OSSERVAZIONI E RIFLESSIONI ‘DE IURE CONDITO’ SUI MUTAMENTI GENETICI DEL POTERE D’ORDINANZA SANITARIA DI SINDACI E PRESIDENTI DI REGIONE AI TEMPI DEL COVID-2019. IL PUNTO SULLO SMART WORKING NEL PUBBLICO IMPIEGO AL 19.10.2020 DOPO DECRETO MINISTRO DADONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
OSSERVAZIONI E RIFLESSIONI ‘DE IURE CONDITO’ SUI MUTAMENTI GENETICI DEL POTERE D’ORDINANZA SANITARIA DI SINDACI E PRESIDENTI DI REGIONE AI TEMPI DEL COVID-2019. IL PUNTO SULLO SMART WORKING NEL PUBBLICO IMPIEGO AL 19.10.2020 DOPO DECRETO MINISTRO DADONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
22 Ottobre 2020
Curioso: per i Sindaci italiani, da sempre operanti all’occorrenza anche in qualità di Autorità Sanitaria Locale - le cui competenze per Trasparenza devono essere portate a conoscenza di tutti i cittadini anche su “Amministrazione Trasparente”, (fatto:? v. ad esempio http://www.comune.santammaro.ce.it/amministrazione/le-funzioni-del-sindaco : “Secondo l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco (...); esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; (...).
Il sindaco è autorità sanitaria locale. In questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.”) - il virus COVID-19 ha determinato un curioso stravolgimento dell’assetto normativo disciplinante le prerogative ordinarie in capo ad essi a tutela della salute pubblica nei territori governati; idem per i Presidenti di Regione! Così ha voluto il Governo Conte ed il Parlamento ed invero si veda il prospetto normativo diacronico sotto riportato, da Marzo 2020 a Ottobre 2020, partendo però dal fondamentale e perimetrante’ articolo 2 del DL 19/2020-L.35/2020 i cui commi 1 periodo I e 2 esattamente recitano:
“1. Le misure [ANTICOVID-2019] di cui all'articolo 1 [elenco delle tipologie contenutistiche delle misure adottabili presumibilmente legittime sul piano costituzionale] sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. (...).” (((QG: e i Sindaci...che potere/funzione hanno rispetto alle criticità sanitarie generate dal virus COVID2019? Vedi sotto in tabella l’art. 3 comma 2 del medesimo DL 19/2020 nelle sue evoluzioni da marzo a ottobre 2020!)))
“2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.”
Vediamo allora le mutazioni genetiche dello specifico potere d’ordinanza ANTICOVID-2019 dei Sindaci dei Comuni italiani e dei Presidenti di Regione tra Marzo e Ottobre 2019, mentre i Prefetti sono rimasti fuori dai giochi:
Art 3 DL 19/2020-L.35/2020 In G.Uff. al 25.03.2020 |
Art 1 comma 16 DL 33 2020-L.74/2020 in G.Uff. al 16.5.2020 |
Art 1 comma 16 DL 33 2020-L. 74/2020 poi al 16.7.2020 |
Art 1 comma 16 DL 33 2020-L. 74/2020 poi al 08.10.2020 |
1. Nelle more dell'adozione (((=sino all’adozione e non oltre))) dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale(2).
SINDACO 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.(((= POSSONO ADOTTARLE SE NON SONO IN CONTRASTO E SE NON ECCEDONO I LIMITI/PERIMETRO DELLE MISURE ADOTTABILI…..))) |
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
SINDACO Art 3 DL 19/2020-L.35/2020 dal 24.05.2020 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. |
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando (((SOLO INFORMAZIONE: NESSUN CONSENSO=NULLA OSTA!!!))) contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 .
SINDACO Art. 3 DL 19/2020-L. 35/2020 dal 17.07.2020 abrogato da art 18 comma 1 DL 76/2020 [2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.] |
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative. SINDACO
Tesi A: Sindaco privo di potere d’ordinanza sulla specifica emergenza da COVID-2019.
