MOBILITÀ VOLONTARIA & DIVIETO DI REFORMATIO IN PEJUS: TEMPUS REGIT ACTUM VO MIOPEMEMTE CERCANDO, MA MI IMBATTO IN MECCANISMI ‘NORMATIVI’ E ‘GIURISPRUDENZIALI’ COMUNITARI STRAVOLGENTI LE LEGGI ITALIANE E VINCOLANTI LA MAGISTRATURA ITALIANA!
MOBILITÀ VOLONTARIA & DIVIETO DI REFORMATIO IN PEJUS: TEMPUS REGIT ACTUM VO MIOPEMEMTE CERCANDO, MA MI IMBATTO IN MECCANISMI ‘NORMATIVI’ E ‘GIURISPRUDENZIALI’ COMUNITARI STRAVOLGENTI LE LEGGI ITALIANE E VINCOLANTI LA MAGISTRATURA ITALIANA!
Appunti gestionali a latere dell’ordinanza Cass. Lavoro n. 5736/2024
08 Aprile 2024
Uno dei regali ‘normativi’ più indigesti e forse incostituzionale del Pubblico Impiego contrattualizzato dell’era berlusconiana - ma ante ‘brunettiana’ - è il portato del comma 2-quinquies dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli effetti economici (pregiudizievoli talvolta!) del passaggio per mobilità volontaria di un dipendente dalla PA ALFA a quella nuova di destinazione BETA di diverso comparto, avallato dal Ministro senza portafoglio della FP dell’epoca Mario Baccini:
Tenore ante L. 246/2005 |
Tenore post L. 246/2005 |
Nulla precisava - dal 2001 – l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. Semplicemente si applicava l’art. 202 del DPR 3/1957 = DIVIETO DI REFORMATIO IN PEJUS nel passaggio da una PA ad altra PA = in caso di maggiore differenza retributiva pregressa la nuova PA datoriale doveva attribuire un assegno ad personam inizialmente riassorbibile coi (dai) futuri miglioramenti del CCNL del nuovo comparto in cui il dipendente era transitato: “Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica” Poi venne, dall’1.1.1994, la L. 537/1993 (Legge Finanziaria) col suo art. 3 commi 57 e 58 (dall1.1.1994): “57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. 58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.” Ed infine, nei tempi austeri venne il Governo Letta con Ministro della FP Gianpiero D'Alia, dall’1.1.2014, con il regalino dell'articolo 1, comma 458, della Legge Finanziaria 27 dicembre 2013, n. 147, che così recita, ma sul fronte NORMATIVO del TUPI già da fine 2005 (v. colonna a dx) il comma 2-quinquies dell’art. 30 è CHIARISSIMO PER IL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO DEL PUBBLICO IMPIEGO: “458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.” |
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione (1).
[1] Comma aggiunto dall'articolo 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Governo Berlusconi III - dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006 – Ministro senza portafoglio FUNZIONE PUBBLICA Mario Baccini - Sottosegretario: Learco Saporito)
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Splendida applicazione del regalo del duo Letta-Dalia del 2014 è il parere della Sezione Controllo della Corte dei Conti della Lombardia (v. PARERE 20 FEBBRAIO 2015, N. 56: PUBBLICO IMPIEGO - LEGGE 147/2013, ART, 1, COMMA 458 - ABROGAZIONE DEL CD. DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - DIRITTO PER I DIPENDENTI PUBBLICI DI MANTENERE IL TRATTAMENTO ECONOMICO PIÙ FAVOREVOLE IN CASO DI MUTAMENTO DI "CARRIERA" - NON SUSSISTE - RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2014), da cui estraggo:
“Il Sindaco del Comune di Calolziocorte, con nota prot. n. 1714/III.6 del giorno 26 gennaio 2015, dopo aver premesso che:
- la nuova disciplina dettata dalla legge di stabilità 2014, legge 147/2013, art. 1, comma 458, ha determinato l'abrogazione del cd. divieto di reformatio in peius;
- pertanto non sussiste più per i dipendenti pubblici il diritto di mantenere il trattamento economico più favorevole in caso di mutamento di "carriera";
- l'abrogazione opera a partire dal 1 gennaio 2014;
- in una Circolare del Ministero dell'Interno, succeduto all'Agenzia dei segretari comunali e provinciali (circolare Cimmino n. 3636 del 9.6.2014 ) sono state fornite indicazioni per la revisione del trattamento economico relativamente ai segretari comunali e provinciali, ha posto alla Sezione il seguente quesito: ”se il personale (personale dei livelli, segretario) che ha beneficiato prima del 1 gennaio 2014 del miglior trattamento economico per effetto del divieto di reformatio in peius può mantenerlo oppure da tale data questo trattamento deve cessare”.
