NON C’E’ PACE E NEPPURE CHIAREZZA NELLA DISCIPLINA DEI CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI SUI MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PUBBLICO E ...NON SOLO.
sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi a carico di un componente di commissioni...
NON C’E’ PACE E NEPPURE CHIAREZZA NELLA DISCIPLINA DEI CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI SUI MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PUBBLICO E ...NON SOLO.
Ma l’Anac a Febbraio 2023 indica la strada mutuandola da recente pronuncia della Corte di Appello della Corte dei Conti (sentenza n. 352 del 1° ottobre 2019).
17 Maggio 2023
Trasuda un elevato imbarazzo il parere ANAC (del 22.02.2023) “Fasc. ANAC n. 353/2023 Oggetto: Richiesta di parere in ordine alla sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi a carico di un componente di commissioni giudicatrici di concorsi pubblici (Rif. nota prot. n. ANAC n. 88135 del 28 ottobre 2022) – Riscontro.”.
Ora, indubbiamente tra una gara pubblica pro aggiudicazione di un appalto e concorso pubblico pro assunzione in ruolo (o anche e a termine) presso una PA italiana, dinanzi all’art. 97 Cost. ed ai principi generali che devono connotare l’agire pubblico (imparziale, oggettivo, trasparente) non c’è nessuna diversità. E’ evidente: nessuno può affermare il contrario e ...distinguere.
Ecco allora che con nell’articolo da me pubblicato su questa rivista on line il 07.02.2023, stessa sezione, dal titolo seguente e così strutturato (v. sommario)
LA BOZZA DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI IN MATERIA DI ‘CODICE APPALTI’ E’ FIGLIA DELLA ‘PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA’ DELL’ATTO AMMINISTRATIVO’ EX ART. 97 COSTITUZIONE. Vero, ma il conflitto di interessi - reale e concreto - rischia di dilagare in avvenire: l’ANAC chiede al Governo modifiche radicali sulla prima bozza divulgata! Sommario: 00 – LE PREOCCUPAZIONI (CONCRETE) DELL’ANAC SULLA GESTIONE DEL RISCHIO ‘CONFLITTO DI INTERESSI’ IN MATERIA DI PROCEDURE PRO STIPULA CONTRATTI DI APPALTO. 01 – LA NUOVA NOZIONE IN BOZZA DEL CONFLITTO DI INTERESSE O MEGLIO INTERESSI ! 02 – ASPETTI NEGATIVI O MEGLIO ….CRITICI. 03 – ASPETTI POSITIVI O MEGLIO….APPREZZABILI. 04 – FOCUS SU ART. 51 COMMA 2 CPC CHE VIENE RIPRESO DA ART 7 PENULTIMO PERIODO DEL DPR 62/2013: OVVERO OLTRE LA COMMENSALITA’ O IL SODALIZIO DEGLI INTERESSI ECONOMICI ! |
In detto articolo, benchè incentrato sull’esame della normazione sulla gestione del conflitto di interessi intra procedure di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016), commentando la stessa tiepida Gr. amministrativa che oggi l’Anac richiama in detto nuovo parere, osservavo testualmente:
“Allora, concludendo davvero: sarà mica il caso che il Legislatore italiano, se ha a cuore l’Anticorruzione, abbia il coraggio, dopo 83 anni (dal 1940), di chiarire se effettivamente la situazione di cui all’art. 51 co. 2 del cpc davvero sussista solo ove sia ravvisabile “una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale”? E poi: tale ‘dettagliata’ interpretazione creativa vale anche per il Giudice in sede processuale o solo per i membri delle Commissioni di concorso pubblico ? Tanto per sapere …..
Io non credo che si possa arrivare a tanto in sede normativa. Anzi !
E se non lo fa lo Stato, lo può sempre fare la singola PA in sede di Codice di comportamento aziendale e/o in sede di PTPCT (cui correttamente detto succitato parere si riferisce) con apposita misura sensibilissima a certi rapporti ….. non proprio solidaristici ma ….. sicuramente moltosolidi, nel senso di concreti, cioè della vita quotidiana, non proprio neutri! ”.
Ma veniamo al caso oggetto del parere Anac ‘trasmesso’ al Segretario Generale dal Consiglio dell’Autorità in data 22.02.2023 (estratti dal parere consultabile integralmente al link ):
“... è stato richiesto all’Autorità se possa generare una ipotesi di conflitto di interessi, anche solo potenziale, la nomina del Segretario Generale del Comune di OMISSIS a Presidente della Commissione giudicatrice di due concorsi pubblici indetti dall’ente locale, laddove concorrano quali candidati sia dirigenti interni all’amministrazione che esterni, con i quali l’interessato ha o ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti. ”
L’Anac inizialmente richiama così la poco condivisibile - almeno da parte di chi scrive – Gr. del Consiglio di Stato, contro la quale si sa non c’è ricorso in Cassazione per violazione di legge, purtroppo:
“Il giudice amministrativo ha provveduto ad identificare alcune ipotesi di concreta applicazione, con riferimento alla composizione delle commissioni di concorso, in ambito universitario (ma il caso è assimilabile), sostenendo che:
l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Consiglio di Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11. 2012, n. 4858);
i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 (tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789);
«la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit.)» (Consiglio di Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);
– «perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della...