Tesi B: il Sindaco ha pieni poteri: ma può anche derogare con misure ampliative in contrasto con limitazioni contenute in Dpcm? |
E’ evidente come dinanzi al COVID2019 i SINDACI, nonostante la loro immanente qualifica di Autorità Sanitaria Locale (idem per i Presidenti di Regione a livello “Regionale”), sono stati destinatari di una SPECIALE DISPOSIZIONE NORMATIVA che ne ha regimentato il potere d’ordinanza per non andare in ‘collisione’ con quanto stabilito dal Capo del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, esattamente con i suoi DPCM (le misure anti COVID2019 in essi contenute) ed anche con i Decreti del Ministro della Salute. E’ avvenuto: inutile negarlo. Nella tabella sopra si vede quando e come. Poi da ottobre 2020 per i soli Sindaci tale speciale regime normativo è scomparso mentre è rimasto per i Presidenti di Regione. Normale? Che significa/cosa comporta l’ultima abrogazione relativa ai soli Sindaci?
Naturalmente nei mesi trascorsi qualche Sindaco e qualche Presidente di regione ‘non c’è stato’ ed ha ‘adottato’ ugualmente misure (ordinanze dal contenuto e/o proceduralmente) “extra novam legem” sopra descritta, ma trattavasi pur sempre della volontà del Parlamento che rappresenta il Popolo sovrano. Da qui ordinanze di sospensiva e di annullamento di vari Tar su ricorso del Governo con l’Avvocatura di Stato che ‘vinceva facilmente’: insomma, quale Popolo di Geni, non ci siamo fatti mancare nulla sul piano giurisdizionale anche ai tempi del COVID2019. Non bella situazione e figura dinanzi agli occhi dei cittadini amministrati, già barcollanti e disorientati per via del tremendo virus: Autorità amministrative confliggenti sul delicato piano delle misure anti COVID2019 aventi anche rilevanti ricadute economiche.
Addirittura l’esperienza marchigiana insegna che nel caso regionale della RIAPERTURA CONTRA LEGEM DELLE DISCOTECHE PER FERRAGOSTO il Governo, visti i tempi tecnici troppo lunghi presso il TAR, ha risposto elegantemete con il Ministro Speranza secundum legem e bacchettando espressamente tali palesi violazionni di legge nazionale a livello regionale, con Ordinanza del 16.8.2020, art. 1 che recita :
b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attivita' del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini piu'restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).”
Diverso, va detto perché ancora qualche Sindaco e/o Presidente di Regione confonde, è il piano dei Dirigenti pubblici (è da vedere esattamente “chi”! Non basta essere Dirigente per essere Datore di Lavoro con annesse tremende responsabilità! Leggasi bene sul punto il D.Lgs. 81/2008 e tutta l’enorme Giurisprudenza sul DATORE DI LAVORO PUBBLICO) che operano presso le varie PP.AA. centrali, regionali e territoriali in qualità di DATORI DI LAVORO ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con tutti i connessi poteri e doveri - sentito il proprio RSPP: che è bene lasci traccia scritta di tale sua ‘audizione’: non si sa mai, per il bene di tutti - di adottare e far rispettare le MISURE LAVORATIVE (ORGANIZZATIVE, LOGISTICHE E STRUMENTALI) ANTICOVID ritenute idonee a prevenire la diffusione dei virus sui luoghi di lavoro, pur sempre rispettando la legge: VEDASI AD ESEMPIO LO SMART WORKING INIZIALMENTE EX LE OBBLIGATORIO PER TUTTI QUEI LAVORATORI CHE IN SMART WORKING POTEVANO OGGETTIVAMENTE LAVORARE, magari mettendo e spendendo di tasca propria (come è avvenuto!!!) quanto a strumentazione (PC) ed utenze (rete internet).
