PERSONALE IN STAFF EX ART. 90 D.LGS. 267/2000: CIOE’? E IL PORTAVOCE EX L. 150/2000 VI RIENTRA?
PERSONALE IN STAFF EX ART. 90 D.LGS. 267/2000: CIOE’? E IL PORTAVOCE EX L. 150/2000 VI RIENTRA?
05 Luglio 2023
Chiusasi la partita elettorale delle amministrative comunali del 2023, inizia ora o forse è già iniziata da due settimane, la partita delle nomine cd. in staff agli organi politici dell’EL. ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000(TUAL), che anche i Sindaci neoeletti, meno ‘addentro’ nel TUAL, subito scoprono non da sé ma grazie alle preziose informazioni fornite dai vari partiti o liste di coalizione per loro ‘fedelissimi’ o qualche prezioso collaborante interno, dipendente, ‘leguleio’ che subito segnala o suggerisce tale possibilità, magari aspirando anche ad una indennità onnicomprensiva non spettante sicuramente ad esso dipendente (ma forse è in buona fede o meglio in buona ignoranza agevolata da una normazione fumosa)!
Ma di che si stratta? Che personale è? Lavoratori dipendenti o autonomi? Individuati fiduciariamente o oggettivamente a mezzo selezioni obiettive/trasparenti? Presi da dove e da chi?
Invero trattasi di materia assai scivolosa e pericolosissima rispetto allo spettro di fuoco del PM erariale che ovviamente sta sempre in ascolto, massimamente legge la stampa locale ed esattamente le esternazioni esterrefatte, amplificate da qualche amico della carta ….. stampata locale, delle (nuove talvolta: la vita è una giostra!) minoranze che magari prima tanto non avevano osato (spendere!) e magari legge anche le ‘radiografanti’ tabelle del Conto Annuale che ogni anno il MEF esige. Insomma, ogni cinque anni ricorre questo momento in cui per 1 o 2 mesi si accendono i riflettori sullo staff del nuovo Governo dell’Ente Locale.
Su tale personale di staff noi addetti ai lavori gradiremmo avere risposte certe e chiare per dare ai politici indicazioni chiare, tassative, insuperabili talvolta, in primis dalla legge (da cosa se no in uno Stato di diritto?!?), dalla norma che disciplina questi particolari ‘lavoratori’ remunerati si spersa sempre traguardando l’art. 36 Cost., ma leggendola, la legge dedicatya all’istituto, sorge dal 2000, più d’un dubbio, interpretativo/operativo, e dai dubbi nascono o i pareri/rilievi della Corte dei Conti Sez. Controllo o gli atti di citazione in giudizio del PM erariale e poi le conseguenti sentenze di condanna della Magistratura contabile – quelle, per essere chiari, che non sono ricorribili in Cassazione per violazione di legge ...anche quando c’è, ci sta tutta ! Ma quelle restano, come macigni. Eccola, allora la legge ad hoc, estratta dal D.Lgs. 267/2000, le chiose ((( )))/i capoversi >>> tra riportano/evidenziano il senso vero/operativo e quanto ripetute pronunce della Magistratura contabile hanno insegnato negli anni:
Decreto legislativo del 18/08/2000 - N. 267
Gazzetta Uff. 28/09/2000 n. 227
Art. 90 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica.
così dal 25/06/2014
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (((cd. ROUS = l’unico che ex art 48 co. 3 può adottare la Giunta !!!))) può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti
>>> da dipendenti dell'ente (((rigorosamente q tempo indeterminato: i ttdd servono per altro: per ciò per cui sono stati assunti, se no sono falsi tt.dd. !!!))),
ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari,
>>> da collaboratori (((esterni, per ciò))) assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni (((dalla PA datoriale che subisce letteralmente la relativa temporanea perdita))).
2. Al personale (((collaborante esterno))) assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica (((necessariamente e solo))) il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali (((stesso regime per quel che concerne il rapporto titolo di studio / inquadramento = in D1 o Dir solo i LAUREATI !!!))) .
