LO STATUS DI ELETTO A MEMBRO DELLA RSU: QUALI INCOMPATIBILITA’ DETERMINA O PUO’ DETERMINARE SECONDO LA NORMAZIONE VIGENTE?
LO STATUS DI ELETTO A MEMBRO DELLA RSU: QUALI INCOMPATIBILITA’ DETERMINA O PUO’ DETERMINARE SECONDO LA NORMAZIONE VIGENTE?
13 Maggio 2026
00 – ASPETTI GENERALI DELLA NORMAZIONE E DELLA GIURISPRUDENZA
Come è noto secondo il D.Lgs. 165/2001 (TUPI) l’unico caso in cui ‘l’attività sindacale svolta da un pubblico dipendente per una Organizzazione Sindacale’determina una sicura causa di incompatibilità lavorativa (rispetto a determinati uffici: non in assoluto!) è quella di cui all’art. 53 co. 1bis che recita:
“1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.”.
Cosa significhi, poi, “strutture deputate alla gestione del personale”, vista la sicura natura privatistica (si applica il Codice Civile) datorial-gestionale delle quotidiane attività svolte indistintamente da qualunque Dirigente di PA (a partire dalla VALUTAZIONE della performance individuale; autorizzazione degli straordinari, delle ferie, etc.) il DFP con la Circolare n. 11 prot.n.37065 del 6.8.2010 tenta di darcene il perimetro concreto…così al § 4.1. di cui si riportano le conclusioni (limitate ai soli cd. Uffici o Servizi propriamente del PERSONALE, ergo non incidente su qualunque Dirigente avente personale assegnato:
4.1. Individuazione delle "strutture deputate alla gestione del personale".
La norma in esame pone il regime di vincolo in riferimento agli incarichi di direzione di "strutture deputate alla gestione del personale". Il termine "deputate" individua in modo chiaro la "missione", ossia la competenza specifica in materia di gestione "del" personale. Pertanto, la locuzione è da riferirsi propriamente ai soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione.
(…)
In sostanza, la prescrizione riguarda la preposizione alle strutture del personale, siano esse di livello generale o non generale, competenti in materia di reclutamento, trattamento, gestione e sviluppo del personale, relazioni sindacali, secondo le scelte e l'individuazione che ogni amministrazione effettuerà in base alle competenze attribuite dallo specifico ordinamento a ciascuna struttura. Nella valutazione, fra gli altri aspetti, saranno considerati anche il potere di rappresentanza quale delegazione trattante per l'amministrazione attribuito all'ufficio ed il grado di discrezionalità insito nell' esercizio di ciascuna competenza.
Ne prendo atto, condividendo.
Tale norma impedisce evidentemente ad un dipendente pubblico al contempo Dirigente sindacale cd. esterno alla PA datoriale (caso A: ovvero tale per designazione/nomina della stessa OS) di svolgere attività dirigenziale o simil-dirigenziale (es. EQ in enti locali senza dirigenza)[1] presso la PA datoriale in “strutture deputate alla gestione del personale” del tipo suddetto.
Poi c’è anche il caso dello svolgimento, pregresso o attuale, anche di attività lavorativa presso/a favore di una OS secondo la parte finale della norma che recita “che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione (caso B) o di consulenza (Caso C) con le predette organizzazioni ”:per capire bene cosa si intenda esattamente per questi ultimi “rapporti” vedasi la suddetta Circolare del DFP n. 11 del 2010.[2]
Ad una prima lettura parrebbe, sul piano letterale, non rientrare nelle suddette tre IPOTESI generanti la suddetta preclusione (causa di incompatibilità per presunto conflitto di interessi ex lege presunto) lo status di dipendente pubblico ELETTO dai colleghi di lavoro-votanti presso una data PA a membro della RSU.
