PTPCTCON ISTRUTTORIA ‘PARTECIPATA’ PREVENTIVA PRO REDAZIONE E MONITORAGGIOSUCCESSIVO ‘PARTECIPATO’: NECESSARIO SENTIRE GLI STAKEHOLDERSSECONDO L’ANAC!
PTPCTCON ISTRUTTORIA ‘PARTECIPATA’ PREVENTIVA PRO REDAZIONE E MONITORAGGIOSUCCESSIVO ‘PARTECIPATO’: NECESSARIO SENTIRE GLI STAKEHOLDERSSECONDO L’ANAC!
Ovvero, Principio di Tailoring del Piano: il vero tallone di Achille del 90% dei PP.TT.P.C.T.
04 Dicembre 2025
Il mese di Dicembre è per il ciclo di vita del PTPCT (inserito intra PIAO dal 2022, in apposita sezione denominata “Sezione Valore pubblico, Performancee Anticorruzione” come da art. 3 dell’attuativo DM 132/2022: ovviamente dentro Anticorruzione c’è – tra le altre anche - la misura della TRASPARENZA in funzione anticorruzione!) un mese cruciale ed alquanto ‘intricato’ in quanto:
- si completain esso (a volte anche a novembre in alcune PPAA) il MONITORAGGIO sullo stato di attuazione e quindi di efficacia delle MISURE anticorruttive (tutte: non solo la misura della TARSPARENZA), ad opera di tutti i Dirigenti coordinati e supervisionati dal RPCT;
- il RPCT dovrebbe quindi redigere la sua Relazione annuale generale riassuntiva degli esiti di tale MONITORAGGIO, prevista dall’art. 1 co. 14 della L. 190/2012-ANTICORRUZIONE (scadenza al 15 Dicembre per legge: ma curiosamente l’ANAC - che predispone lo schema tipo – posticipa al gennaio successivo l’adempimento, in maniera davvero poco utile/funzioanle alla contestuale stesura del nuovo PTPCT es. quello 2026-2028;
- il RPCT e relativo Gruppo di supporto, coadiuvato dai Dirigenti/EQ Apicali tenuti a evidenziare processi a rischio / suggerire misure correlate di mitigazione del relativo rischio di corruzione, inizia (e forse ha già iniziato a novembre) a redigere la bozza del nuovo PTPCT da inserire (assieme agli altri Piani: es. quello della Performance, etc.) nel PIAO la cui scadenza inderogabile è il 31 Gennaio (2026)ex art. 1 co. 4 DL 80/2021 salvo quanto dispone l’art. co. 2 del DM 132/2022 “2. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazionevigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine dicui all'articolo 7, comma 1 (((=1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attivita' e organizzazionee' adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cuiall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale eviene aggiornato annualmente entro la predetta data.)))del presente decreto, e' differito ditrenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.”;
- essendo dicembre mese di rendicontazione in esso usualmente ricadono le cd. giornate della trasparenza che ai sensi di legge (v. art. 10, co. 6 D.Lgs.33/2013 TUT=Trasparenza) disciplina ivi transitata dal D.Lgs. 150/2009-SMIVAP=Performance) consistono/attengono esclusivamente a “6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performancedi cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” [ = non c’è traccia nella legge per dette giornate né del PTPCT né dell’esito del relativo monitoraggio: poi ] però è anche vero sul piano operativo che, essendo l’ANTICORRUZIONE (cioè l’individuazione e l’attuazione di misure anticorruttive) obiettivo operativo-gestionale addirittura strategico per legge – ogni PA deve averlo e quindi prevderlo !!! –in dette giornate sulla PERFORMANCE la PA non può non parlare anche – tra le altre - delle misure anticorruzione e del relativo monitoraggio !!!!
Orbene, in tutte le suddette fasi del ciclo di vita dell’arte ANTICORRUZIONE (Risk Management = processo sistematico per identificare, valutare e mitigare i rischi che possono influire sugli obiettivi di un’organizzazione, progetto o attività.)presso le PP.AA. italiane[due le azioni principali ben note agli addetti ai lavori: Risk Assessment=Valutazione del Rischio e Risk Treatment=Trattamento del Rischio (elaborazione misure di attenuazione del rischio: eliminazione è impossibile!): è un ciclo fondamentale nella gestione del rischio (Risk Management), che ruolo hanno o meglio devono avere per legge e/o secondo gli altri atti para-normativi dell’ANAC (es. PNA, Linee Guida etc.) i cd. stakeholders ‘esterni’ (da collocarsi sicuramente nel cd. CONTESTO ESTERNO: cittadini, utenti, associazioni di categoria, etc.; mentre i Dirigenti ed i dipendenti della PA sono stakeholders ‘interni’)
In sintesi un ruolo FONDAMENTALE per la stesura di un buon PTPCT, nonostante il grave silenzio della Legge generale n. 190/2012; tuttavia il Legislatore ha provveduto disciplinando il ‘contenitore’ PIAO (in esso c’è anche il PTPCT, con le sue misure da applicarsi ai processi lavorativi per scongiurare eventi di corruzione: in generale maldaministration, diciamo!) all’art. 6 co. 3 del DL 80/2021 che recita:
“3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazionedegli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (…)”.
