PA & SMART WORKING POST DPCM 3.11.2020: RIFLESSIONI OPERATIVO-APPLICATIVE
PA & SMART WORKING POST DPCM 3.11.2020: RIFLESSIONI OPERATIVO-APPLICATIVE
05 Novembre 2020
Dopo aver evidenziato nell’ultimo (precedente) articolo pubblicato su questa Rubrica le mutazioni genetiche dello specifico potere d’ordinanza ANTICOVID-2019 dei Sindaci dei Comuni italiani e dei Presidenti di Regione tra Marzo e Ottobre 2019, giova soffermarsi sulle novità apportate nella materia in epigrafe dall’ultimo (il 25° post 31.1.2020) DPCM antiCOVID-2019 in GU n.275 del 4-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41 datato 3.11.2020.
Nella tabella sotto riportata l’assetto normativo ante ultimo Dpcm del 3.11.2020 in vigore dal 6.11.2020 sino al 3.12.2020 salvo impreviste altre diverse urgenze.
Dpcm 18.10.2020 |
DM Dadone 19.10.2020 |
DPCM 3.11.2020 in vigore dal 6.11.2020 al 3.12.020 |
DPCM 18.10.2020 art. 1 comma 1 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: 5) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) sono sospese tutte le attivita' convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalita' a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a distanza;»;
Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
Comma 1.
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura (((= RECTE: FUNZIONAMENTO IN PRESENZA!!!! GLI UFFICI PUBBLICI NON HANNO MAI CHIUSO: SI SARBEBBE COMMESSO UN REATO !!!))) di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalita' di cui all' art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' incentivato il lavoro agile con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. (((= il 50% è quindi il MINIMO !!!)))
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(….) VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del primo il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; RITENUTO necessario stabilire, per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fase di prima applicazione del terzo periodo del comma 1, del citato articolo 263 (((POI DALL’1.1.2021 si passa al 60%: ultima fase dell’attuazione dello SW nelle PPAA, allo stato della legislazione vigente!!!))), specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile; RITENUTO, alla luce del quadro normativo correlato all’emergenza epidemiologica da COVID19 nonché della primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori, di dover individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine di assicurare l’applicazione del lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 87 ad almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità; (...) DECRETA (((ESTRATTI UTILI )))
Articolo 1 (Lavoro agile) 1. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. 2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 3. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’articolo 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.
Articolo 3 (Modalità organizzative) 1. Ai fini di cui all’articolo 1, tenuto conto della mappatura di cui all’articolo 2, comma 3, e, comunque, anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di disposizioni già definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente, con immediatezza: a. organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, tenuto conto di quanto previsto al comma 3; (…) d. favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi; e. tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza. 2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono l’accesso multicanale dell’utenza. È in ogni caso consentito, ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri. 3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. 4. Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono (((in via ordinaria))) le riunioni in modalità a distanza, (((in presenza solo…))) salvo la sussistenza di motivate ragioni (((da documentarsi!!!))).
Articolo 4 (Flessibilità del lavoro) 1. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e – in presenza di realtà dimensionalmente significative – allo scopo di evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l’amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali. 2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto(((= b) adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;))). In ogni caso, si applica il comma 5***, dell’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. (((***= “5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attivita' di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge alcuna attivita' lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.”))) 3. L’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.
Articolo 5 (Svolgimento dell’attività di lavoro agile) 1. Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. 2. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità. (((serve atto scritto: anche unilaterale ove lo SM si avvii senza accordo: cioè unilaterlmente da parte della PA))) 3. Nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, svolta senza l’individuazione di fasce di contattabilità, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Articolo 6 (Valutazione e monitoraggio) 1. Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi. (((ma attenzione ex art 1 co. 3 : “Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente,..” QG: E IN TAL CASO ??? ))) 2. Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i princìpi del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione. (…) |
Art. 1 comma 9 o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a distanza;
Art. 5 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
comma 1
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura (((= RECTE: FUNZIONAMENTO IN PRESENZA!!!! GLI UFFICI PUBBLICI NON HANNO MAI CHIUSO: SI SARBEBBE COMMESSO UN REATO !!!))) di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalita' di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali piu' elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialita' organizzative e con la qualita' e l'effettivita' del servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (((= il 50% è quindi il MINIMO !!!)))
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