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 (((= SOLO AL PERSONALE ESTERNO = NON DI RUOLO = QUELLO ASSUNTO A TERMINE !!![1])))il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi (((spettanti al personale di ruolo di pari grado, ai sensi di ccnl e storicamente secondo i dati dell’Ente: ad es. una Cat. C1 tra indennità di specifiche responsabilità e performance più str espletabile nella misura massima annuale[2] quanto percepisce all’anno al lordo? 4.000euro al massimo? Ebbene tale è o meglio dovrebbe essere il parametro di riferimento! O no? Così ragiona il PM erariale e a giudizio di chi scrive cortrettamente!)))
per il lavoro straordinario,
per la produttività collettiva
e per la qualità della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale (((NESSUNO ASSUNTO IN TAL MODO PUO’ COMPIERE ATTIVITA’ DI GESTIONE!!!))).”.
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(A) In tema di rimborso spese viaggio per dipendente assunto presso uffici di staf vedi Parere
[1] A norma dell'articolo 18-ter, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, nel presente comma, le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" si interpretano nel senso che il contratto stesso non puo' avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.
[2] Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
Da non confondere detti uffici eventuali ex art. 90 TUAL, con gli uffici amministrativi (uffici di line !!!) rappresentati dalla onnipresente Segreteria (non politica ma amministrativa !!!) del Sindaco, segreteria della Giunta; ma non manca neppure quella del Consiglio: tutti uffici o meglio segreterie spesso poste sotto al Direzione del Segretario Generale. Chiaro?!
Ora, tornando all’art. 90 e relativi “uffici” in staff, siccome la fonte speciale rappresentata dal d.Lgs. 267/2000 dice il ROUS PUO’ PREVEDERE (non deve !), come è evidente dalle evidenziazioni del testo normativo a mezzo carattere scritto in grassetto e rosso, servono almeno ben due successivi atti normativi interni all’EL, concatenati, per dare vita ed attivare con risorse umane tali uffici in staff e nel silenzio del comma 1 a rigore gli atti sono addirittura ben tre perché ove il ROUS si limiti ad istituirli detti Uffici in satff (e bisogna vedere se e per chi esattamente li istituisce: solo per il sindaco o anche per la intera Giunta - ma 1 solo – e/o anche per ciascun Assessore o assessorato volendo spersonalizzare) serve sicuramente una delibera di giunta (cd. dotazionale) che quantifichi e delimiti la/le dotazone/i di tali Uffici, una sorta di DO straordinaria per le funzioni di staff (politiche): quanti posti, quali categorie (anche Dirigenti?), con quale regime orario, quanti a chi esattamente tra sindaco, Giunta e singolo Assessore? Poi operativamente potrebbe servire, anzi serve di sicuro, anche uno o più successivi provvedimenti giuntali (atto di indirizzo o meglio di impulso: uno solo o più) che danno il via alla procedura di reclutamento del personale per tali uffici, interno o esterno che sia all’EL., non essendo tali dipendenti quelli futuri del Piano del Fabbisogno del personale intra PIAO! Segue l’Avviso pubblico etc. L’assenza di uno o più di detti ‘interventi’ giuntali rende l’operazione/l’atto illegittimo! La Giunta in breve deve in primis prevedere e poi provvedere !!!
