QUANTI BILANCI O RELAZIONI CONSUNTIVE A FINE MANDATO?
QUANTI BILANCI O RELAZIONI CONSUNTIVE A FINE MANDATO?
3! VIETATO CONFONDERLI, MAXIME IN CORSO DI CAMPAGNA ELETTORALE: QUANTI DIVIETI INVERO EX LEGE SCATURENTI DAL SUO AVVIO?
23 Marzo 2023
00 – IL FINE MANDATO ARRIVA DOPO 5 ANNI E IL CONSIGLIO USCENTE E’ DEPOTENZIATO DAL 45° GIORNO ANTECEDENTE LE ELEZIONI.
Prima o poi per tutti i Sindaci, anche quelli che governano da 10 anni di seguito, arriva il ‘fine mandato’ amministrativo. E quando arriva per chi è al governo è sempre un brutto momento se ha amministrato con passione e impegno: se poi ha governato anche “bene” lo diranno, ove l’Amministrazione uscente ricandida lo stesso o altro sindaco per avere continuità amministrativa, gli elettori quest’anno dei 793 su 7.901 comuni italiani.
Il D.Lgs. 267/2000 (TUAL) all’art. 51 così recita con qualche distinguo:
Articolo 51
Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati.
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato (2).
3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.
E come non ricordare, all’uopo, anche quanto dispone l’art. 38 comma 5 sempre del TUAL sui poteri ridotti del Consiglio verso la fine del mandato ? “5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (ricade nel 2023 su Giovedì 30.03.2023 45° giorno antecedente il 1° giorno delle elezioni 14.05.2023), ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.”. Su https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/GuidaElezAmm/d/d2/?__element=foot&template=print si legge utilmente: “Il legislatore è intervenuto disciplinando le competenze (((dell’Amministrazione uscente)))) nel periodo intermedio tra la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l’entrata in carica dei nuovi organi eletti. Il consiglio, comunale in scadenza dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi in tale periodo ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili (articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Spetta ai consigli in scadenza, nella propria autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell’urgenza e della improrogabilità (Ministero dell’interno, 7 dicembre 2006). Tali sono i casi in cui l'inattività comporti un danno per l'ente o si configuri come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali.”.
E’ noto che la proclamazione dello stato di eletto (a Consigliere e a Sindaco) la si ha a seguito della stesura del cd. verbale di proclamazione di elezione ‘a Consigliere’ e - ma con separato verbale identico - ‘a Sindaco’ da parte dell’organo amministrativo competente a seconda delle varie tipologie di elezioni, con data e ore esatta (ore e minuti). Per le elezioni Comunali è il cd. UFFICIO ELETTORALE CENTRALE che, una volta redatti e sottoscritti tali verbali, li trasmette al Comune che è andato al voto e che il Segretario Generale del Comune poi partecipa all’eletto: il Comune ha anche l’onere di pubblicare su Amministrazione Trasparente. Ebbene il fine mandato dovrebbe coincidere con il verbale di proclamazione dell’elezione dei Consiglieri, mentre quello del Sindaco potrebbe slittare anche di 15 gg. A causa del ballottaggio. Per le lezioni del 14 e 15 Maggio 2023, il fine mandato si collocherà più o meno per molti comuni il 16 o 17 Maggio, considerati i tempi tecnici di lavorazione (lettura) dei verbali di tutte le sezioni elettorali del Comune.
Cliccando qui >>>è reperibile e leggibile il DM Interno del 03.03.2023 che
“DECRETA
Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per il giorno di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.”
Più precisamente vedasi su https://www.tuttitalia.it/elezioni-italiane/elezioni-comunali-2023/:
Le Elezioni Amministrative 2023 si terranno il 14 e 15 maggio in 598 comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario. Il turno di ballottaggio è fissato per il 28 e 29 maggio.
Si andrà al voto il 2 e 3 aprile in 24 comuni del Friuli Venezia Giulia, il 21 maggio in 3 comuni del Trentino-Alto Adige ed in 1 comune della Valle d'Aosta, infine il 28 e 29 maggio si terranno le elezioni in 39 comuni della Sardegna e in 128 comuni della Sicilia.