Certo è, poi, inoltre, che se a livello aziendale (singola PA) viene stipulato (firmato: è un contratto!) con le OO.SS. un Protocollo di intesa su dette misure (sulla base di un Protocollo tipo approvato a Roma tra Governo e OO.SS. centrali) anche dette misure il Datore di Lavoro deve adottare e far applicare e rispettare: insomma non sono di serie B. Anche qui non è mancato tra i politici chi ha beatamente violato la legge non autorizzando lo smart working, ma neppure esentato dal lavorare (seppur in modo retribuito) i propri dipendenti come pure la legge imponeva in via del tutto eccezionale ...pur di tutelare il bene della vita dei dipendenti: insomma, hanno giocato con la pelle dei lavoratori. Anche questo non è stato bello! Magari da qualche parte partirà anche qualche processo civile di risarcimento danni (i PPMM hanno ben altro da perseguire): ma provare di essersi ammalati esattamente in Ufficio di COVID 2019 è una probatio diabolica! Più semplice dimostrare che lo si è contratto in BUS durante il viaggio di andata/ritorno al lavoro: ma allora c’è anche l’infortunio in itinere….insomma c’è pane per gli Avvocati: come sopra dinanzi ai TT.AA.RR..
Ma torniamo alle sorti del potere d’ordinanza sanitaria dei Sindaci in funzione ANTICOVID-2019, Sindaci e non DATORI DI LAVORO!
Una prima tesi (A) potrebbe essere quella che vede i Sindaci esautorati (privati di ogni potere d’ordinanza) quali Autorità Sanitarie Locali mentre i Presidenti di Regione enormemente ‘castrati’, relativamente alle sole ordinanze in funzione ANTICOVID-2019 s’intende. Mi spiego meglio: una volta visto tutto questo speciale giro di giostra normativo è difficile sostenere che una volta abrogata l’iniziale infelice a previsione delimitante il potere d’ordinanza dei Sindaci in funzione ANTICOVID-2019 questi siano RI-tornati ad essere pienamente titolari dei poteri di cui all’art. 32 della L. 833/1978, mentre i colleghi Presidenti di Regione possono ancora ma solo ‘salvo intese’ con Roma. Pare proprio che ad Ottobre 2020 per fronteggiare le sole emergenze sanitarie targate COVID-2019 i Sindaci siano stati specificatamente e definitivamente estromessi dalla rosa delle Autorità Amministrative competenti ad adottare ordinanze sanitarie mentre i Presidenti di Regione siano ancora in gioco ma notevolmente castrati: senza il nulla osta del competente Ministro non possono adottare misure ampliative, ma solo più restrittive rispetto al contenuto del DPCM pro tempore vigente.
Altra tesi (B) potrebbe attribuire all’intervenuta abrogazione il ripristino del previdente totale potere d’intervento dei Sindaci ex art. 32 L 833/1978 in caso di emergenze sanitarie (tutte, nessuna esclusa) per cui ora, dopo la sopra esposta intervenuta abrogazione della speciale delimitante previsione normativa, i Sindaci possano fare/adottare ordinanze in modo assolutamente autonomo:
- B1: con qualunque contenuto, anche ampliative rispetto ai DDPCM e magari senza dover acquisire alcun nulla osta da Roma;
- B2: solo di tipo restrittivo: - in piena autonomia (B2.1);
- esattamente solo per i contenuti indicati dal DPCM (B2.2)
Un vero rebus! Da qui nuove possibili liti dinanzi ai TT.AA.RR.
Fortunatamente sembra andare nel verso della tesi B es esattamente della sub-soluzione B2.2 la previsione (è una risposta!) inserita nell’ultimo DPCM del 18.10.2020 emesso a parziale integrazione del precedente DPCM del 13.10.2020 - SENZA REDAZIONE DI UN TESTO UNICO FINALE: TROPPO LAVORO, TROPPA CHIAREZZA avremmo avuto e ...pare che per domenica prossima esca un nuovo DPCM...vedremo se nuovo o meramente integrativo del precedente adottato il 13.10 - secondo cui (v. ivi art. 1 comma 1 lett a):
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