La Corte dei Conti Sezione Controllo dell’Emilia-Romagna nella Deliberazione n. 90/2022/PRSE (Adunanza del 29 giugno 2022 Comune di Bologna Rendiconto 2020 e Preventivo 2021/23) rileva quanto segue in merito sia al generico tenore del comma 3 sia al fumosissimo passaggio “anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale” (ove è arduo comprendere appieno la funzione dell’inciso “, prescindendo dal possesso del titolo di studio,” o significa solo “personale assunto, con meccanismo fiduciario,”) comma 3-bis illo tempore aggiunto dal legislatore nazionale per un noto amministratore ‘toscano’, che apparentemente sembrerebbe legittimare il trattamento economico dirigenziale anche a chi non ha la laurea (ma che pure può e quindi viene assunto come dirigente: dipende tutto dal grado di f-i-d-u-c-i-a!):
“4.1.1.1. In merito alla irregolarità rilevate in relazioni all’affidamento di incarichi di responsabili degli uffici di staff e di responsabili delle attività di informazione e comunicazione istituzionale, la Sezione ritiene che il rilievo mosso dai servizi ispettivi (((= del MEF, esattamente dell’ Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica))) evidenzi correttamente una possibile criticità.
I servizi ispettivi hanno contestato che il trattamento economico riservato al personale preposto all’ufficio stampa risulterebbe sproporzionato rispetto a quello di altri dipendenti comunali appartenenti alla medesima categoria.
L’amministrazione ritiene, invece, che la commisurazione del trattamento economico accessorio rientri nella discrezionalità dell’organo che attribuisce l’incarico, ai sensi dell’art. 90 del T.U.E.L. e del resto - sostiene sempre l’amministrazione - il comma 3-bis dell’art. 90 del T.U.E.L. consente che il trattamento economico relativo agli incarichi in questione possa essere addirittura parametrato a quello degli incarichi dirigenziali.
A tale proposito, va preliminarmente richiamata la disposizione invocata dall’amministrazione, la quale così recita: «resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale».
Come è dato agevolmente osservare e per quanto qui rileva, la norma si preoccupa di chiarire che, in applicazione del generale principio di distinzione tra funzioni politiche e gestionali, queste ultime non potranno essere affidate al personale assunto, con meccanismo fiduciario, per attività di supporto agli organi di direzione politica.
Il che ovviamente non equivale a considerare totalmente libera la determinazione della retribuzione da riconoscere all’incaricato, per quanto la norma, come si è visto, implicitamente confermi la possibilità che questo sia equiparato a quello dei dirigenti (ovviamente, in tal caso, il relativo contratto applicato dovrà essere quello dirigenziale).
In ogni modo, e ferma la discrezionalità che sul punto vi è in capo all’organo che decide di avvalersi di tale forma di supporto professionale, deve sempre essere rispettato (oltre, ovviamente, ai limiti generali di spesa di personale ed al tetto relativo al trattamento economico complessivo del singolo dipendente) il principio di proporzionalità tra la prestazione resa, sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo, e la retribuzione riconosciuta.
In proposito, la Sezione ritiene che un utile parametro di riferimento sia rappresentato dal recente accordo, raggiunto tra l’Aran, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI, per la regolazione di raccordo del personale profilo informazione, che è oggetto dello specifico rilievo in esame da parte dei servizi ispettivi. Tale accordo, infatti, definisce gli inquadramenti delle figure professionali in esame nei CCNL dei comparti pubblici e le voci retributive applicabili ed indica altresì la disciplina contrattuale di riferimento in relazione alla tipologia d’incarico.”.
Parrebbe desumersi, altrettanto nebulosamente, che la Corte contabile cit., art 36 comma 1[3] Cost. alla mano (esso solo sta dietro il cd. principio di proporzionalità, a giudizio di chi scrive!), esclude che sia legittimo – e quindi è foriero di danno erariale – inquadrare e pagare come Dirigente chi la laurea non ha. Comunque il Comune richiamato all’ordine non è proprio uno degli ultimi (per importanza) Comuni Italiani.
Prima della pur utile digressione che precede si parlava di Avviso pubblico. Ora è lecito chiedersi visto il lavoro sostanzialmente ‘politico’ svolto da costoro, maxime ove esterni assunti a termine: ma non sono di nomina fiduciaria diretta ? Come il Direttore Generale[4] ex art. 108 TUAL o anche ...perché no il Segretario Generale che pure fa tutt’altro lavoro...diciamo al contrario solo pro legalità dell’azione dell’EL., dal cui Sindaco viene però scelto del tutto arbitrariamente ma entro una data platea di aspiranti aventi titolo certificati come tali dall’Agenzia che gestisce l’Albo dei Segretari comunali! Per tali due ultime figure c’è pacificamente la fiducia e per questo personale ….no ? O sì ?
