QUALE CORRETTA REGOLAMENTAZIONE PER LA LEGITTIMA ATTRIBUIZIONE DEGLI INCARICHI DI PO E COME MOTIVARE BENE L’ATTO DI INCARICO?
Ancora una sentenza, ma in molte PPAA si fa finta di nulla !
QUALE CORRETTA REGOLAMENTAZIONE PER LA LEGITTIMA ATTRIBUIZIONE DEGLI INCARICHI DI PO E COME MOTIVARE BENE L’ATTO DI INCARICO?
a cura di Riccardo Lasca
09 Novembre 2023
Sommario:
00 – IL CASO
01 – LE FONTI NORMATIVE E I PRINCIPI BASILARI
02 – I FATTI DI CAUSA
03 – LE (PIU’ CHE CONDIVISIBILI) MOTIVAZIONI DEL GIUDICE
04 – CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA E AUGURIO
* * *
00 – IL CASO
La domanda di cui al titolo non pone una questione puramente accademica, ma concreta ed attuale recentissimamente affrontata da un Giudice del Lavoro italiano, che è approdato ad affermazioni (risposte al questito posto) non solo correttissime in punto di diritto, ma anche assai utili per molte PP.AA. italiane che hanno normato la materia de quo, su delega del CCNL, diciamo ‘a maglie troppo larghe’ quando addirittura ‘in modo confuso’, così però consentendo ai Dirigenti/datori di lavoro - cui spetta il potere gestionale di attribuire l’incarico in esame - molto...troppo spesso condizionato dal politico di turno al Governo - di passare, neppure senza tanti veli (leggendo certi atti il salto si percepisce bene!) dalla discrezionalità tecnica all’arbitrio se non talvolta all’abuso d’ufficio. Ciascuno, poi, ha il suo punto di vista: più o meno fondato, sino a che non si va in giudizio! Poi la parola ultima spetta al Giudice, in questo caso di 1 grado, lo si deve dire da subito! Chissà se vi saranno evoluzioni divergenti in Appello o in Cassazione? Vedremo. Intanto esaminiamo la sentenza annunciata.
Trattasi della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, in Ancona il 16.6.2023 nella causa n. ^^^^/2022 R.G. Lav., “OGGETTO: illegittimità procedura di assegnazione di posizione organizzativa”. Esito per quanto qui interessa? Eccolo: “Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
(….)
3) In parziale accoglimento del ricorso condanna la XXXXXXX XXXXXX a rinnovare la procedura di assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa relativi a a Settore ALFA, Settore BETA e Settore GAMMA.;
(...)”
01 – LE FONTI NORMATIVE E I PRINCIPI BASILARI
Prima di passare alla disamina della motivazione che porta il Giudice del Lavoro a tale conclusione servono alcune premesse in punto di diritto (fonti normative).
Ricordando e al contempo premettendo come l’atto dirigenziale attributivo dell’incarico di PO:
- non è in senso stretto e tecnico un provvedimento amministrativo, rientrando tra gli atti dell’attività gestoria dirigenziale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 165/2001 (“…..Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1 (((quale ad es. il REGOLAMENTO SUI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PO: sicuro PROVVEDIMENTO GENRALE = TAR !!!))), le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunita'(((CHE IN PRIMIS SIGNIFICA U-G-U-A-G-L-I-A-N-Z-A: V. ART. 3 Cost.))), e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.” + art. 17 comma 1 lett. e) “e) provvedono alla gestione del personale”) ma leggasi anche per gli EE.LL. l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (“3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: (…) e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; ”); riprova ne sia l’art. 65 del medesimo D.Lgs. 165/2001 che afferma la devoluzione al giudice ordinario (recte quello del Lavoro !!!) tutte le controversie sulla gestione, essendo espressamente ivi “devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le” sole “controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,…”, ‘assunzione’ che nulla ha a che vedere con le verticalizzazioni, le progressioni orizzontali, l’attribuzione di funzioni superiori (anche dirigenziali temporanei: v. art 17 comma 1 bis Tupi) o perché no l’attribuzione di un incarico di PO, tutti atti gestionali soggetti alla cognizione del Giudice civile, esattamente quello del Lavoro;
- che l’attività gestoria del Dirigente pubblico sconta tuttavia e correttamente (non lavorando presso una azienda ‘privata’) altra specifica ‘salvezza’ - pro dipendenti e sindacati - ed esattamente quanto dispone la Legge 241/1990 all’art. 4 comma 1, pur essendo al legge dedicata anche al provvedimento finale della PA: quella della necessità negli atti tutti pro gestione dei dipendenti di una motivazione legittima, logica e massimamente non discriminante (la Costituzione italiana è norma “uber alles” per il diritto italiano !) “1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 (((= ... non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale))). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.”; tutti i CCNL citati infra lo confermano ! Serve “atto scritto e M-O-T-I-V-A-T-O” del Dirigente: che debba trattarsi di atto con motivazione legittima e logica e non un atto meramente arbitrario ?