(…)
“Si è, infatti, evidenziato che:
# l’origine del principio del divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei dipendenti pubblici trasferiti da un ente all’altro per mobilità volontaria è, come noto, rinvenibile nell’art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che p-r-e-v-e-d-e-v-a che “nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello 5 spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica”; tale norma ha poi trovato completamento, per i (((soli))) dipendenti statali, con l’art.3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in base a cui l’assegno personale pensionabile spettante al dipendente con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione non è riassorbibile né rivalutabile;
# il divieto di reformatio in peius ha poi trovato, di fatto, applicazione per i dipendenti degli enti locali i cui contratti collettivi hanno disciplinato alcuni aspetti specifici come, ad esempio, il riassorbimento o meno di tali indennità;
# per i segretari comunali il principio in esame è stato disciplinato con deliberazione n. 275/2001 adottata dal Consiglio nazionale d'Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione del relativo Albo. Con tale delibera, nel rispetto del principio in esame, si stabiliva il mantenimento della retribuzione di posizione (((originaria))) nel caso in cui un segretario comunale fosse stato nominato presso un ente appartenente ad una fascia inferiore rispetto a quella di iscrizione (occorre ricordare che i segretari comunali e provinciali sono suddivisi in tre fasce professionali -A, B, C- cui corrispondono distinti trattamenti economici, in base anche alla tipologia di ente ricoperto: art. 41 CCNL del 16.05.2001);
# con l’abrogazione dell’art. 202 del d.p.r. n.3/1957 e dell’art.3, comma 57, della legge 537/93 da parte dell’articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 la norma da cui conseguiva il principio del divieto di reformatio in peius è venuta meno;”
(…)
“4. In merito allo specifico quesito posto dal Comune istante, giova, altresì, evidenziare che già la suddetta Circolare avesse chiaramente messo in luce come “alla luce del chiaro tenore dell'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le amministrazioni interessate dall'applicazione della deliberazione n.275/2001 debbano disporre, per quanto di competenza ed ove del caso, la revisione dei trattamenti economici dei segretari comunali e provinciali interessati, con decorrenza 1 gennaio 2014”. Tale conclusione e il conseguente obbligo di revisione dei trattamenti economici ora richiamati appare, in vero, necessitato dal quadro disciplinatorio ora richiamato, con la conseguenza che, ad eccezione come detto del caso dei segretari in
disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza, l’amministrazione è tenuta a rideterminare il trattamento economico del segretario comunale, con decorrenza 1 gennaio 2014, non potendo da tale data più beneficiare del miglior trattamento economico connesso al divieto della c.d. "reformatio in peius", ormai venuta meno.