Verrebbe da dire: certo che la scelta è fiduciara! Ci vorrebbe altro! Vero che la norma recita “costituiti >>> da dipendenti dell'ente” ma poi c’ anche un “OVVERO” >>> da collaboratori (((esterni, per ciò))) assunti con contratto a tempo determinato,..”, palesando una alternatività (per la modalità di popolamento di detti uffici) piena e quindi assolutamente discrezionale: invero, se nessuno degli interni (dipendenti di ruolo) gode della fiducia ad es. del Sindaco neoeletto c’è poco da fare indagini interne; idem per quelle esterne se il Sindaco neoeletto vuole Tizio e solo Tizio perché solo di Tizio ha fiducia; idem per l’Assessore che vuole solo Caio esterno quale suo ‘segretario’ dicesi in gergo...se fa solo il segretario (ma di Cat. …...??? Qui cade l’asino...); etc.. Ma allora perché sul web dei vari siti istituzionali è tutto un pullulare di avvisi pubblici pro selezione per assunzioni a termine in staff ex art. 90 TUAL (basta inserire nella barra di ricerca ‘avviso assunzione art 90’) ??? Cosa esce? Migliaia di avvisi. Tutte prese in giro (recte: foglie di fico amministrative) ???
Ora, la stessa La Corte dei Conti Sezione Controllo dell’Emilia-Romagna nella Deliberazione n. 90/2022/PRSE dice “personale assunto, con meccanismo fiduciario,”; anche la Corte dei Conti Sez. Controllo della Lombardia molto recentemente è intevenuta sul punto e su molto altro in ordine al personale speciale (ove esterno!) dell’art. 90 del TUAL nella delibera 148/2022/PRSE (Camera di consiglio del 6 ottobre 2022, ha assunto la seguente DELIBERAZIONE nei confronti del comune di Dosso del Liro (CO) sul rendiconto esercizio finanziario 2020)[5]:
“(((FATTO))) 2. Incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 90 del D.lgs.267/2000 alle dirette dipendenze del Sindaco.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 17 del 12 febbraio 2020 veniva approvato un: “Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 alle dirette dipendenze del sindaco Cat. B3”.
Con determinazione n. 19 del 26 febbraio 2020 veniva nominata la Commissione per i colloqui, composta dalla sola persona del Sindaco e, con successiva determinazione n. 21 del 29 febbraio 2020, veniva conferito l’incarico all’unico candidato presente. (((che fortuna!)))
Anche in questo caso, come segnalato dall’Organo di revisione con nota del 22/05/2021 prot. Cdc. N. 15556, l’incarico presenta profili di criticità: “Con questi provvedimenti: a) Deliberazione della Giunta comunale n. 7 dell’11 febbraio 2020, (allegato 1) - b) Determinazione n. 20 del 27 febbraio 2020, (allegato 2) - c) Determinazione n. 21 del 29 febbraio 2020, (allegato 3) – è stato costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato ex articolo 90 del D. Lgs. 267/2000 di durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco. Tale rapporto di lavoro, per il quale ho accertato non essere stato stipulato alcun contratto scritto, fa riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 69 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina le assunzioni a tempo determinato di “dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’area direttiva”, ma i provvedimenti assunti hanno previsto l’inquadramento contrattuale del personale assunto in Categoria B3 del CCNL Regioni-Autonomie locali”. (…)
Ebbene, la Corte lombarda, ciò rilevato, nel vicino ottobre 2022 precisa quanto segue sull’art. 90 in esame, illuminando detto Sindaco e noi tutti addetti ai lavori, andando ben oltre il dettato normativo dello stesso art. 90 e siccome non c’è ricorso per Cassazione ...quanto segue è legge:
“E’ opportuno precisare che l’art. 90 reca la disciplina degli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’ente locale (uffici c.d. di staff) demandando, sul piano delle fonti, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la possibilità di costituire tali uffici. Sul piano organizzativo è previsto che tali uffici siano posti alle dirette dipendenze del sindaco (o del presidente della provincia), della giunta o degli assessori e svolgano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi che se ne avvalgono e, sul piano della consistenza organica, che tali uffici siano costituiti
>>> da dipendenti dell'ente,
ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari,
>>> da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che a tali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale degli enti locali. Inoltre, con provvedimento motivato della Giunta, per il personale in discorso il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale (comma 3).
