QUALI MISURE, QUALI DPI PER I LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI COSTRETTI AD ANDARE AL LAVORO FISICAMENTE NEI CASI CONSENTITI E PREVISTI DALLE RISPETTIVE PP.AA. DATORIALI ?
Tra DPCM, Ordinanze Min. Salute, Direttive DFP e Ordinanze di Presidenti di Regione e, da ultimo...
QUALI MISURE, QUALI DPI PER I LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI COSTRETTI AD ANDARE AL LAVORO FISICAMENTE NEI CASI CONSENTITI E PREVISTI DALLE RISPETTIVE PP.AA. DATORIALI ?
a cura del Dott. Riccardo Lasca
22 Aprile 2020
La triste emergenza COVID-2019 rappresenta indubbiamente però anche un buon banco di prova su cui testare la capacità organizzativa-di reazione delle PP.AA. italiane dinanzi ad emergenze che creano situazioni lavorative straordinarie che ben possono crearsi (terremoti, alluvioni, etc.) ed esattamente chiamanti in causa tutte le Autorità e gli Organi competenti ai sensi di legge sul fronte organizzativo diciamo straordinario, sia a livello centrale come periferico, sia sul fronte generale di gestione della generalità degli amministrati (i cittadini) sia più strettamente sul piano giuslavoristico della prevenzione degli infortuni connessi ai rischi - ordinari ma anche straordinari = eccezionali che dette eccezionali situazioni generano - negli ambienti di lavoro, dipendente come autonomo. Qui ovviamente allo scrivente interessa solo il primo ambiente: il lavoro nel pubblico ufficio.
Ebbene, ricordando incidentalmente quanto doverosamente - e lasciando ai commenti di Giuristi ben più titolati dello scrivente - che, come fatto anche in data 21.4.2020 il Prof. Sabino Cassese (tra l’altro ex Ministro della Funzione Pubblica ed ex membro della Corte Costituzionale), che ex artt. 13 e 16 della Costituzione Repubblicana il ‘tracciamento’ dei cittadini (dipendenti pubblici e non) potrà essere normato (e semmai imposto) in Italia solo dalla o per legge della Repubblica e non a mezzo DPCM o Ordinanze (meri atti amministrativi), in quanto rispettivamente la Costituzione dispone:
- (art. 13) “[2.] Non e` ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne´ qualsiasi altra restrizione della liberta` personale, se non per atto motivato dell’autorita` giudiziaria [1116, 7] e nei soli casi e modi previsti dalla legge. [3.] In casi eccezionali di necessita` ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorita` di pubblica sicurezza puo` adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorita` giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
- (art. 16) “1. Art. 16. Ogni cittadino puo` circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita` o di sicurezza.(...)”,
donde il Decreto legislativo (sostanzialmente LEGGE!) - 31 marzo 1998 - n. 112 che con l’ “Articolo 117 Interventi d'urgenza” spesso inserito nelle premesse di molte ordinanze sindacali e/o di Presidenti di regione opportunamente prevede che (e tale emergenza con COVID-2019 si è verificata!):
“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.”
devesi urgentemente affrontare ora, dal 1.4.2020 e nell’ormai imminente fase 2, la questione della tutela dei lavoratori pubblici che vanno ancora / andranno in ufficio.
Sul punto, invero, devesi dire che una PRIMA E GENERALE QUANTO STRAORDINARIA FORMA (MISURA) DI TUTELA sta nell’aver IMPOSTO A TUTTE LE PP.AA. per legge, v. art. 87 comma 1 DL 18/2020, ancora non convertito in legge, l’uso della modalità di lavoro in smart working (o lavoro agile) quale modalità ordinaria di lavoro (v. “ il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che.....”), ma non esclusiva in quanto impobbossibile per tutti i dipendenti pubblici a prescindere da problematiche tecnologiche: alcuni lavori si possono fare solo IN PRESENZA FISICA PRESSO IL PUBBLICO UFFICIO/PALAZZO e non DA REMOTO (CASA PROPRIA o ALTRO SPAZIO NON PUBBLICO).