Ma: loro coinvolgimento solo in sede di MONITORAGGIO (sui/dei vari Piani intra PAIO)? Neppure per sogno!
Segue allora, ad uso, studio e consumo, un analitico estratto dei vari PNA e LL.GG. Anac che illuminano RPCT e suoi collaboratori latusensu e alla fine anche l’organo politico deliberante il PTPCT su quando e come coinvolgere gli stakeholders: è il cd. metodo o approccio PARTECIPATIVO. Buona attenta lettura, esame, valutazione e PEDISSEQUA APPLICAZIONE di dette indicazioni. Pena? La redazione di un non buono PTPCT. Redatto sì, ma male !
ESTRATTI DA PNA 2022 (Delib. ANAC 7/2023)
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Pertanto, per il contesto esterno si rammenta di acquisire e interpretare, in termini di rischio corruttivo rispetto allapropria amministrazione/ente, sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessiesterni cui l’amministrazione potrebbe essere sottoposta. Anche nella fase di elaborazione del contesto esterno sarebbeopportuno - compatibilmente con la sostenibilità di tale attività e in una logica di gradualità progressiva - il confronto con gli stakeholder esterni mediante le forme di ascolto in grado di assicurare una partecipazione effettiva dei portatoridi interesse (ad esempio mediante audizioni, dibattiti, questionari tematici, ecc.). Sulla definizione dei tempi e dellemodalità ogni amministrazione può valutare le soluzioni più idonee garantendo la trasparenza delle scelte. Si sottolineal’importanza di anticipare tala partecipazione sin dalla fase di elaborazione del PTPCT o della sezione anticorruzione etrasparenza del PIAO, anche mediante stipula di protocolli tra PPAA e stakeholder.
Vengono così in rilievo, ad esempio, i dati relativi a:
- contesto economico e sociale;
- presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso;
- reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato;
- informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento;
- criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio.
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A questo proposito, va senza dubbio valorizzato il lavoro che da tempo le amministrazioni hanno già svolto nella mappatura dei processi proprio per la elaborazione dei PTPCT. Nella mappatura dei processi le amministrazioni possono confrontarsi direttamente con specifiche categorie di stakeholderin particolare in quei processi finalizzati alraggiungimento di obiettivi di valore pubblico.
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5.1.1 La programmazione del monitoraggio
L’attività di monitoraggio va impostata, all’interno del PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO,dal RPCT con il supporto della struttura organizzativa ed in particolare dei referenti (laddove previsti) e dei responsabilidegli uffici.
Per la programmazione del monitoraggio, il successo può dipendere dall’ampio coinvolgimento della strutturaorganizzativa. A questo fine sono da valutare, in primo luogo, le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabilie addetti ai processi). Un ruolo attivo va riconosciuto anche agli stakeholdere alla società civile. A tale ultimo riguardopuò essere, quindi, utile prevedere canali di ascolto- ad esempio mediante la realizzazione di incontri anche focalizzatisu specifiche tematiche (ad es. in materia di conflitto di interesse, adempimenti trasparenza, contratti pubblici, statodi evoluzione dei progetti, modello di governance) - che consentano agli stakeholderindividuati dall’amministrazione,in quanto portatori di interessi rilevanti per la stessa, di presentare osservazioni, segnalare eventuali criticità e suggerirearee di miglioramento consentendo così all’ente, qualora necessario, di apportare gli opportuni correttivi edintegrazioni. Ciò nella prospettiva di superare l’autoreferenzialità nella valutazione dell’idoneità della strategia diprevenzione della corruzione elaborata, anche sotto il profilo della programmazione del monitoraggio.
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Le risultanze del monitoraggio sono altresì strumentali alla misurazione del grado di rispondenza alle attesedell’amministrazione delle attività e dei servizi posti in essere dalla stessa. Ciò in quanto le informazioni raccolte avalle del processo di monitoraggio sono rilevanti ai fini della programmazione futura e utili al miglioramento delleattività e dei servizi erogati dall’amministrazione.
Le risultanze consentono altresì di verificare quanto si sia effettivamente tenuto conto degli interessi conoscitivi dellacollettività e degli stakeholderdestinatari dell’attività amministrativa svolta. Il livello di trasparenza da assicurare,infatti, deve essere tale da rendere l’attività dell’amministrazione espressione di un operato orientato allacompartecipazione.
In altri termini, la valutazione partecipativa della collettività e degli stakeholder consente alle amministrazionipubbliche/ enti di migliorare la qualità dell’attività e dei servizi erogati, tenendo conto anche del punto di vista deicittadini e/o degli utenti interessati dall’intervento amministrativo in termini di bisogni e aspettative.
