MENTRE LA LEGGE DICE ALLE PP.AA. ‘ATTENTI AL COVID-2019’ SINO AL 31.12.2020, GLI AMMINISTRATORI PUBBLICI DICONO ‘TUTTI I DIPENDENTI DI NUOVO IN UFFICIO DA SUBITO (1 LUGLIO 2020)’: I CONTI NON TORNANO IN PUNTO DI DIRITTO.
rapporti di lavoro resi ‘in presenza fisica
MENTRE LA LEGGE DICE ALLE PP.AA. ‘ATTENTI AL COVID-2019’ SINO AL 31.12.2020, GLI AMMINISTRATORI PUBBLICI DICONO ‘TUTTI I DIPENDENTI DI NUOVO IN UFFICIO DA SUBITO (1 LUGLIO 2020)’: I CONTI NON TORNANO IN PUNTO DI DIRITTO.
a cura di Riccardo Lasca
01 Luglio 2020
Agli amanti e rispettosi del diritto sia consentito dire e rilevare quanto segue anche a futura memoria, sperando che non serva mai nelle aule giudiziarie, più esattamente che
MENTRE
la l-e-g-g-e della Repubblica italiana chiaramente
A) O-R-D-I-N-A a tutte le PP.AA. italiane – esattamente ai relativi DATORI DI LAVORO, Servizi Prevenzione e protezione e Medici competenti ex D.Lgs. 81/2008 - indistintamente di gestire causa COVID-2019 in questo modo, per ovvie ragioni precauzionali, l’esecuzione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti pubblici amministrativi: EX ART. 87 COMMI 1-3 DL 18/2020 CONVERTITO, discliplinanti una temporanea NUOVA ‘REGOLA LAVORATIVA’ OBBLIGATORIA (NON DISCUTIBILE, OVE PRATIC1ABILE, NE’ DAL DIRIGENTE-DATORE DI LAVORO NE’ DAL SUBORDINATO DIPENDENTE-LAVORATORE PUBBLICO) E CORRELATE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVO/GESTIONALI dei rapporti di lavoro resi ‘in presenza fisica’, più precisamente:
“1.(….). Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, c-o-n-s-e-g-u-e-n-t-e-m-e-n-t-e (((D-E-V-O-N-O))):
a) l-i-m-i-t-a-n-o(((LIMITARE: il lavoro in presenza è UN’ECCEZIONE rispetto allo SMART WORKING STRAORDINARIO, è evidente dall’uso del predicato verbale “L-I-M-I-T-A-N-O”)) la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza ;
b) (((ATTUARE IL LAVORO AGILE ANCHE PRESCINDENDO...))) prescindono dagli accordi individuali (((QUINDI IMPORLO))) e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, dellalegge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione (3) . (((NON CI SONO SCUSE DI BILANCIO !!!)))
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
B)e poi, in forza del DL 34/2020 ‘RILANCIA ITALIA’ art. 263 (nella bozza iniziale divulgata il 13.5.2020 era l’art. 241), recante “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile), vale SINO AL 31.12.2020 (NON PIU’ SINO AL 31.7.2020!!!)vale la seguente regola ulteriore del relativo comma 1 e conseguenti corollari esposti ai relativi seguenti commi 2 e 3:
“1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, dando corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a) [VEDI SOPRA] , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.”;
C) l’OMS paventa espressamente per l’autunno 2020, con l’abbassamento delle temperature, una recrudescenza dei contagi da COVID-2019, come avvenne per la Spagnola un secolo fa e comunque i focolai di persone infetta da COVID-2019 sono in aumento su tutto il territorio nazionale;
il che significava, significa e significherà che, sino al 31.12.2020, salvo che la stessa legge anticipi tale scadenza (in alcuni DDL e DL in corso di approvazione/conversione al Parlamento alcune forze politiche ci stanno provando, magari solo per alcuni dipendenti pubblici come quelli del Ministero di Grazia e Giustizia: legittimo costituzionalmente?) in primis le PP.AA. dovevano, devono e dovranno, sempre sino al 31.12.2020, non prudenzialmente ma per legge:
a) qualificare (censire) esattamente tutte le proprie attività INDIFFERIBILI E CHE (al contempo) NECESSITANO DELLA PRESENZA FISICA IN UFFICIO DEL DIPENDENTE RESPONSABILE/ADDETTO/ETC., possibilmente al netto di quelle che da marzo 2020 hanno visto e vedono i relativi addetti ai lavori in smart working in quanto in tal caso avremmo la prova di un falso in quanto avrebbero dovuti collocarli in esonero retribuito dal lavoro, salva la verifica dell’immenso danno erariale generato da quanti hanno mancato l’appuntamento del 28.8.2018 di approntamento e avvio operativo dello smart working in tutte le PP.AA. ai sensi di legge ed anche con penali considerevoli sul fronte della retribuzione di risultato dei responsabili omittenti (applicate?); per quelle non qualificate come tali lo smart working di tipo straordinario ora vigente era, è e resta “”: tertium non datur! Insomma si deve sempre e comunque partire dal censimento PA per PA delle “attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza” altrimenti tutta la legittimità del ‘castelletto’ organizzativo-gestionale dei dipendenti pubblici crolla e diventa un...