Per quanto? Lo stesso articolo 87 cit. al comma 1 risponde a questo quesito: “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,..”: tradotto con la DPCDM del 31.1.2020 = sino al 31.7.2020 o data antecedente che SOLO IL PREMIER PUO’ STABILIRE CON SUO DECRETO: no quindi il il Dirigente, no l’Assessore al Personale, no la Giunta, no il Consiglio, no il Sindaco, no il Prefetto, no il Presidente di Giunta regionale! Precisazione questa non inutile atteso che non tutti i soggetti potenzialmente decisori hanno sempre una cultura giuridica adeguata e la tentazione a voler fare e spesso strafare in certe situazioni è forte, magari solo per rispondere alle ‘esigenze della cittadinanza’ ! Nessuno di tali soggetti - incompetenti in senso tecnico-giuridico - può deliberare/decretare/determinare in merito alla fine dello smart working nella propria PA!
Sino ad ante Dpcm 10.4.2020, in vigore dal 14 aprile, v’è da dire che a livello di Autorità/Organi centrali (Governo) la reazione - nonostante l’iniziale assoluta inattività e pericoloso ottimismo delle altre nazioni dell’UE, mentre una parte della la Cina ‘soffocava’ !!! - è stata tempestiva, concreta ed appropriata, anche se non sempre coordinata (uniforme), mentre a livello locale, di Regione e di singola PA, ancora a metà aprile non si vede chiaro ed in taluni casi non si vede proprio nulla con esposizione dei lavoratori operanti fisicamente sul posto di lavoro ordinario a gravissimi e seri rischi di contagio e quindi per la propria salute e persino la vita per quelli aventi già - e ve ne sono, come tra tutti i cittadini italiani ultracinquantenni: tali sono gran parte dei dipendenti pubblici - serie croniche patologie: cd. patologie pregresse che incontrando il COVID-19 danno luogo ad una insana miscela esplosiva (mortale) ormai pacificamente ammessa da qualunque addetto ai lavori.
Non sto alludendo alla mancata revisione del DVR che ogni PA ha e deve avere ed aggiornare per legge (D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.) che pure è operazione necessaria ex D.Lgs. 81/2008 (attese le mutate condizioni di lavoro!!!), ma della semplice prescrizione in adeguamento e specificazione di misure lavorative (uso di specifici quanto straordinari DPI e modalità lavorative e di ricezione del pubblico): molte PP.AA. non hanno ancora fatto nulla su tale specifico fronte. Ma forse il susseguirsi convulso e frenetico di disparate fonti normative centrali e regionali ha confuso molti addetti ai lavori presso le PP.AA.; sicuramente molti amministratori non tutti laureati in Giurisprudenza.
Il nuovo Dpcm 10.4.2020 spazza via espressamente tutti i precedenti dpcm agevolmente individuabili nella G.Uff.le del 2.4.2020 ove è stato pubblicato esattamente il penultimo prorogante DPCM, noto ai media come ‘Decreto proroga al 13 aprile’, recante misure anti diffusione COVID-2019, che per quanto interessa per l’indagine di cui all’oggetto dispone come segue:
“Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio
1. L'efficacia delle disposizioni (((MISURE ante diffusione COVID-2019))) dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche' di quelle (((MISURE))) previste (((PARALLELAMENTE))) dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020.
(…)
3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.”.
La (pericolosa: per la certezza e chiarezza del diritto, inteso come FONTE) ‘stratificazione’ della decretazione d’urgenza è di tutta evidenza: norme di/da ben n. 4 DPCM e di/da ben n. 2 Ordinanze Min. Salute ! Non è un caso se in detto ultimo citato DPCM il redattore sente la necessità nel richiamarle tutte di precisare incidentalmente “ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020”!
A scanso di errori, nessuno di detti DPCM e Ordinanze Ministeriali si occupa di MISURE pro lavoro pubblico/dipendenti pubblici ad eccezione (v. infra) per la Polizia locale.
Poi il cit. DPCM del 10.4.2020 all’art. 8 comma 2 dal 14.4.2020 fa tabula rasa disponendo che “2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. ”, le cui disposizioni quindi dalla data del 14..4.2020 vanno archiviate in punto di aggiornamento normativo ad oras, ma detto DPCM 10..4.2020 all’art. 3 per le PP.AA. così dispone espressamente al comma 1 lettera e) (E’ UNA MISURA !!!):
“e) nelle pubbliche amministrazioni (((= UFFICI PUBBLICI))) e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;” (((CON PALESE OBBLIGO DI FARLE USARE ALL’ACCESSO DEI TERZI: PUBBLICO E COLEGHI!!!)))” (((SOLUZIONI DISINFETTANTI PER A-D-D-E-T-T-I, U-T-E-N-T-I, V-I-S-I-T-A-T-O-R-I))).
