PP.AA. & SMART WORKING: DI QUALE TIPO ED IN CHE PERCENTUALI DOPO IL DL 52/2021 (22 Aprile)? E DOPO IL SUCCESSIVO DL ‘PROROGHE’ (29 Aprile)?
Decreto legge PROROGHE
PP.AA. & SMART WORKING: DI QUALE TIPO ED IN CHE PERCENTUALI DOPO IL DL 52/2021 (22 Aprile)? E DOPO IL SUCCESSIVO DL ‘PROROGHE’ (29 Aprile)?
a cura di Riccardo Lasca
03 Maggio 2021
00 - PREMESSA
Nel giro di soli sette giorni (vedi date nel titolo) la disciplina normativa (legislativa) dello smart working nelle PP.AA. italiane è cambiata: la macedonia normativa (i più esperti la chiamano ‘stratificazione normativa’) vigente ha generato due diversissimi scenari normativi. Il primo ad opera del DL 52/2021 in GU n.96 del 22-4-2021 ed il secondo ad opera del cd. Decreto legge PROROGHE [non il Milleproroghe 2021: v. per esso DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (in Gazz. Uff., 31 dicembre 2020, n. 323). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21. - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (MILLEPROROGHE 2021)] pare approvato nel CDM di giovedi 29.4.2021.
01 - PRIMO SCENARIO NORMATIVO EX DL 52/2021 PRESUMIBILMENTE IN VIGORE DALL’1.5.2021.
Il DL “Riaperture” n. 52/2021 (esattamente recante l’intestazione “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.” in GU n.96 del 22-4-2021, in vigore – giusta suo art. 14 co.1 – dal 23.4.2021) apparentemente complica la vita delle PP.AA. italiane in ordine alla gestione della ‘modalità lavorativa’ detta LAVORO AGILE O SMART WORKING.
Vediamo perché, vivendo in uno Stato di diritto, ovviamente. Non meno scompiglio in materia - v. infra - ha creato il Decreto 20.1.2021 del DFP.
In primis: il DL 52/2021 all’art. 10 co. 1 recita: “1. All'articolo 1, il comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;” IL CHE EQUIVALE A DIRE CHE LO STATO DI EMERGENZA E’ COSI’ PROROGATO SINO AL 31.07.2021, atteso che il richiamato art. 1 co.1 del DL 19/2020 convertito così recita aggiornato ad oggi (23.4.2021): “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza [dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020], e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.”
Ora, alla data del 23.4.2021, data di entrata in vigore del predetto DL 52/2021, le PP.AA. datoriali italiane avevano dinanzi il seguente complesso quadro normativo normante il lavoro AGILE o SMART WORKING presso di esse nelle sue due tipologie, quella iniziale, straordinaria/d’emergenza, unilaterale, al 99% potremmo dire, detta SW STRAORDINARIO e quella ORDINARIA, A REGIME, dopo il 31.12.2020, dentro (minimo 60%) o fuori (30%) POLA:
T0 SMART WORKING STRAORDINARIO DIVENTA LA MODALITA’ ORDINARIA DI LAVORARE (((anche del 99% dei dipendenti))) |
T1 / T1-bis: dal 15.9.2020
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T2: dall’1.2.2021, 1° GIORNO IN ASSOLUTO SEGUENTE LA PRIMA SCADENZA DEL 31.1.2021 PER LA REDAZIONE DEL POLA |
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Decreto Legge del 17/03/2020 - N. 18 - Gazzetta Uff. 17/03/2020 n. 70 Art. 87 - (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza (((= ad oggi – 23.4.2021 – sino al 31.7.2021))) epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (((NO: avverrà solo con DL o Legge !!!))) su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' una delle modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza*, anche in ragione della gestione dell'emergenza (((* LAVORI/MANSIONI ANCHE ‘smartabili’, ordine : TUTTI O QUASI IN SMART !!! SE IL LAVORO NON E’ ‘smartabile’ : ESENZIONE ex comma 3 vedi infra!))); [TIPOLOGIA ABBANDONATA IN T1: vedi colonna centrale, ESATTAMENTE DAL 15.09.2021] b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. (((CD IN FORMA SEMPLIFICATA o RECTE UNILATERLAMENTE IMPOSTO))) 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi (((ALLORA E’ EVIDENTE CHE…))) l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (((ISTITUTO DA RITENERSI IMPLICITAMENTE ABROGATO DAL DL 34/2020???)))
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Decreto Legge del 19/05/2020 - N. 34 (T1) Gazzetta Uff. 19/05/2020 n. 128 Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' (((FLESSIBILIZZANDO))) dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza,
applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale modalita' e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza, nonche' nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. [T1 : SMART WORKING A REGIME ANTE POLA: M-I-N-I-M-O (COME DA CHIARIMENTI DFP) 50% DEI DIPENDENTI SMARTABILI: SERVIVA ALLORA UN CENSIMENTO UFFICIALE/FORMALE DI ESSI! FATTO???] In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. (T1-bis) Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.
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Decreto Legge del 19/05/2020 - N. 34 Gazzetta Uff. 19/05/2020 n. 128 Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile 4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". (((con POLA)))Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite (((!!!))) le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 [il POLA FA PARTE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE: NE E’ UNA SEZIONE OBBLIGATORIA PER LEGGE: IL NON FARLO E’ DA VALUTARSI NEGATIVAMENTE AI FINI DELLA PERFORMANCE]. Il POLA individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in modalita' agile (((SERVIVA CENSIMENTO DIPENDENTI SMARTABILI: FATTO???))), che a-l-m-e-n-o il 60 per cento dei dipendenti (((SMARTABILI))) possa avvalersene, garantendo che gli stessi Non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera, e definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. (((senza POLA))) In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. (((PARE IN ASSOLUTO: NON IL 30% DEGLI SMARTABILI !!! E’ un diritto: ‘ove lo richiedano’ !!!)))
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