Complessivamente, considerando tutte le regioni, i numeri della consultazione elettorale sono i seguenti:
comuni al voto: 793 su 7.901 comuni italiani (10,0%)
appartenenti a regioni a statuto ordinario: 598 su 793 (75,4%)
appartenenti a regioni a statuto speciale: 195 su 793 (24,6%)
comuni superiori (*): 110 su 793 (13,9%)
comuni inferiori (*): 683 su 793 (86,1%)
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(*) Sono considerati superiori i comuni con più di 15.000 abitanti. Nella Provincia autonoma di Trento tale soglia è di 3.000 abitanti. La popolazione residente considerata è quella del Censimento 2021, detta popolazione legale.
(1) Elezioni il 2 e 3 aprile con turno di ballottaggio il 16 e 17 aprile.
(2) Elezioni il 28 e 29 maggio con turno di ballottaggio l'11 e 12 giugno.
(3) Elezioni il 21 maggio con turno di ballottaggio il 4 giugno.
Ora, tristezza a parte del momento per chi è ‘uscente’ (massimamente se non ha un lavoro, vero nella vita!) e gioia per chi prova ad ‘entrare’ attraverso la imminente competizione elettorale che si sta avviando, devesi dire che i dipendenti, addetti ai lavori, devono essere, dinanzi a certe richieste di chi è ancora (per poco) al Governo del Comune, ben saldi sulla e nella legge dinanzi ad eventuali cortocircuiti amministrativo-gestionali generati da siffatti stati di sofferenza e stress in chi sta amministrando ma è inesorabilmente ‘uscente’ ma che al contempo si sta imbarcando in una nuova tornata elettorale, dove serve anche visibilità per vincere e questa costa in termini di spese (rigorosamente private) pubblicitarie etc..
Intanto, come letto sopra, dal 30.03.2023 va rispettato da parte del Consiglio uscente il DIVIETO di cui all’art. 38 comma 5 del TUAL.
01– BILANCI E CONSUNTIVI VARI
Parliamo dei vari BILANCI e/o CONSUNTIVI, latu sensu, previsti dalle varie fonti normativi: ve ne sono più d’uno e guai a confonderli!
01.1 – RENDICONTO DELLA GESTIONE EX D.LGS. 267/2000
Il primo è quello diciamo strettamente ‘contabile’, standard, cui i Consiglieri uscenti ed i cittadini sono abituati da sempre, disciplinato dal TUAL e non solo, da adottarsi il 30 aprile di ogni anno: in verità non è uno solo, cioè un solo documento, bensì sono ben 4 documenti distinti con relativi allegati e parere del Collegio dell’Organo di Revisione (cd. Revisori dei Conti), parola del TUAL art 227 (tutto scritto!):
“TITOLO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
Articolo 227
Rendiconto della gestione.
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio (((1))), il conto economico(((2))) e lo stato patrimoniale (((3))).
2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione (((obbligatoria[1]))) dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.
2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato (((4))), comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (7).
(…)
5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.”
Questo BILANCIO CONTABILE CONSUNTIVO nella sua interezza è per i CITTADINI !!! O meglio per chi tra essi sa leggerlo e non è cosa facile.
01.2 - LA RELAZIONE OBBLIGATORIA DI FINE MANDATO EX DLGS. 149/2011 ALLA CORTE DEI CONTI.
Dal 2011 i Sindaci ‘uscenti’, tali lo sono sempre e comunque a fine mandato, devono provvedere ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011 che così dispone extra TUAL:
Articolo 4
Relazione di fine mandato provinciale e comunale
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato,
redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscrittadal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno*** antecedente la data di scadenza del mandato.(((praticamente, sul 2023, 60 gg antecedenti il 16.5.2023: *** il 17.03. 2023 termine ultimo per l’apposizione della firma da parte del Sindaco)))
Entro e non oltre quindici giorni*** dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale (((se sottoscritta il 17.03. 2023 = ***non oltre il 01.04.2023)))
e, nei tre giorni successivi*** la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (((se i Revisori dei Conti firmano al più tardi il 01.04.2023 = ***entro il 04.04.2023)))
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi*** alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (((se i revisori hanno certificato al più tardi il 01.04.2023 = ***entro il 08.04.2023)))
(((SI NOTI INVECE COME IL CONTO CONSUNTIVO HA COME TERMINE ULTIMO DI APPROVAZIONE IL 30.04.2023)))
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale (...).
