativa :
- “al fine di adeguare la disciplina vigente ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, ha incaricato il Servizio Attività amministrativa di predisporre una proposta di modifica delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza concernenti il reclutamento del personale assegnato ai gruppi consiliari e alle segreterie particolari, prevedendo l'individuazione di criteri di selezione e modalità di reclutamento improntate ai principi di trasparenza e pubblicità, mediante la pubblicazione di appositi avvisi e la formazione di un elenco di candidati idonei, fermo restando la scelta fiduciaria dei soggetti da incaricare nell'ambito del medesimo elenco”
- “Pertanto si richiamano qui di seguito le disposizioni (((di legge regionale))) in merito all’assegnazione del personale ai gruppi assembleari e alle segreterie dell’Ufficio di Presidenza, che (((disposizioni di legge regionale))) sono integrate dalla previsione di un avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato per la durata della XII legislatura, come di seguito specificato.(((a mezzo quindi delibera dell’UDP: DUP)))
Invero, con l’ausilio della pagina di Amministrazione Trasparente (sez. Controlli e rilievi sull’Amministrazione > Corte dei Conti) del Consiglio regionale delle marche si apprende che la citata Corte dei Conti marchigiana, nella delibera n.179/2026 Marche sul giudizio di parifica della Regione Marche 2025 con sua allegata RELAZIONE, ha scritto quanto segue per la citata Assemblea legislativa[4] sul ‘reclutamento ed impiego’ di detto personale di staff:
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(estratti da delibera n. 179/2026)
3 IL PERSONALE E LA SPESA PER IL PERSONALE
Sommario: 1. Premessa – 2. La struttura organizzativa della Giunta regionale e il personale dirigenziale – 3. Il personale non dirigente della Giunta regionale – 4. La struttura organizzativa dell’Assemblea legislativa e la dirigenza – 5. Il personale non dirigente dell’Assemblea legislativa – 6. Il personale di diretta collaborazione degli organi politici – 6.1 Personale di staff presso la Giunta regionale – 6.2 Personale di staff presso l’Assemblea legislativa – 6.3 Personale assegnato ai Gruppi consiliari dell’Assemblea legislativa– 6.4 Personale assegnato alle Segreterie particolari dei componenti l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa – 7. I limiti di spesa in materia di personale – 7.1 Vincolo relativo alla sostenibilità finanziaria e facoltà assunzionali – 7.2 L’art. 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – 7.3 Limite di spesa per tipologie contrattuali flessibili – 8. La contrattazione decentrata – 8.1 Il contratto decentrato integrativo del personale dell’area della dirigenza della Giunta regionale – 8.2 Il contratto decentrato integrativo del personale di comparto della Giunta regionale – 8.3 Il contratto decentrato integrativo del personale dell’area della dirigenza dell’Assemblea legislativa – 8.4 Il contratto decentrato integrativo del personale del comparto dell’Assemblea legislativa – 9. Considerazioni conclusive.
(….)
[a fine §§ 6.1-6.4, si legge quanto segue:]
Con riferimento a tutto quanto precede ((( 6.1 Personale di staff presso la Giunta regionale – 6.2 Personale di staff presso l’Assemblea legislativa – 6.3 Personale assegnato ai Gruppi consiliari dell’Assemblea legislativa– 6.4 Personale assegnato alle Segreterie particolari dei componenti l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa ))), la Sezione ritiene, comunque, opportuno richiamare l’attenzione, in particolare, sul fatto che, qualsivoglia incarico di collaborazione affidato dalla pubblica amministrazione, quand’anche ritenuto di natura cosiddetta “fiduciaria” o di “staff”, debba rispondere
- ai principi fondamentali di buon andamento e sana gestione finanziaria
- e ad alcune basilari regole poste a presidio della spesa pubblica.
Ebbene, con riferimento alle verifiche concernenti l’andamento della spesa complessiva di personale, in disparte la natura giuridica di tali rapporti di lavoro e quand’anche si tratti di rapporti flessibili o a termine di natura “fiduciaria”, è necessario, in ogni caso, che tali spese, al pari di tutte quelle indicate nei sopra esposti paragrafi (sia della Giunta che del Consiglio regionale), risultino coerenti con i vincoli (((= limiti))) di finanza pubblica e siano incluse nel computo dei limiti di spesa del personale (n.1).
In conclusione, si ritiene, comunque (((= ALTRESI’))), opportuno ricordare, in chiave generale che l’utilizzo di personale esterno alla pubblica amministrazione può aver luogo solo nel rispetto di determinate condizioni e limiti previsti dal legislatore statale, limiti che trovano la loro ratio nella necessità di evitare
[I] il conferimento generalizzato di consulenze e collaborazioni esterne,
[II] l’assunzione di personale in assenza di condizioni legittimanti,
[III] l’aggravio di costi inutili ed eccessivi per i pubblici bilanci
(((ma soprattutto))) [IV] e la violazione di norme cogenti (((= imperative))) le quali richiedono, per l’accesso alla pubblica amministrazione, una selezione di più candidati preceduta da adeguata pubblicità del bando.







