PUBBLICARE UN CURRICULUM VITAE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: PARE NON SIA COSA SEMPLICE E/O PRIVA DI INSIDIE.
Verificando lo stato ‘specifico’ della trasparenza sui CC.VV. pubblicati dalle PP.AA. emergono...
PUBBLICARE UN CURRICULUM VITAE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: PARE NON SIA COSA SEMPLICE E/O PRIVA DI INSIDIE.
a cura di Riccardo Lasca
28 Agosto 2026
Negli ultimi anni diverse norme hanno imposto alle PP.AA., riceventi da soggetti ‘interessati’ terzi curriculum vitae e detentrici degli stessi ai sensi di legge (cd. base giuridica ex GDPR legittimante il trattamento della detenzione/archiviazione sine dubio) che non solo ne impone la ricezione, ma anche la pubblicazione su Amministrazione trasparente. Ovviamente anche il ‘pubblicarli’ è “trattamento” (alla pari della ricezione e relativa archiviazione), certamente lecito perché imposto dalla legge, ma la legge purtroppo non dice sempre puntualmente all’addetto ai lavori (soggetto legittimato – recte delegato – ai trattamenti ulteriori) quali accorgimenti (leggasi ‘modifiche’) apportare al contenuto di detti CC.VV. prima di pubblicarli. Insomma, riceverli e detenerli è semplice, pubblicarli non altrettanto: serve prestare molta attenzione.
Citiamo alcune norme che riguardano detti trattamenti[1] attinenti ai CC.VV., partendo dal D.Lgs. 33/2013 (TUT = pseudo-Testo Unico della Trasparenza), ma esso non è il solo ad avere siffatte norme:
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- D.Lsg. 33/2013 (TUT): art. 14 co. 1 (e anche 1bis) per politici e dirigenti di PA: “1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni 3: (..) b) il curriculum;”; - D.Lsg. 33/2013 (TUT): art. 14 co. 1quinquies per i Funzionari titolari di inacrico di EQ esercenti funzioni dirigenziali (es. v. art. 17 co. 1bis Tupi o anche art 109 co. 2 del TUAL): “Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.”; - D.Lsg. 33/2013 (TUT): art. 15 co. 1 per i collaboratori esterni: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e a-g-g-i-o-r-n-a-n-o* (((*anche le informazioni contenute nel CV ..pare: a cura dell’interessato che quindi deve negli anni produrre CV a-g-g-i-o-r-n-a-t-o)))) le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi [di collaborazione o consulenza: (…) b) il curriculum vitae;”; (idem ex art 15bis “Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate); - D.Lsg. 33/2013 (TUT): art. 27, co. 1: La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: |
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a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto b-e-n-e-f-i-c-i-a-r-i-o; |
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b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; |
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c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; |
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d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; |
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e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; |
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f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. |
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NB al comma 4 dell’art. 26 del TUT: “4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”
- D.Lgs. 36/2023 art. 28 comma 2: “2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento* tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (((*= a mezzo link apposto sulle pagine di Amministrazione Trasparente))). Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.”.
Lette e comprese tali norme, torniamo all’argomentare pratico-giuridico.
Perché, come dicevo sopra, pubblicare detti CC.VV. non è semplice? Perché sono documenti formati da soggetti (cd. interessati) terzi, estranei alla PA (redigenti gli stessi rarissimamente su fac-simili loro forniti dalla PA destinataria degli stessi) chiamata però dalla legge a riceverli, il cui esatto contenuto non provenendo da creator interni alla PA insomma spesso non è ben noto/conosciuto in modo analitico a chi riceve detti documenti, i quali poi, ove non publishers (= pubblicanti: addetti alla pubblicazione in quanto espressamente incaricati ex L. 241/1990: in assenza è sempre tale in punto di diritto il Dirigente: parola della L. 241/1990, fare attenzione Dirigenti !!!), li trasmettono ad altrettanto ignaro publisher (soggetto tenuto alla mera pubblicazione secondo l’interna filiera della trasparenza) il quale nel 99,9% dei casi semplicemente li pubblica esattamente come li ha ricevuti.
Senonché, siccome la ratio di tali previste pubblicazioni non è diffondere al Mondo intero tutti i fatti/gli aspetti ‘personali’ della vita del dichiarante ma unicamente quegli aspetti quali titoli di studio e/o abilitazioni nonché esperienze lavorative/professionali pertinenti alla titolarità dell’incarico/ruolo ricoperto intra PA proprio grazie ad essi, è di tutta evidenza, anche nel silenzio della legge, che i DATI PERSONALI (FIGURIAMOCI POI QUELLI CD. PARTICOLARI, OLIM SENSIBILI) NON PERTINENTI/NON FUNZIONALI A TALE SCOPO DEVONO ESSERE TUTTI OSCURATI, in virtù di ben noti principi quali la cd. minimizzazione[2] dei dati del GDPR 679/2016. Quanto a chi lo deve fare per poi rendere il trattamento lecito, una cosa è certa: non si può far ricadere sul dichiarante l’onere dell’oscuramento. Certo è che se compila ab origine e sottoscrive, meglio digitalmente (la firma olografa è un dato personale addirittura biometrico!) un CV privo di suddetti dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione in Amm. Trasp. siamo tutti più felici e tranquilli quanto a rischi di lesione della privacy, sempre dietro l’angolo! Comunque è un problema della PA o meglio di filiera della PA lo stabilire che ha la responsabilità del processo (è un procedimento? In estrema analisi sì!) dell’oscuramento: se non è scritto chi lo fa intra filiera della trasparenza e della privacy presso la PA, ex L. 241/1990 risponde il Dirigente, molto chiaro e semplice!!!
Lo stesso D.Lgs. 33/2013, TUT, dedica a tale operazione - ovvia ex GDPR 679/2013 ! - un comma 4 ad hoc all’art. 7bis valido per qualunque pubblicazione di documenti contenenti dati personali che la PA deve pubblicare (poi in alcuni artt. vetrina quali ad es. artt. 26 e 27 vi sono indicazioni pro minimizzazione ancora più puntuali: da osservarsi ancor più scrupolosamente !), eccone la disposizione COGENTE quale memo in materia di PRIVACY: “4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali [ordinari] (((in essi eventualmente contenuti))) non pertinenti o, se sensibili* (((ex GDPR = * ‘particolari’))) o giudiziari, (((in tutti tre i casi…))) non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.”. ((( = non utili e/o necessari per lo scopo/ratio della pubblicazione))).
Ma v’è di più: nel 2014 (l’anno dopo l’uscita del D.Lgs. 33/2013!) il Garante della Privacy nel provvedimento "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" - (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014) - Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014, al § 9. Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione, scriveva/dettava le seguenti tassative disposizioni che dovrebbero essere ormai ben nota a qualunque addetto ai lavori …valide ancora oggi al di là della abrogazione/trasposizione (in altri articoli del TUT) di alcune norme in esse citate e del fatto che oggi la normazione non parli più solo e sempre di cv da redigersi secondo il “formato europeo” ma semplicemente di cv ovvero documento che contiene informazioni/dati PERSONALI del dichiarante:
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“9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)
La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo (art. 10, comma 8, lett. d). (((NB: non sempre il D.Lgs. 33/2013 ESIGE TALE MODELLO!)))
Le ipotesi previste riguardano, ad esempio, i curricula professionali
dei titolari di incarichi di indirizzo politico (art. 14),
dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 1, lett. b),
nonché delle posizioni dirigenziali attribuite a persone – anche esterne alle pubbliche amministrazioni – individuate discrezionalmente dall´organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all´articolo 1, commi 39 e 40, della...