3-bis. ABROGATO
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno[2], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.(((NB: la norma non contempla il caso del RITARDO !!!)))
Insomma, una davvero ‘pelosa gatta amministrativa da pelare’ per bene (senza dimenticare nulla e rispettando rigorosamente i tempi!) a fine mandato e presentare alla locale Sezione Regionale di Controllo che sa leggere meglio, molto meglio, dei cittadini ! Una Relazione che purtroppo l’ANAC non ha inserito nella nota deliberazione n. 1310/2016 recante, ma solo ricognitivamente, l’elenco degli atti da ostendere in Amm. Trasp. ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Comunque nessuno smarrimento il cit. art. 4 al comma 2 ultimo periodo è chiaro e il D.Lgs. 33/2013 dispone in chiusura dell’Allegata MAPPA (poi aggiornata dall’ANAC nel 2016 con determinazione 1310) tra l’altro:
“L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.(((cd. Trasparenza ulteriore, ma deve essere prevista dal PTPCT))) Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".”
Chi scrive ritiene corretto pubblicare questa Relazione specifica in Amm. Trasp. non sub SEZIONE RESIDUALE ALTRI CONTENUTI ma su Sotto Sezione “BILANCI”: è un Bilancio nella sostanza, diretto alla Corte dei Conti in primis ma destinato anche ai cittadini tramite Amministrazione Trasparente: tra gli altri anche a quei cittadini che saranno a breve ri-chiamati al voto. Sapere cosa è successo negli ultimi 5 anni non guasta: non basta il solo Programma Elettorale pro futuro per convincere !
01.3 – IL BILANCIO SOCIALE DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE EX DIRETTIVA DFP 17.02.2006.ì
Innanzitutto si rileva come la Direttiva 17.02.20206 del DFP (vedila qui >>>: non sembra ve ne sia una successiva ...dal 2006 !!!) è stata indirizzata direttamente:
A tutti i Ministeri
- Uffici di Gabinetto
- Uffici per le relazioni con il pubblico
Alle Aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
A tutti gli Enti pubblici non economici
Al Consiglio di Stato
- Segretariato Generale
Alla Corte dei Conti - Segretariato Generale
All’Avvocatura generale dello Stato – Segretariato Generale
Agli organismi di valutazione di cui al d.lgs. 286/1999
Agli uffici centrali del bilancio
Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Al Formez
All’A.R.A.N.
e, (((solo!!!))) per conoscenza
A tutte le Regioni
A tutte le Province
A tutti i Comuni
Alla Presidenza della Repubblica
- Segretariato Generale
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segretariato Generale
All’A.N.C.I.
All’U.P.I.
All’U.N.C.E.M.
Alla Conferenza dei Rettori delle università italiane
Senza essere esperti di corrispondenza amministrativa o grandi giuristi è evidente che l’aver inoltrato SOLO PER CONOSCENZA la Direttiva ai Comuni significa:
- averli invitati a redigere il Bilancio sociale;
- assolutamente non averli vincolati a farlo.
Insomma non è un atto ad adozione obbligatoria per i Comuni!!!
E’ non è obbligatorio neppure per le PP.AA. dirette destinatarie: invero nell’ottima TESI DI DOTTORATO IN ECONOMIA AZIENDALE “IL BILANCIO SOCIALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” – RELATORE: Chiar.mo Prof. Marco Lacchini - Dottorando: Teodorico Citerni di Siena ANNO ACCADEMICO 2006 – 2007 a pag. 20 in apertura si legge il seguente utile paragrafo:
“La volontarietà.