P.Q.M.
la Sezione di controllo per la Lombardia, pronunciandosi sul quesito posto dal Comune di Calolziocorte richiamato in premessa, enuncia il seguente principio di diritto:
“con l’abrogazione dell’art. 202 del D.p.r. n. 3/1957 e dell’art. 3, comma 57, della Legge n. 537/93 da parte dell’articolo 1, comma 458, della Legge n. 147/2013 è venuto meno il principio del c.d. “divieto di reformatio in peius”, dovendo, dunque, l’amministrazione conseguentemente rideterminare il trattamento economico del segretario comunale, con decorrenza 1 gennaio 2014, non potendo da tale data più beneficiare del miglior trattamento economico connesso all’operare del suddetto principio”. ”
E a questo nuovo regime tutti gli addetti alla gestione del personale si sono adeguati nell’inquadramento economico dei nuovi arrivati ad esempio a mezzo mobilità volontaria o coatta (v. ad esempio quella dei colleghi dell’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO; CONI etc.), salvo che specifica legge, specialissima (!!!) derogasse a tale nuovo regime: in Italia le eccezioni non mancano mai: “La legge è uguale per tutti ………”: ciascuno completi in base a quello che la personale esperienza insegna !!!
Ma ecco che arriva l’anno 2024 e il DIRITTO PRETORIO nientemeno che della Cassazione Lavoro, sic stantibus legibus per FATTI GESTIONALI DELL’ANNO 2010, il 4.3.2024 CI SORPRENDE! Vi è sfuggita ? I titoli delle news che certi siti la propongono sembrano a-t-t-u-a-l-m-e-n-t-e sorprendenti ! E lo sono veramente !!!
Vedi ad es. https://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000297639
“Atti e procedimenti
04/04/2024
Mobilità volontaria
Nella mobilità volontaria il trasferimento del dipendente deve avvenire senza che la sua retribuzione subisca una riduzione
La Cassazione (ordinanza n. 5736/2024) ha precisato che se è vero che il dipendente transitato per mobilità volontaria in altra amministrazione deve essere trattato in modo identico con il dipendente dell’amministrazione di destinazione, è altrettanto vero che il medesimo dipendente deve conservare una retribuzione corrispondente a quanto percepito presso l’amministrazione cedente. Il punto di equilibrio (((semmai di mantenimento economico !!!!))) è, pertanto, dato dalla corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con i futuri contratti dell’amministrazione di destinazione.”.
Leggo quanto sopra e ...non ci credo!!! Che sia resuscitato anche l’abrogato DIVIETO DI REFORMATIO IN PEJUS? E il comma 2-quinquies dell’art. 30 del TUPI lo ignoriamo, per seguire questa nuova fonte nomativa ???
Voglio vedere e quindi leggere di persona detta strabiliante ordinanza [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 6 febbraio 2024) 4 marzo 2024, n. 5736], eccone i passaggi salienti attraverso il I grado di giudizio (Tribunale di Oristano); II grado Corte di Appello di Cagliari) e poi Cassazione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia - Presidente
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere
Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere
Dott. BUCONI Maria Lavinia - Consigliere Rel.
Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5257/2018 R.G.
proposto da:
Pi.Gi. e Po.Cl., rappresentati e difesi dagli Avvocati SERGIO VACIRCA e MARA PARPAGLIONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Flaminia n. 195;
-ricorrenti-
contro
I.N.P.S., (...);
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 296/2017 della Corte d'Appello di Cagliari,
pubblicata in data 05.12.2017, N.R.G. 111/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.02.2024 dal
Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.
Fatto
1. La Corte di Appello di Cagliari ha riformato le sentenze del Tribunale di Oristano, che in accoglimento delle domande proposte da Po.Cl. e da Pi.Gi., transitati in data 1.6.2010da enti locali all'INPS per mobilità volontaria, avevano condannato l'Istituto a corrispondere loro le rispettive somme di Euro 381,94 e di Euro 535,97 a titolo di assegni ad personam, in quanto nel passaggio avevano subito una diminuzione retributiva. (((V. SOPRA LE FONTI ITALIANE = CONTRA LEGEM PER FATTI GESTIONALI POST 2005, ACCOLTA NON CORRETTAMENTE DAL TRIBUNALE DI ORISTANO !!!)))