Quanto a questa mia prima deduzione logico-letterale - la mera elezione a componente della RSU NON equivale automaticamente ad avere una “carica in organizzazione sindacale” ai sensi dell’art. 53, comma 1‑bis, d.lgs. 165/2001 – vedasi però la contraria circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11 del 6 agosto 2010, che dopo un buon incipit garantista e di necessaria sua stretta interpretazione, conclude, sulla base della ratio della norma e dunque secondo una interpretazione teleologica, per la sua estensione anche al caso del dipendente eletto a membro della RSU, con queste motivazioni:
(((PREMESSA BUONA; ma non del tutto: ci si sarebbe aspettati la conclusione: INTERPRETAZIONE MERAMENTE LETTERALE)))
4.2. Concetto di carica in organizzazione sindacale e in partiti politici ai fini dell'applicazione della norma.
La norma, come detto, introduce una condizione ostativa per il conferimento di incarichi rispetto allo svolgimento attuale o passato di certe attività. Trattandosi di disposizione che interferisce con libertà costituzionalmente tutelate (artt. 18, 39 e 49 Cost.), la sua portata va interpretata in maniera strettamente attinente alla finalità perseguita.
(((PRIME CORRETTE CONCLUSIONI GENERALI AL § 4.2.1 DI DETTA CIRCOLARE DFP 11/2010)))
In sostanza, ai fini della norma in esame è rilevante la circostanza di essere o di essere stato dirigente sindacale, nonché di agire - in virtù di un atto formale - in nome e per conto dell'associazione quale funzionario delegato.
(((CONCLUSIONI DEL DFP PER IL CASO PECULIARE DELL’ELETTO A MEMBRO DELLA RSU)))
Ai fini della norma si deve ritenere compreso nel regime di impedimento anche l’essere componente della R.S.U.. Infatti, la R.S.U. è costituita a seguito di elezione di candidati in liste presentate dalle organizzazioni sindacali (art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), i suoi componenti sono equiparati ai dirigenti delle R.S.A. (art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001) e l'organismo subentra "alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti" (art. 5 CCNQ 7 agosto 1998).
Quindi, concludendo, per il DFP del 2010 (Circolare mai aggiornata e/o smentita da successivi ‘atti di regolazione’ del DFP su tale comma dell’art. 53 TUPI, nonostante sia noto che la RSU non è un“organizzazione sindacale”, i suoi componenti esercitano una funzione di rappresentanza sindacale e per il DFP ciò basta a ricondurli nel concetto di “cariche in organizzazioni sindacali” ai fini dell’art. 53, co. 1‑bis. Evidentemente è una lettura ed interpretazione prudenziale, estensiva, volta a scongiurare un’azione amministrativa (di macro-gestione del personale) in situazione di palese conflitto di interessi potenziale: come dare torto al DFP ?!
Quanto alla posizione dei Giudici del lavoro ecco qui di seguito una sintesi della più recente giurisprudenza della Cassazione sullo status del componente RSU e sulle relative tutele, ma anche delle eventuali preclusioni lavorative basate sulla pregressa o attuale attività latu sensu sindacale: in breve non esiste una singola sentenza “di svolta” nel 2025–2026 sul solo status RSU, ma un orientamento consolidato e ribadito anche nelle pronunce recenti (2024–2025) su vari profili (permessi, licenziamento, poteri, natura) da cui si evince che è equiparato (giustamente) ad un Dirigente sindacale.
Venendo all’ambito tematico della sentenza in commento di interesse particolare è la Gr . della Cassazione su dipendente-membro della RSU e suo trasferimento di sede lavorativa e quindi questione della applicabilità a tale peculiare dipendente dell’art. 22 co. 1 L 300/1970:
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Articolo 22 |
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Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. |
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Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla ostadelle associazioni sindacali di appartenenza. |
Ebbene: secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 31654/2024; Cass. n. 15548/2023; Cass. n. 20827/2022), il trasferimento del componente RSU è subordinato al previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 300/1970, applicabile anche al pubblico impiego; in difetto, il provvedimento è assistito da presunzione di antisindacalità e risulta illegittimo indipendentemente dalla sussistenza di ragioni organizzative o di incompatibilità ambientale.
