PARERE ANAC “trasparenza del 10 febbraio 2026 - fasc. 3917.2025”
PARERE ANAC “trasparenza del 10 febbraio 2026 - fasc. 3917.2025”
Alcune precisazioni e memo ad abundantiam!
27 Febbraio 2026
Sul sito dell’ANAC in data 10.2.2026(esattamente in sezione web “CONSULTA I DOCUMENTI”) l’Autorità pubblica la propria risposta ad una richiesta di parere formulata nel 2025, da cui è scaturito il seguente FASCICOLO: “Fascicolo USRAC 2025-003917 - Oggetto: Richiesta di parere sulle corrette modalità di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”. Rif. prot. ANAC n. 0127119 del 29.09.2025. Riscontro”, con il titolo “Parere trasparenza del 10 febbraio 2026 - fasc.3917.2025”.
Siamo in materia di TRASPARENZA ed esattamente sul versante operativo delle MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE dei dati, provvedimenti, informazioni etc. su Amministrazione Trasparente.
Ricordo, con l’occasione, e ribadisco - per l’ennesima volta dal 2022 - che il noto allegato al PIAO > PTPCT recante il file recante cd. IL QUADRO GENERALE DELLE PUBBLICAZIONI PRO TASPARENZA già dal PNA 2025 a pag. 37/135 + relativo Allegato 2 deve essere strutturato esattamente con le 11 colonne (e non 6 come un tempo) recanti esattamente per ciascuna pubblicazione le seguenti informazioni di estremo interesse massimamente per i cd. stakeholder (si pensi all’esercizio del diritto denominato accesso civico semplice!), con invito a non confondere l’informazione da rendere alla colonna 6^ con quella da rendere alla colonna 10^ (tra le due c’è molta differenza!!!) :

Quanto alle colonne 7^, 8^ e 9^ ricordo che:
Ex art. 10 co.1 D.Lgs. 33/2013 (“1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.”)
a) le PA devono ex lege effettivamente indicare (SCRIVERE!) esattamente i nomi ed i cognomi dei Dirigenti della singola PA indicati dalle tre colonne descriventi esatte loro funzioni;
b) tanto è vero, quanto sopra scritto sub lett. a), che però poi l’ANAC in PNA 2022 a pag. 37/135: “È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente. Si tratta peraltro, in questo caso, di una soluzione analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi.
Ma torniamo alle richieste avanzate all’Anac nel settembre del 2025 cui ora l’ANAC risponde ‘riscontrando’, eccole, ben 4 [a), b), c) e “da ultimo…”]:
“È stato chiesto in primo luogo ad ANAC di chiarire:
a) quale sia la validità probatoria e quali garanzie di certezza, integrità e responsabilità di pubblicazione possano essere attribuite a documenti accessibili dalla sezione “Amministrazione Trasparente” tramite collegamento ipertestuale, soprattutto nel caso in cui essi siano collocati su piattaforme o siti diversi dal portale istituzionale, e quindi, non direttamente conservati nella banca dati della Trasparenza (((della PA pubblicante i medesimi)));
b) se sia possibile vietare o limitare l’utilizzo di link a documenti collocati all’interno di “Amministrazione Trasparente” e come possa essere garantito, nel caso di pubblicazioni tramite link, il rispetto dei periodi di pubblicazione, la responsabilità in ordine al massimario di conservazione e scarto e, più in generale, la corretta gestione delle tempistiche di pubblicazione dell’Ente;
c) se sia corretto e conforme alla normativa utilizzare link a documentazione presente al di fuori dell’applicazione “Amministrazione Trasparente”e se, alla luce dell’Allegato A) del d.lgs. 33/2013, che consente l’uso di collegamenti ipertestuali, per “sito” debba intendersi esclusivamente il portale istituzionale dell’Enteoppure anche altre sezioni/portali/banche dati tematiche di altri enti o comunque su domini differenti. In questi casi si chiede come garantire i principi di unicità, integrità e immodificabilità dei documenti.”
(….)
(((d))) Da ultimo, è stato chiesto come si coniughino, con l’utilizzo di link esterni in “Amministrazione Trasparente”, le prescrizioni del Garante che impongono di adottare strategie efficaci per prevenire il web scraping non autorizzatoe i connessi rischi economici e di violazione della privacy.”
Orbene, correttamente l’ANAC sui primi tre quesiti risponde citando lo stesso D.Lgs. 33/2013 ed esattamente sia il suo art. 9[1] che il suo poco conosciuto art. 9bis e relativo allegato 2 o detto anche allegato B:
“Rispetto a tali quesiti occorre precisare quanto segue.
In virtù di quanto disposto dall’art. 9 del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui questi sono già presenti, sempre assicurando la qualità di quanto pubblicato.
Le amministrazioni possono anche assicurare la pubblicazione con un link che rinvia a siti web diversi dal sito istituzionale, sempre al fine di evitare duplicazioni, ferma restando la verifica sul rispetto dei requisiti di qualità dei dati già pubblicati negli altri siti web di cui si intende avvalersi (art. 6 d.lgs. 33/2013: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicazione della loro provenienza, riutilizzabilità).
In ogni caso, come indicato nell’Allegato B) del d.lgs. 33/2013 “l’utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive”.
Trattasi esattamente – qui l’ANAC sbaglia a citare l’allegato B– dell’ultimo capoverso della nota dell’originario Allegato 1 o Allegato A al D.Lgs. 33/2013 prima edizione, eccola:
“Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.
La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.
L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.”
Si riporta anche “pro bona memoria” il testo del poco conosciuto/studiato art. 9bis del D.Lgs. 33/2013 che pure parla di “collegamento ipertestuale” ma in altro contesto ostensorio:
Articolo 9 bis 2
Pubblicazione delle banche dati
1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante
- la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati
- e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.








