NOI E IL COVID-2019 E CASA NOSTRA AL 18.3.2020: ANCORA SI PUO’ USCIRE DI CASA, MA NON E’ ASSOLUTAMENTE PRUDENTE ED IN LINEA CON LE FINALITA’ DEI DDPCM. STRANO MA VERO.
Sommario:
00 - PREMESSA: QUALI LE FONTI NORMATIVE? UNA PRIMA GENERALE RISPOSTA.
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NOI E IL COVID-2019 E CASA NOSTRA AL 18.3.2020: ANCORA SI PUO’ USCIRE DI CASA, MA NON E’ ASSOLUTAMENTE PRUDENTE ED IN LINEA CON LE FINALITA’ DEI DDPCM. STRANO MA VERO.
Regime doppiamente speciale per i dipendenti pubblici!
19 Marzo 2020
00 - PREMESSA: QUALI LE FONTI NORMATIVE? UNA PRIMA GENERALE RISPOSTA.
Sul sito nella sezione NEWS oggi 18.3.2020 si legge come ultima news caricata “17 marzo 2020 Emergenza Coronavirus: online il nuovo modello di autocertificazione in caso di spostamenti Copia del form sarà in dotazione anche delle Forze dell’ordine”, aprendo il link si legge [chiose tra ((( ))), sottolineature, colori di sfondo e grassetto sono di chi scrive!]:
“Dalla giornata di oggi 17 marzo 2020, è disponibile online il nuovo modello di autocertificazione del Ministero dell’Interno, che i cittadini dovranno usare (((portare con sé con ciò agevolando le Forze di polizia nel loro lavoro di accertamento!))) in caso di spostamento dalla propria abitazione o dimora.
Nel nuovo modulo, che sostituisce il precedente, si aggiunge la voce nella quale l’interessato autocertifica di non essere in condizione di quarantena né di risultare positivo al Coronavirus, e di essere quindi esonerato dagli obblighi di assoluto divieto di mobilità (((dalla propria abitazione o dimora, come sopra))), come disposto ai sensi dell'art. 1, comma del D.P.C.M. dell’ 8 marzo 2020.
Il cittadino non dovrà allegare copia dei documenti: accertata l’identità dell’interessato (((da parte delle Forze dell’ordine))), il modello sarà invece controfirmato (((oltre che dal cittadino dichiarante anche))) dagli operatori delle Forze dell’ordine (((accertanti e verbalizzanti))).”
Anche sul sito del Viminale (https://www.interno.gov.it/it) si legge come ultima news sempre il 18.3.2020 link “NUOVO MODELLO PER LE AUTODICHIARAZIONI” e cliccandovi sopra si apre:
- la seguente spiegazione “Integrazione sul divieto assoluto di mobilità per i soggetti in quarantena o affetti da "COVID-19"
È on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".
Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.”
- il Modello nuovo recante il seguente preambolo:
“DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020;
➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato); “.
Dunque, per quanti cittadini e lavoratori, desiderosi di sapere COSA SI PUO’ FARE O NON FARE DURANTE IL DILAGARE DEL COVID-2019, non avessero, a tutto il 18.3.2020, avuto tempo di leggere ed esaminare i Decreti Legge del 2020 nn. 6, 9 e da ieri (17.3.2020) il n. 18, possiamo, per quanto sopra ed in forza del Modello nuovo suddetto redatto dal Ministero degli Interni, si apprende che le UNICHE FONTI NORMATIVE DA CONSULTARE PER DARE RISPOSTE ai cittadini/lavoratori SONO DATE DAL “combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;”.
Bene: una certezza! Infatti l’art. 2 comma 2 dell’ultimo DPCM dell’11.3.2020 così recita mantenendo in vita = efficaci le disposizioni – quindi ancora vigenti – dei COMPATIBILISSIMI (con il DPCM 11.3.2020) articoli uno dei DDPCM 8.3.2011 e 9.3.2011:
“2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.” .
E ricordiamoci anche:
- che il comma 1 di detto art. 2 DPCM 11.3.2020 ci porta sino alla scadenza del 25.3.2020, salvo che intervenga altro DPCM ma solo per le disposizioni in esso contenute: “1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.”
- mentre i richiamati (di fatto articoli uno dei) DDPCM dell’8 e 9 Marzo 2020 ci faranno compagnia sino al 3.4.2020, basta leggerli negli articoli che disciplinano l’efficacia delle misure in essi previste!