Quindi, concludendo sul piano giuridico, casomai vi fosse bisogno: per quanto sopra scritto è evidente che esiste in Italia una NORMA DI LEGGE extra TUPI, ma applicabile ai dipendenti soggetti al TUPI, cui anche le previsioni REGOLAMENTARI della PA datoriale (tanto per intenderci anche le previsioni di MISURE intra PTPCT) devono adeguarsi, pena la illegittimità degli atti di gestione afferenti tale specifici dipendenti eletti a membri della RSU.
01 – IL CASO DELLA SENTENZA CASS. SEZ. LAVORO 10407/2026
E veniamo al caso della sentenza della Cassazione in commento di cui al sottotitolo.
(((IL FATTO)))
Accadeva che un E.L.(Provincia) assegnava a far data dal 27.4.2022, un dipendente nominato componente della RSUdal I Settore – Ufficio Trattamento Giuridico del Personale - all’Ufficio Polizia Locale Provinciale, per l’incompatibilità con il ruolo di rappresentante sindacale.
Invero detto trasferimento non veniva motivato dalla PA-datoriale sulla base di vigente disposto normativo (v. ad es. art. 53 comma 1bis del D.Lgs. 165/2001, inapplicabile al caso in esame in quanto il dipendente trasferito da un Ufficio ad altro Ufficio (con mutamente di sede si presume o comunque di ‘ambiente lavorativo’) non era un Dirigente (siamo in una Provincia; in E.L. minore avremmo detto: non è una EQ apicale), ma sulla base un passaggio del PIAO-PTPCT 2022-2024 che la Cassazione definisce - correttamente - ‘atto regolamentare’, eccolo, a Pag. 43 del PTPCT 2022-2024 di detto E.L. inverosi legge:
“4.6 Astensione in caso di conflitto d’interesse
I titolari degli uffici competenti, i responsabili dei procedimenti amministrativi, nell’adozione di pareri, nelle valutazioni tecniche, nella redazione degli atti endoprocedimentali o nell’adozione del provvedimento finale, hanno l’obbligo di astenersi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di segnalare ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale.
La dichiarazione dell’insussistenza del conflitto di interessi deve emergere dall’atto.
A partire dall’approvazione del presente Piano, quale ulteriore misura di prevenzione di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, i dipendenti della Provincia che dovessero essere eletti nellaRappresentanza Sindacale Unitaria, di cui all’“Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale” del 7 agosto 1998, non potranno essere assegnati a Settori che trattano la gestione giuridica e/o economica del personale e i procedimenti disciplinari.
Qualora il dipendente eletto nella Rappresentanza Sindacale Unitaria si trovasse, al momento della elezione, già assegnato ad un Settore che tratta della gestione giuridica e/o economica del personale, e/oche tratta dei procedimenti disciplinari (anche in funzione di supporto), il Dirigente competente (Dirigente Settore 1), provvederà, sentito il Segretario Generale e il Dirigente del Settore di nuova assegnazione alla collocazione del dipendente in questione in altro Settore dell’Amministrazione.”
E’ evidente come i primi due capoversi di detto PTPCT altro non sono che la fedele riproduzione di specifiche disposizioni normative di rango statale e quindi non hanno alcuna reale portata ‘innovativa’ in quanto meri pro-memoria di adempimenti ex lege già vigenti e gravanti sia sul Dipendente-diligente sia sia PA che deve comunque attivarsi, in caso di conflitto di interessi palese, qualora il dipendente sia negligente (= non si astenga/non renda la dichiarazione di sussistenza del conflitto di interessi). Assolutamente interessante quanto ‘innovativo’ è il disposto dei capoversi III e IV: peccato che però per essi l’E.L. si erge a Legislatore. Legittimo?
Chi scrive, viste le conclusioni di cui al § 00 si chiede se in Cassazione si sono posti il problema della legittimità di tale passaggio regolamentare del PTPCT rispetto al disposto dell’art. 22 co. 1 L. 300/1970: stando alla motivazione della sentenza pare di no !!! La motivazione di rigetto del ricorso si appiglia magicamente a passo...