Come in precedenza già evidenziato, in mancanza di obblighi di legge, ogni amministrazione ha ampia facoltà di ricorrere o meno alla stesura del documento di rendicontazione sociale. Molti studiosi della materia sono del parere che un’imposizione legislativa del documento (11) collocherebbe lo stesso nella lista degli adempimenti obbligatori facendo in qualche modo perdere di vista le sue caratteristiche di utilità ed efficacia.
In Italia, a differenza di altri paesi, il mancato intervento del legislatore che imponga l’obbligo di redigere il bilancio sociale ha invece dal canto suo avuto lo svantaggio di allungare notevolmente i tempi della diffusione, tutto ciò è sostanzialmente dovuto al fatto che non tutti ne riescono a comprenderne il valore effettivo e i vantaggi consequenziali che ne derivano.
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Nota 11: Non è escluso che con il trascorrere del tempo in Italia tale orientamento sia destinato a mutare; nonostante la forte campagna di sensibilizzazione gli enti che redigono il bilancio sociale risultano essere attualmente una minima parte. I responsabili di alcune amministrazioni comunali pur riconoscendone i benefici hanno voluto sottolineare i costi che una simile iniziativa comporta, (dovuti anche all’utilizzo delle risorse interne) andrebbero a scapito di altri ritenuti di maggiore importanza, almeno al momento. Altri hanno ventilato l’idea di un intervento statale volto ad incoraggiare “concretamente l’iniziativa”. Un Comune in particolare è al momento alla ricerca di sponsor per la pubblicazione del bilancio sociale.
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e a pag. 144 così conclude - l’allora dottorando su argomento di assoluta novità allora - al § 5.5. con l’Ausilio del Chiar.mo Prof. Relatore:
“5.5. Conclusioni
Per quanto il bilancio sociale sia ancora ai primi passi, risulta oggi evidente un concreto avvicinamento della pubblica amministrazione al cittadino anche con l’utilizzo di questo importante mezzo.
Nonostante siano ad oggi ancora pochi gli enti che hanno avviato il loro processo di rendicontazione sociale, è facilmente intuibile, dal complessivo diverso atteggiamento, la volontà di rendere conto in modo sempre più chiaro e misurabile della ricaduta sociale.
Le stesse istituzioni, pur non ritenendo opportuno rendere obbligatorio con una specifica legge l’utilizzo del bilancio sociale, sono intervenute favorendo questo processo di rendicontazione con le Linee guida come quelle emanate dal Formez su iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), oppure dall’Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli enti locali su iniziativa del Ministero dell’interno; non da meno, il continuo intervento di studiosi ed esperti della materia, basti pensare allo standard elaborato dal GBS, che ha avuto il merito sostanziale di essere stato in assoluto il primo documento a dare delle concrete indicazioni sulla rendicontazione con l’utilizzo del bilancio sociale nella nostra pubblica amministrazione.
Anche se la strada da percorrere è ancora lunga, i risultati sicuramente non si faranno comunque attendere, il processo di cambiamento è oramai stato messo in moto”.
Ad ogni buon conto, sia detto qui da subito (ma vedi infra ultimo § dedicato su caso concreto imbarazzante!) qualora un Comune dovesse decidere di approvarlo deve sapere che
- il prodotto finale non può essere e/o non può scaturirne propriamente un opuscolo informativo di tipo pubblicitario per i cittadini amministrati;
- e men che meno può essere utilizzato come strumento di propaganda elettorale da parte dell’Amministrazione uscente che potrebbe avere la tentazione di farsi bella dei soli risultati positivi conseguti (a suo dire: attenzione - v. infra - deve essere validato da soggetto terzo certificatore !!!) avuti negli ultimi 5 o 10 anni (serve una volta all’anno: v. infra !!!) proprio ricorrendo a tale strumento di facciata; dovendo sapere che per gli EE.LL. ci sono addirittura LL.GG. ad hoc e da tetta TESI attingo e riporto all’uopo a titolo informativo:
(pag. 22)
Periodicità
La stessa direttiva del Ministro della Funzione Pubblica Baccini prevede che il documento debba uscire periodicamente almeno una volta l’anno e possibilmente nel periodo in viene pubblicato lo stesso bilancio d’esercizio dell’amministrazione.