La Sezione osserva come la giurisprudenza contabile (Sez.reg. controllo Basilicata n. 38/2018/PAR) abbia già avuto modo di analizzare l’istituto di cui all’art. 90 TUEL in particolare sono stati affermati i seguenti principi:
- la necessità che tali uffici non svolgano funzioni gestionali. Il personale in staff, infatti, ai sensi dell’art. 90 TUEL, può svolgere esclusivamente funzioni di supporto all’attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell’organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali; (((OK lo dice la legge: v. comma 3bis)))
- il carattere fiduciario della selezione del personale. (((CHI LO DICE? LA Corte: ecco…, ma ..c’è un ma...anzi un “tuttavia”:)))
La presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di staff, tuttavia, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell’ambito della “macchina amministrativa” collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività dell’Amministrazione. (((ma la valutazione oggettiva = esame di un CV prescinde da un Avviso pubblico: basta che ci sia un CV veritiero o no ? Poi nell’inqudrare si applica l’art. 36 Cost. e il CCNL: chi lo nega !?))).
Si tratta, dunque, di un ufficio di supporto fiduciario agli organi di direzione politica, al quale viene attribuita la funzione di affiancare il vertice istituzionale nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di cui è destinatario per legge (((si ricorda, incidentalmente, che i politici NON FANNO GESTIONE!!! E meno parlano di gestione al proprio cellulare...MEGLIO E’: così insegnano le cronache giudiziarie penali !!!))), tuttavia, si deve trattare di ufficio che, da un lato, non può duplicare le competenze della struttura amministrativa, essendogli vietata l’effettuazione di attività gestionale, e che, d’altro canto, in considerazione della funzione di supporto da svolgere alle decisioni politiche che rimangono riservate all’Organo di vertice “è, per definizione, un ufficio eventuale e non necessario” (Sez. reg. controllo Campania n. 213/2015/PAR).
Inoltre, tali incarichi di collaborazione non possono risolversi in forme di supporto alla struttura amministrativa dell’Ente, in quanto, diversamente, verrebbe meno quella separazione tra la funzione di indirizzo e coordinamento, propria dell’Organo politico di vertice, e la funzione di amministrazione e di gestione, propria della struttura organizzativa, come delineata, a più riprese, dal Legislatore.
Per quanto riguarda la natura dell’incarico, la determina n. 21 del 29 febbraio 2020 del Comune di Dosso del Liro (CO) non specifica l’oggetto dell’affidamento che si intende conferire. Si afferma solo che il personale sarà inquadrato nella “categoria B3” con il profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo Contabile” con “le mansioni corrispondenti alla qualifica ed alle responsabilità tipiche della categoria e profilo assegnati secondo quanto previsto dalla normativa vigente”. Tuttavia, l’inquadramento del personale in categoria “B” se, da un lato, sembra escludere che l’incarico attribuito rivesta carattere dirigenziale, dall’altro, implica, tuttavia, lo svolgimento di mansioni amministrative ordinarie, estranee all’incarico in argomento. Sarebbe stato, quindi, utile verificare l’effettivo contenuto della prestazione, desumendola dal contratto. L’Ente, tuttavia, in difformità a quanto stabilito dall’art. 90, che per l’inquadramento degli uffici di supporto, al comma 1 fa riferimento al “contratto a tempo determinato” e al comma 2 al “contratto di lavoro subordinato a tempo determinato”, non ha ritenuto necessario stipulare un contratto, come risulta dalla risposta all’integrazione istruttoria dove si legge che: “Non è presente alcun contratto, è stato fatto l’affidamento del servizio tramite appunto determina”. Altro aspetto rilevante è costituito dalle disposizioni nel Regolamento dell’Ente che fanno riferimento alla possibilità di istituire un apposito ufficio di “staff per il Sindaco”.
