P.O.L.A. NON SOLO ANTICOVID2019 MA ANCHE PRO PIANO PERFORMANCE 2021 DI TUTTE LE PP.AA. ITALIANE: COSA FARE ED ENTRO QUANDO PER IL 2021?
P.O.L.A. NON SOLO ANTICOVID2019 MA ANCHE PRO PIANO PERFORMANCE 2021 DI TUTTE LE PP.AA. ITALIANE: COSA FARE ED ENTRO QUANDO PER IL 2021?
19 Novembre 2020
Secondo la legge vigente ora in Italia il P.O.L.A. [Piano Organizzativo Lavoro Agile (o Smart Working)] non solo deve essere adottato dalle PP.AA. per consentire, ora che c’è il rischio, ai propri lavoratori, girante ancora il virus COVID-2019, di lavorare senza (o attenuando molto il rischio di) esporsi al virus del momento (ma ne possono arrivare altri: o no?), contraendolo, sul lavoro (in ufficio: detto ‘in presenza’), ma anche per dare avvio concreto alla modalità di Lavoro Agile o Smart Working lanciata dal lungimirante Legislatore italiano già dall’Agosto del 2015 tranquillamente (senza responsabilità accertate e sanzionate) disatteso da Amministratori (politici: Sindaci, Assesori, etc.) e Tecnici (Dirigenti, PO pseudo dirigenziali negli Enti senza Dirigenza, etc.) nel silenzio assordante delle OO.SS., che oggi però si sono svegliate e addirittura recentemente paventano - in piena crisi da COVID-2019, di lavoro, di fiducia e di energie – uno scipero generale: troppo tardi e comunque eccessivo, ora!
Dunque il P.O.L.A. deve essere adottato e attuato per le suddette due finalità:
- la prima persegue una MISURA lavorativa, rilevante (penalmente e civilmente ove omessa) anche ex D.Lgs. 81/2008;
- la seconda è costituita dal fatto che per il Legislatore il P.O.L.A., testualmente, è ex lege esattamente una “sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. ”sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.” che nel Piano Performance 2021 non può cioè mancare. Si ricorda incidentalmente il contenuto della citata lettera a), casomai qualcuno intendesse attendere il DECRETO di cui al comma 1 sempre dello stesso art. 5 “1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”: “a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorita' delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita' strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualita' dei servizi da garantire ai cittadini;”
Cioè, allora: il P.O.L.A. è per tutte le PP.AA. un obiettivo generale dettato dal Parlamento, organo superiore al Primo Ministro Conte!
Vogliamo - ancora - negare/ignorare quanto sopra? Se sì, allora c’è il dolo. In bocca al lupo.
Se invece vogliamo rispettare ed applicare la legge, allora dalla legge bisogna partire, leggendola bene e poi interpretarla ed applicarla, e allora eccola per quanto qui interessa:
“DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (in Suppl. Ord. n. 21 alla Gazz. Uff., 19 maggio 2020, n. 128). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio).
Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti (((amministrativi, massimamente quelli ad istanza di parte = dei privati))), le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga (((NB: LA DEROGA C’E’ SINO AL 31.12.2020, ergo le seguenti MISURE sono ‘congelate’, non abrogate!!!))) alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) [=1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non e' computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,il lavoro agile e' una delle modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente (:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;] ,
e comma 3 [= 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. = SALVA NUOVA NORMAZIONE DALL’1.1.2020 LA MISURA DELL’ESENZIONE DAL SERVIZIO REMUNERATA PUO’ NUOVAMENTE ESSERE APPLICATA !!! ],
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso
la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza,
applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento (((sino al 31.12.2020: il DFP ha chiarito con Decreto che trattasi di percentuale MINIMA e non massima!!!!))) del personale impiegato nelle attivita' (((non tutte, ma solo di quelle: dato per esse un valore 100, ma vanno censite con correlata D.O. effettiva assegnata per ciascuna!!!))) che possono essere svolte in tale modalita' e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza, nonche' nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (((certo perché tutte le attività di competenza delle PP.AA. sono INDIFFERIBILI, cioè NON SOSPENDIBILI!!!))).
In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi.(((ove adottati...RISPETTARLI!!!)))
Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto (((FINE DEL LAVORO AGILE AL MASSIMO UTILIZZO: FASE 1 COVID-2019 DAL 31.1.2020 al 15.09.2020))).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano (((POTREBBERO NON ADEGUARSI SENZA INCORRERE IN RESPONSABILITA’???))) alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. (((E DAI DATORI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008, INSERITE NEL DVR AGGIORNATO NECESSARIAMENTE CONTRO IL RISCHIO DIFFUSIONE COVID2019)))
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai fini della performance.(((CERTO: V. COMMA 4BIS SOTTO !!!)))
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni (((VEDI COLONNA B IN TABELLA SOTTO))):
a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera, e definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica";
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati".
A TESTO ANTE articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 |
B TESTO ORA articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 |
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro
(…)
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. |