Ciò risulta coerente sia con i principi ispiratori del recente intervento normativo del d.l. n. 80/2021 che con gli ultimiapprodi della giurisprudenza, tutti volti a superare l’autoreferenzialità nell’affrontare gli aspetti connessi alla qualitàdei servizi e/o delle attività oggetto di valutazione28, migliorando il servizio dell’amministrazione pubblica.
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La relazione annuale del RPCT costituisce un importante strumento da utilizzare, in quanto, dando conto degli esiti delmonitoraggio, consente di evidenziare l’attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO,l’efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate. Le evidenze, in termini di criticità o dimiglioramento, che si possono trarre dalla relazione, possono guidare le amministrazioni nella eventuale revisione dellastrategia di prevenzione. In tal modo, le amministrazioni potranno elaborare e programmare nel successivo PTPCT, osezione del PIAO, misure più adeguate e sostenibili.
Un ruolo di primario rilievo può essere svolto altresì dagli stakeholder e dalla società civile. Può esseremolto utile aprire canali di ascolto degli stakeholder e condurre indagini che li coinvolgano attraversoquestionari online o altre metodologie idonee (es. focus group, interviste ecc.) per rilevare profili nonvalutati o ritenuti importanti dall’amministrazione/ente e per utilizzare misure nuove proposte dallasocietà civile).
A tal fine:
- può essere utile dare adeguata pubblicità alla relazione del RPCT in modo che tutti gli interessati possano
conoscerla e, se del caso, interloquire con il Responsabile stesso sui suoi contenuti;
- è opportuno definire tempi e forme certe per l’ascolto dei portatori di interesse;
- è opportuno prevedere strumenti per valutare il livello di soddisfazione degli utenti31. Tener conto del gradodi apprezzamento dell’attività di un’amministrazione/ente da parte degli utenti consente all’amministrazionedi mettere in discussione il proprio operato e di apportare gli opportuni correttivi e aggiustamenti.
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6. Indirizzi sulla trasparenza
La trasparenza degli interventi infrastrutturali posti in essere dai Commissari straordinari è in parte assicurata dall’obbligodei Commissari straordinari di rendicontare circa l’attività da essi svolta.
Essi trasmettono, infatti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per il tramite delladirezione competente per l’opera/l’intervento del Ministero competente, una serie di documenti (progetti approvati,quadro economico, cronoprogramma dei lavori e relativo stato di avanzamento) e segnalano eventuali anomalie esignificativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini dellavalutazione del finanziamento degli interventi.
Funzionale a questa attività di rendicontazione è il portale OsservaCantieri, consultabile attraverso un link pubblicatonella home page del sito istituzionale del MIMS nella sezione “le opere e i Commissari straordinari”.
Tale strumento garantisce un monitoraggio costante dei diversi interventi, suddivisi per tipologia, assicurando chel’operato dei Commissari straordinari sia conoscibile e aperto alla valutazione e compartecipazione di tutta la collettivitàdi riferimento per quell’intervento/opera e degli stakeholder.
La valutazione partecipativaconsente – come noto - di migliorare la qualità delle attività e dei servizi pubblici,avvicinandoli ai reali bisogni dei cittadini, rafforzando la loro fiducia nelle istituzioni.
ESTRATTI DA: LL.GG. ANAC “ INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLA SOTTOSEZIONE “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” DEL PIAO - Approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 23.07.2025.” approvate, nelle more dell’approvazione definitiva del PNA 2025, con il seguente fine:
Con il presente documento, nelle more dell’adozione definitiva del PNA 2025, l’Autorità – alla luce della prima esperienza applicativa della normativa in materia di Piano integrato di attività e organizzazione1 - intende fornire ulteriori indicazioni per le amministrazioni/enti per la predisposizione della Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”, nella logica dell’integrazione e coordinamento tra sottosezioni che è propria del PIAO.
L’obiettivo è quello di mettere a disposizione sin da subito una guida per le amministrazioni/enti che hanno avviato le attività volte alla definizione della strategia anticorruzione 2026-2028. Resta fermo che ogni amministrazione può redigere la Sottosezione adeguandola alla propria organizzazione e attività.”
Al § 2.5 si legge:
2.5 Partecipazione degli stakeholder
Al fine di consentire all’amministrazione/ente di avere una visione d’insieme di quanto realizzato, si potrà richiamare tale relazione nell’ambito del suddetto Report.
La predisposizione delle diverse Sezioni/Sottosezioni del PIAOrichiede la partecipazione di cittadini, imprese e altri stakeholderche non deve essere intesa come un adempimento ma tradursi in un coinvolgimento sostanziale. Ciò al fine di elaborare un migliore strumento di programmazione evitandone l’autoreferenzialità.
Pertanto, si suggerisce di definire una mappatura degli stakeholderindividuando le diverse attività e fasi che richiedono un loro...