2. La Corte territoriale ha rilevato l'insussistenza di disposizioni normative o contrattuali che prevedano la conservazione del trattamento economico percepito presso l'Amministrazione di provenienza. (((RIFORMA DELLA APPARENTE ERRATA SENTENZA DI I: V. SOPRA LE FONTI PER FATTI GESTIONALI DELL’ANNO 2010: C’ERA GIA’ E SI DOVEVA APPLICARE L’ART. 30-COMMA 2QUINQUIES DEL TUPI… o no ???!!!)))
3. Il giudice di appello ha inoltre evidenziato che la giurisprudenza di legittimità non ha affermato (((ERGO NON ESISTE))) un generale divieto di reformatio in peius del trattamento economico ed ha ritenuto applicabile il DPR n. 3/1957 alle sole amministrazioni statali.
(…)
Diritto
1. Con l'unico motivo, di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1406 e 2112 cod. civ.
(((in motivazione)))) Si evidenzia che nel caso di specie il trasferimento da un'Amministrazione all'altra si è configurato come cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 cod. civ. (disposizione richiamata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ratione temporis vigente) ed è pertanto avvenuto senza soluzione di continuità, con conseguente diritto dei ricorrenti alla percezione di un assegno ad personam riassorbibile.
(((in motivazione)))) Si sostiene che la sussistenza di tale diritto discende anche dagli artt. 1175 e 2112 cod. civ., applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio.
(((in motivazione)))) Si aggiunge che il comma 2 quinquies dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 si limita a disporre la sostituzione delle condizioni giuridiche ed economiche delle quali il lavoratore godeva in forza del contratto collettivo vigente presso il cedente, con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario, ma non impone al lavoratore condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle dal medesimo acquisite prima del trasferimento.(((??? MA SE L’APPLICAZIONE LETTERALE DEL COMMA 2-QUINQUIES COMPORTA UN NOCUMENTO ECONOMICO E’ LA LEGGE CHE LO VUOLE, LO IMPONE: COME SI FA AD EVITARLO SENZA INCORRERE IN RESPONSABILITA’ ERARIALE ???)))
(…)
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha infatti chiarito che nell'ipotesi di passaggio di personale o di procedura volontaria di mobilità nel pubblico impiego privatizzato non viene in considerazione l'art. 3 della legge n. 537 del 1993 ed ha affermato il seguente principio di diritto:
"la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del D.Lgs. n.165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento tra dipendenti dello stesso ente (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito), a seconda della provenienza. Tale regola - da applicare anche nel caso di passaggio dalle dipendenze di una Agenzia fiscale alle dipendenze di una Amministrazione inserita nel sistema burocratico dello Stato - comporta che i suddetti assegni ad personam siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria" (Cass. n. 5959/2012). (((PECCATO CHE SI TRATTI DI SENTENZA EMESSA ANTE L. 147/2013 !!! NON PIU’ INVOCABILE DALL’1.1.2014 !!!)))
Tali principi sono stati ribaditi anche di recente da questa Corte (Cass. n. 30071/2019, Cass. n. 10210/2020, Cass. n. 11771/2019 e Cass. n. 33533/2021).
3. In conformità a Cass. n. 35423/2022, va inoltre richiamato l'art. 3 co. 1 della direttiva 2001/23/CE (nel quale è stata trasfusa l'analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE), secondo cui "I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario."; il comma 3 così stabilisce a sua volta: "Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo".
Tale direttiva è applicabile non solo ai trasferimenti di aziende, ma anche ai trasferimenti di personale (con o senza le relative competenze) fra amministrazioni pubbliche.
Sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva 77/187/CEE, norma identica all'art. 3 n. 3 della successiva direttiva 2001/23/CE, costituisce punto fermo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza C108/10, Scattolon, del 6.9.2011, nella quale si è affermato ai punti 72 - 76:
"72. Ai sensi del citato art. 3, n. 2, primo comma, il cessionario è tenuto a mantenere le condizioni di..."