ANCORA SUL RUP MA QUESTA VOLTA SULLA SUA COMPETENZA SPECIALE A DISPORRE L’ESCLUSIONE DALLA GARA
Esame e commento a Consiglio di Stato sez. V, con la sentenza n. 5006/2025.
ANCORA SUL RUP MA QUESTA VOLTA SULLA SUA COMPETENZA SPECIALE A DISPORRE L’ESCLUSIONE DALLA GARA
a cura di Riccardo Lasca
26 Giugno 2025
Recentemente nell’articolo del 26.03.2025 dal titolo “IL RUP SE NON HA LO STATUS ANCHE DI DIRIGENTE FA SOLO IL RUP ! MENTRE IL DIRIGENTE SE VUOLE PUO’ ANCHE FARE IL RUP EGLI STESSO. Molto semplice: sta tutto scritto nel D.Lgs. 36/2023, ma anche nella L. 241/1990” su questa stessa rubrica on line, ho affermato, motivando in punto di diritto:
a) In via generale che “risulta quantomai chiaro che è assolutamente errato sostenere oggi (2025) che ‘col D.Lgs. 36/2023 è il RUP che aggiudica; è il RUP che affida’;
b) In tabella normativa a commento del seguente passaggio normativo, quanto segue: [E’ il RUP] “d) dispone le esclusioni dalle gare;” (((DEROGA espressa)))
Insomma, rispetto all’evento “esclusione” dalla gara il RUP, specifica tipologia di RdP ex L. 241/1990 manifesta all’esterno un potere simil-dirigenziale, ma solo perché lo dice la legge così espressamente derogando alla regola generale della competenza dirigenziale.
Conferma pienamente tale assunto Consiglio di Stato sez. V, con la sentenza n. 5006/2025.
FATTO e I GRADO DEL GIUDIZIO DINANZI A TAR EMILIA ROMAGNA (estratti della sentenza rilevanti per la questione della competenza speciale del RUP e modalità di esercizio):
“Come si evince dal verbale REP. n. 36-2024 del 18 marzo 2024, la commissione di gara ha constatato che il costituendo Rti (…) ha allegato nella RDI dedicata al soccorso correttivo ex art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 - Busta Tecnica, il file denominato “(…)”, riportante la propria offerta economica e ne ha proposto (((al RUP))), dunque, l’esclusione, ai sensi dell’art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, per mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica”, ed in particolare il RUP si limitava a “il RUP ha firmato digitalmente il verbale della seduta riportante l’esclusione del Rti appellante, così approvando e ratificando (((e quindi facendo propria))) l’esclusione proposta dalla commissione giudicatrice (cfr. pagina 13 del verbale REP. n. 36-2024 del 18 marzo 2024, in cui si legge che: “il RUP approva l’esclusione per il Lotto 10 del Concorrente RTI (…)”).”.
Poi detto verbale della Commissione, così sottoscritto dal RUP “Con nota U.0297683 del 9 aprile 2024, a firma del Responsabile dell’Unità Acquisti Servizi e Forniture , ai sensi dell’art 90, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, è stata comunicata l’esclusione dalla gara del costituendo Rti - proposta dalla Commissione giudicatrice - contestualmente alla avvenuta approvazione del RUP, nel presupposto “della mancata separazione dell’Offerta economica dall’Offerta tecnica”.”
Il Rti impugnava dinanzi al TAR EMR detta esclusione tra l’altro per quanto qui interessa col seguente 1 motivo:
“Con il primo motivo di gravame le appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura concernente l’assunta incompetenza nell’adozione del provvedimento di esclusione, che sarebbe stato emesso dalla commissione giudicatrice invece che dal RUP, e della relativa comunicazione, a firma del Responsabile...