In proposito va ricordato che espresso richiamo, alla fonte secondaria, contenuto nell’art. 90, comma 1, TUEL, è costituito proprio dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in ossequio ai principi contenuti nell’art. 48, comma 3, e nell’art. 89 del TUEL.
Il Comune di Dosso del Liro (CO) ha approvato, con delibera di Giunta comunale n. 5 del 28 gennaio 2003, un Regolamento, che all’art. 69 disciplina i “Contratti a tempo determinato” dove si afferma che: “Qualora l’attuazione dei programmi definiti dagli organi politici richieda l’apporto di professionalità non reperibili all’interno dell’organico del Comune, previa deliberazione della Giunta comunale, che verifica l’esistenza di tali presupposti, il Sindaco può stipulare, anche al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva fermi i requisiti per la qualifica da ricoprire.”
E’ evidente che il provvedimento assunto dal Comune è in contrasto con lo stesso Regolamento laddove l’inquadramento del personale assunto con la determina n. 21 del 29 febbraio 2020 risulta categoria B3 del CCNL che non prevede mansioni dirigenziali.
Ancora, l’art. 90 del TUEL, nel precisare le varie modalità di reperimento del personale, non pone alcun vincolo o limitazione in ordine all’entità della popolazione del Comune, o al dimensionamento degli uffici, né all’aspetto dell’esclusività delle mansioni attribuite al personale. Si ritiene, pertanto, che tali scelte siano attribuite dalla legge agli Amministratori che dovranno valutare, nell’ambito del loro potere discrezionale lo schema organizzativo più adatto alle esigenze della comunità in modo che sia assicurato il necessario equilibrio fra le funzioni gestionali e operative e quelle di indirizzo e controllo, sulla base dei principi di sana gestione e di “adeguatezza” tenendo conto delle dimensioni del comune e della compatibilità dei conseguenti oneri finanziari ed economici.” (Sez.reg. controllo Lombardia n. 43/2007/PAR).
La Sezione ritiene che, essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie del Sindaco, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e delineare l’oggetto dell’incarico di collaborazione, così come l’utilità attesa dallo svolgimento dello stesso.
Tuttavia, va valutata la complessità della struttura organizzativa che dovrebbe essere tale da giustificare l’istituzione di un ufficio, quale quello previsto dall’art. 90 del TUEL, finalizzato a svolgere un’attività di coordinamento e di indirizzo politico.
Conseguentemente, a fronte di un Ente come Dosso del Liro, con soli 237 abitanti, siffatta valutazione, rimessa esclusivamente all’Ente, non può prescindere dal considerare l’effettiva rilevanza e necessità di uffici di supporto, non potendosi, d’altra parte, sopperire ai bisogni di personale, attraverso la creazione di figure volute dalla legge per l’esclusivo esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo cui sono chiamati gli organi elettivi.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in base alle risultanze del questionario predisposto dall’organo di revisione per l’esercizio 2020, (…)
ACCERTA
- La non conformità a legge degli incarichi esaminati, per le ragioni di cui in parte motiva.
INVITA
- l’Ente al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di conferimento di incarichi esterni e in materia di assunzione di personale.
DISPONE
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te., all’Organo di revisione e al Sindaco e dispone che quest’ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all’Organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- che la deliberazione di presa d’atto del Consiglio comunale sia assunta entro sessanta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;
- che la presente pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.(((non era necessario: ma è utile pro memoria per il publisher !!!)))