La periodicità dell’uscita del documento dà una maggiore efficacia allo strumento.
Una delle caratteristiche della periodicità consiste nel dare una soluzione di continuità al processo di rendicontazione garantendo in tal modo una maggiore trasparenza anche per la possibilità di raffronto con gli accadimenti degli anni precedenti.(((giammai quindi OGNI 5 AANI E MEN CHE MENO 10 ANNI !!! SI TRATTEREBBE DI MERA QUANTO EVIDENTISSIMA P-R-O-P-A-G-A-N-D-A )))
(pagg. 73 s.)
3.6. Le linee guida per la rendicontazione sociale negli enti locali elaborate dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali per conto del Ministero dell’Interno
Occorre innanzitutto tenere presente che le linee guida prendono i riferimenti da molteplici fonti: (D.Lgs. 267/00) Direttiva Ministro del Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.02.06 G.U. n. 63 del 16.03.06), Postulati e principi contabili applicati dall’ Osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti locali, inoltre standard GBS, standard GRI etc..
Definizione e finalità del bilancio sociale
Anche nella fattispecie viene definito come l’esito di un processo di rendicontazione delle proprie attività svolte dalla pubblica amministrazione (in modo chiaro e trasparente) evidenziando obiettivi programmati, risultati raggiunti ed effetti prodotti, al fine di consentire, ai diversi interlocutori, l’espressione del giudizio sull’operato. Caratteristica è la volontarietà del documento.
(76)
Struttura e contenuto
Il documento viene strutturato in più sezioni:
Presentazione del documento e nota metodologica
Si tratta di una presentazione del bilancio prodotta dal sindaco nella quale vengono sinteticamente illustrate le motivazioni, che hanno indotto a prendere una simile impegno, gli obiettivi che si vogliono perseguire etc...
Nella nota metodologica viene fornita una “guida alla lettura del documento” dove sono evidenziati i seguenti elementi:
1) periodo di rendicontazione
2) modalità di raccolta, di elaborazione e di classificazione dei dati e delle informazioni presentate.
3) Il gruppo di lavoro che ha curato l’elaborazione del bilancio sociale
4) Le modalità di selezione e di consultazione dei portatori di interesse coinvolti
5) L’indice dei contenuti
Al termine dei punti sopra evidenziati viene posto in evidenza che l’utilizzo delle linee guida in questione ha l’obbligo di dichiararlo.
(77)
Identità dell’ente locale
Nell’identità i contenuti che vanno esplicitati sono:
La visione e la missione
In buona sostanza vanno descritti scenario futuro perseguito e finalità dell’ente. Modalità di interpretazione del proprio ruolo istituzionale.
Valori di riferimento
Sono quelli che dovranno essere seguiti per raggiungere gli obiettivi dichiarati.
Si tratta dei valori etici ai quali l’ente fa riferimento.
“Visione, missione e valori hanno quale presupposto i contenuti delle linee programmatiche per azioni e progetti e del piano generale di sviluppo”.
Dati socio economici
Le informazioni che occorre fornire sono da riferirsi alla Sezione 1 della relazione revisionale e programmatica.
La struttura politico - amministrativa e organizzativa
Vengono descritte indicando le funzioni attribuite a ciascun organo.
La composizione del gruppo pubblico locale
Si tratta di evidenziare nel documento il complesso di entità di diretta emanazione dell’ente (aziende speciali istituzioni consorzi etc), società controllate e collegate etc..
(78)
Gli stakeholder dell’ente
Vanno indicate le categorie dei portatori di interessi sia interni che esterni e le modalità di coinvolgimento degli stessi.
Le macro aree di intervento
Al fine di rendere più comprensibile la lettura del bilancio sociale, le varie attività svolte vengono ripartite in macro aree di intervento, divise sulla base degli obiettivi perseguiti, effetti prodotti etc..
La governance e le politiche sulle risorse
Nella sezione vengono fornire una serie di informazioni riguardanti il modello di governance adottato, le politiche sulle risorse umane e sull’organizzazione, politiche di bilancio, tributarie...