VERIFICA: speriamo e verifichiamo, allora, dipendenti ed utenti, che AMMINISTRATORI, DATORI DI LAVORO e DIRIGENTI prendano nota ed eseguano o meglio si siano adeguati dal 14..4.2020 creando le condizioni ncessarie e le mantengono attive sino a contrordine.
Ma non è tutto: detto DPCM 10.4.2020 al momento in vigore, non spazza via da ultimo la Direttiva n. 2/2020 del DFP come la relativa Circolare n. 2/2020 o ad esempio per la specificità dei lavoratori della Polizia Locale le puntuali Direttive, Circolari e Note diramate solo per essi esposte a fine articolo a parte.
Vediamole.
Sì, il Dipartimento della Funzione Pubblica (in prosieguo) DFP dal canto suo ha invero adottato ben due ‘mere’ Direttive comportamentali alle PP.AA. italiane tutte è quella adottata da ultimo è la Direttiva n. 2/2020 che va letta ed applicata unitamente alla Circolare n. 2/2020 dell’1.4.2020 del sempre del DFP. In estrema sintesi così in esse si dispone per la salute dei pubblici dipendenti al lavoro in ufficio/u.o. usuale per forza (attività indifferibili e necessitanti la presenza fisica al lavoro del dipendente, specificatamente individuate dalla PA datoriale) e non e per questi ultimi, quelli che lavorano da casa, smart workers (lavoranti da remoto on web), si ricorda e premette che allo stato SINO AL 31.7.2020 detta modalità di lavoro rappresenta la MODALITA’ ORDINARIA e nessuna PA può disporre diversamente per essi quanto al MODO e al TEMPO (DURATA), quindi non c’è poco alcuno spazio per deliberare e/o da determinare una volta autorizzato lo smart working a questi ultimi - e non il telelavoro! - come ci si augura sia avvenuto, salva l’applicazione residuale della SOSPENSIONE retribuita DAL LAVORO (una sorta di eccezionale ‘cassa integrazione’ del Pubblico Impiego introdotta per Decreto legge, cioè in via d’urgenza e del tutto straordinaria!):
> estratti dalla Direttiva 2/2020 del DFP:
Oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1
(...)
Considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, della normativa sopravvenuta sulle attività delle pubbliche amministrazioni, si ritiene necessario procedere all’emanazione di una nuova direttiva in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per fornire nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (((RATIO E QUINDI FINALITA’ !!!)))
(((NB))) La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.
(….)
Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.(((CHE SONO SEMPRE RIMASTI E RESTANO APERTI = FUNZIONANTI)))
Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza (((A: CD. ATTIVITA’ EMERGENZIALI))) e le attività (((NON EMERGENZIALI MA…))) indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.
Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.(((??? e perché se i coordinati sono tutti in smart working???)))
Ferma restando la necessità di ridurre la presenza (((PLURIMA: es. DUE NELLA STESSA STANZA!))) dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile (((quindi CHE DEBBONO ESSERE RESE IN ‘PRESENZA FISICA’))), le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.(((IN TAL MODO I PRESENTI CONTESTUALMENTE NEGLI UFFICI SARANNO POCHISSIMI = DISTANZIATI !!!))).
(...)
3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (((NUOVA MODALITA’ ORDINARIA = SMART WORKING !!!)))
(...), le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile (((!!! NO TELELAVORO !!!))) come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.
(…)
Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura (((LAVORO AGILE))) con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale.(((??? INCOMPRENSIBILE/INGIUSTIFICATO)))
(…)
Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.
4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura
Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali (((NON CON MODALITA’ TELEMATICHE: DI PRESENZA FISICA))), un adeguato distanziamento (((E LA MASCHERINA))) come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.
Le amministrazioni che forniscono servizi di mensa, in linea con quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare apposite misure di turnazione tali da evitare l’assembramento di persone. (((QUANTO? 1 METRO? 1.80 METRI?)))
(…)
7. Ulteriori misure di prevenzione e informazione
Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).
Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità (((QUINDI DI PERSONA = PRESENZA FISICA !!!))), gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti (((OGNI QUANTO ???))) e che sia mantenuta...