- che, infine, il Giudice del lavoro adìto - ove adìto: non sempre accade pur subendo soprusi ed ingiustizie sul luogo di lavoro! - ha un potere anche verso l’atto amministrativo generale presupposto da cui discende l’atto gestionale dirigenziale, ove lo reputi illegittimo, esattamente l’art. 63 del Tupi dispone: “...ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.”;
devesi ammettere che della specifica problematica di cui al titolo non si occupa il né il Tupi né il Tual, eccettuato un accenno all’art. 109 al comma 2 del Tual che relativamente ai Comuni senza dirigenza afferma: “2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d ), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.”, responsabili degli uffici che ovviamente ivi coincidono con i titolari di PO ex CCNL), occupandosene il CCNL. Vediamo come negli anni:
Anno 1999 = PO
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
(art. 9 CCNL 31.3.1999)
[CHI/COME LI ATTRIBUISCE] 1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
[ELEMENTI/CRITERI LOGICI BASILARI PER L’INDIVIIDUAZIONE DEL DIPENDENTE CUI ATTRIBUIRE L’INCARICO] 2. Per il conferimento degli incarichi gli enti (((recte: I DIRIGENTI incaricanti: v. comma 1 !!!))) tengono conto - rispetto alle *funzioni ed attività da svolgere - della *natura e *caratteristiche dei programmi da realizzare, dei *requisiti culturali posseduti, delle *attitudini e della *capacità professionale ed *esperienza acquisiti dal personale della categoria D. (((* tali item di valutazione devono stare tutti dentro un Regolamento ben scritto ed essere applicati in modo oggettivo ed imparziale dal Dirigente incaricante!!! La ‘cartina di tornasole’ è la MOTIVAZIONE DELL’ATTO!)))
[REVOCABILITA’] 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
(….)
Anno 2018 = PO
2018 (CCNL 21.05.2018)
Art. 14
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
[CHI/COME LI ATTRIBUISCE] 1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
[ELEMENTI/CRITERI LOGICI BASILARI PER L’INDIVIIDUAZIONE DEL DIPENDENTE CUI ATTRIBUIRE L’INCARICO 2. Per il conferimento degli incarichi gli enti (((recte: I DIRIGENTI incaricanti: v. comma 1 !!!)))tengono conto - rispetto alle *funzioni ed attività da svolgere - della *natura e *caratteristiche dei programmi da realizzare, dei *requisiti culturali posseduti, delle *attitudini e della *capacità professionale ed *esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D. (((* tali item di valutazione devono stare tutti dentro un Regolamento ben scritto ed essere applicati in modo oggettivo ed imparziale dal Dirigente incaricante!!! La ‘cartina di tornasole’ è la MOTIVAZIONE DELL’ATTO!)))
[REVOCABILITA’] 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
(…..)
Anno 2022 = EQ
2022 (CCNL 16.11.2022)
Art. 18 Conferimento e revoca degli incarichi di EQ
[CHI/COME LI ATTRIBUISCE]1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
[ELEMENTI/CRITERI LOGICI BASILARI PER L’INDIVIIDUAZIONE DEL DIPENDENTE CUI ATTRIBUIRE L’INCARICO2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle *funzioni ed *attività da svolgere - della *natura e *caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti *culturali posseduti, delle *attitudini e della *capacità professionale ed *esperienza acquisiti dal personale di cui all’art. 16 del presente CCNL.(((* tali item di valutazione devono stare tutti dentro un Regolamento ben scritto ed essere applicati in modo oggettivo ed imparziale dal Dirigente incaricante!!! La ‘cartina di tornasole’ è la MOTIVAZIONE DELL’ATTO!)))
[REVOCABILITA’]3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
Come si vede negli anni l’impianto è rimasto lo stesso su tutti gli aspetti normati evidenziati tra [ ] ad inizio comma ed il passaggio allae EE.QQ. nulla sul punto ha determinato: tuttavia si rileva come né la legge né il CCNL impongano, per questa pur possibile seconda 1 MODIFICA UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO (non c’è una proposta contrattuale avanzata dal dirigente seguita da una accettazione del dipendente: esso in teoria DEVE OBBEDIRE! Pena addirittura una sanzione disciplinare; gli ordini dei dirigenti vanno eseguiti.), un procedimento preceduto da avviso pubblico ‘interno alla PA’ sollecitante ‘manifestazioni di interesse’ (come se il Dirigente non conoscesse le attitudini dei sui sottoposti!!!) e men che meno il diritto di qualunque dipendente di una data PA di poter partecipare per una qualunque PO anche se distante anni luce dalla sua professionalità o - per competenze – dalla sua struttura amministrativa d’appartenenza: sono tutte illogiche sciagurate invenzioni calate dentro i Regolamenti extra CCNL - rabbonenti le OO.SS. e talvolta richieste dalle stesse OO.SS. - solo simulanti una parvenza di oggettività del procedimento selettivo, che poi in concreto si rivela essere tutt’altro, come insegna il caso di cui alla sentenza in esame - come sembra - allo stato degli atti processuali e del giudizio espresso dal Magistrato nella sentenza emessa.
02 – I FATTI DI CAUSA
Quali sono le illegittimità/irregolatità nel/del procedimento e/o dell’atto finale attributivo di incarico di PO che hanno frustrato le aspettative dell’aspirante non ‘individuato’ come meritevole, limitatamente alla questione di cui all’oggetto? Eccole per bocca dello stesso estensore della sentenza:
- “Lamenta l’illegittimità della procedura (…) e assegnazione delle posizioni organizzative”
- “per violazione delle prerogative dei dirigenti di settore cui spettava l’assegnazione dell’incarico,”
-...