Così deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022”
Chi scrive non ravvisa contestazioni al Comune Dosso del Liro (CO) per non aver previamente espletato verifica interna sulla disponibilità di interni ad insediarsi presso detto Ufficio di Staff del sindaco né per non aver espletato, quindi, solo dopo il negativo accertamento, un avviso pubblico esterno, eppure altra Giurisprudenza contabile non è così ...buona: vedasi ex pluribus la recente sentenza n. 39/2022, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Toscana che ha fornito una minuziosa analisi ed interpretazione, richiamando altra Gr contabile, del dato normativo relativo al conferimento degli incarichi di supporto alla direzione politica all’interno degli enti locali (incarichi ex articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000), ricordando tra l’altro che[6]:
“(...) la giurisprudenza apicale della Corte dei conti (ex multis cfr. Sezione I centrale Appello, 6 dicembre 2012, n. 785), che ha così codificato l’interpretazione consolidata delle sezioni giurisdizionali e di controllo regionali:
“- si tratta di assunzioni a tempo determinato e non possono essere affidate tramite incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (Corte dei conti Puglia – Sentenza n. 241/2007);
- si tratta di posti in dotazione organica (((speciale o straordinaria: ma che deve essere deliberata !!!))) (Corte dei conti Toscana – Sentenza 622/2004) e pertanto per i posti il singolo ente sulla base della propria autonomia regolamentare dovrà valutare a quale categoria si riferiscono le necessità del Comune ai fini delle assunzioni ex art. 90 del Tuel;
- possono essere affidate esclusivamente per funzioni di supporto di attività di indirizzo e di controllo alle dirette dipendenze del Sindaco (((???la norma dice anche della Giunta e di ciascun Assessore !!!))), al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell’ente (Corte dei conti Lombardia – Deliberazione 43/2007);
- agli uffici in oggetto possono essere affidate la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie strettamente strumentali e funzionali all’esercizio dei compiti medesimi (Corte dei conti Toscana – Deliberazione n. 5P/2008 in parte in contrapposizione con la Corte dei conti Lombardia poco sopra citata); (((condivisibilissimo)))
- tali assunzioni rientrano nel concetto di spesa di personale(Corte dei conti Lombardia – Deliberazione 43/2007).
Inoltre:
- il compenso di base deve essere corrispondente ad un compenso erogato per la categoria di appartenenza del CCNL Enti Locali sulla base di quanto previsto nella dotazione organica (((speciale o straordinaria))) per quel preciso posto da ricoprire in riferimento alle disposizioni dell’art. 90 del Tuel;
- anziché prevedere diversi compensi accessori sarà possibile individuare un unico emolumento (indennità di staff) onnicomprensiva di qualsiasi altra retribuzione accessoria”.
La circostanza che non sia prevista una selezione comparativa non comporta, peraltro, un arbitrio indiscriminato ad personam nel conferimento del relativo incarico. Pertanto, oltre che vincoli di carattere organizzativo, procedimentale e finanziario, il conferente è comunque tenuto al rispetto di un minimum vincolante quanto alla scelta del designato e, soprattutto, alla determinazione della sua retribuzione. (((CIOE’…... ???!!!!)))
Si tratta di affermazioni consolidate nella giurisprudenza della Corte dei conti, che ha evidenziato che l’articolo 90 in questione comunque «non permette “di prescindere dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo professionale che, visti anche gli insegnamenti della Corte costituzionale, 28 luglio 1999, n. 364, la quale ha rimarcato la necessaria comparazione nello scrutinio dei soggetti aspiranti ad essere incardinati nella Pubblica Amministrazione, costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine dell’inserimento di un soggetto nell’organizzazione della Pubblica Amministrazione. La presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di staff, pertanto, non prescinde da un’oggettiva valutazione del curriculum vitae del...